A seguito di
quesiti avanzati riguardanti l’inserimento nelle graduatorie di circolo
e d’istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di
riconoscimento della professione di docente rilasciato da questa
direzione Generale, il MIUR chiarisce che tale decreto, adottato ai
sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto
legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla
professione corrispondente per la quale gli interessati sono
qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse
condizioni previste dall'ordinamento italiano.
Il MIUR, pertanto riconosce l’abilitazione all’esercizio della
professione di insegnante di scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari
abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi
dall’Italia.
Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato
dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l’accesso
alle graduatorie d’istituto di seconda fascia, così come, peraltro,
espressamente previsto dall’art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011.
Il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente
– precisa il MIUR - è successivo a un complesso iter procedurale che
comporta:
- la verifica dell’autenticità dei titoli;
- la valutazione della formazione posseduta, comparata per contenuti e
durata con quella italiana;
- l’accertamento della competenza linguistica necessaria disciplinata
dalla circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81 che annulla e
sostituisce la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;
- l’accertamento del superamento di eventuali misure compensative
somministrate da questa Direzione per differenza di contenuti o di
durata di formazione.
In tali casi la scuola, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie,
deve limitare il controllo all’accertamento del possesso, da parte
della persona interessata, del decreto di riconoscimento adottato dal
MIUR, dichiarato nelle domande dalle persone interessate, e alla
coerenza tra l’insegnamento richiesto per l’inserimento nelle
graduatorie e l’insegnamento o gli insegnamenti riconosciuti dal MIUR
indicati per esteso nel dispositivo del decreto medesimo.
La scuola non è tenuta ad entrare nel merito della formazione
professionale già analizzata dal MIUR attraverso le fasi sopra
descritte e valutata in sede di Conferenza di servizi, né a richiedere,
come avviene, l’equipollenza dei titoli.
Giova ricordare, al riguardo, che l’istituto giuridico
dell’equipollenza è cosa ben diversa dall’istituto giuridico del
riconoscimento professionale.
L’equipollenza dei titoli di studio accademici conseguiti all’estero, è
l'esito della procedura mediante la quale l’Università, il
Conservatorio o l’Accademia determina l'equivalenza, a tutti gli
effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito in un Paese
diverso dall’Italia con un determinato titolo presente nell'ordinamento
italiano.
Il possesso del decreto di equipollenza è titolo utile per l’accesso
alla terza fascia. In tali casi, oltre all’equipollenza del titolo deve
richiedersi il requisito dell’accertamento della competenza linguistica
italiana (terzo comma, art. 9 e D.M. del 13 giugno 2007) che, secondo
le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale. 81 del 26
settembre 2010 che annulla e sostituisce la circolare ministerile n. 39
del 21 marzo 2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia
o di Siena.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei servizi prestati
all’estero il MIUR rimanda alla Tab. A del D.M. 13 giugno 2007.
(da CislScuolaSicilia)
redazione@aetnanet.org