Sintesi della vicenda
Un alunno di scuola media statale, mentre si trova con altri sei
compagni nella classe lasciata incustodita dall’insegnante di
educazione musicale, impegnato nell’aula magna dell’Istituto con altri
alunni della stessa classe per una esercitazione di canto, cade,
procurandosi un grave infortunio alla testa.
Il Tribunale civile di Palermo per il
suddetto infortunio condanna il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca al risarcimento dei danni subiti dal
minore e dai genitori
La Procura Regionale della Corte dei Conti conviene in giudizio, a
seguito di comunicazione di notitia damni da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, il docente per essere condannato al pagamento
della somma di € 235.284,19, oltre rivalutazione monetaria, interessi e
spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Sintesi delle motivazione della
sentenza
La Corte dei Conti esclude la
responsabilità del docente, ritenendo l’insussistenza della
colpa grave, avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti (assenza
di prova circa la consapevolezza da parte dell’insegnante della
presenza di alunni soli nella classe).
Secondo la Corte l’elemento psicologico della colpa grave, da valutare
in concreto e con prognosi postuma, costituisce requisito
indispensabile dell’illecito erariale, non potendo trovare ingresso nel
giudizio contabile alcuna presunzione di responsabilità, né tantomeno
inversioni dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1218 c.c.,
previsto in tema di responsabilità contrattuale.
Per la sussistenza della colpa grave non è sufficiente la mera
violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle
circostanze concrete in cui ha operato il dipendente sia desumibile un
quid pluris consistente in un accentuato grado di disinteresse, di
insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle
elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula
sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche
connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza
della condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa
dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio
di prognosi postuma formulato ex ante.
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