E’ noto, ma ne
parlano poco quei sindacati che hanno concorso alla sua realizzazione
che con la manovra attuata con il Decreto legge n.78/10, convertito
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si è determinatala cancellazione
permanente di tre anni (2010-2011-2012) della carriera del personale
Docente e ATA.
La retribuzione degli scatti maturati, dal medesimo personale, nello
stesso periodo, doveva essere garantita con una parte delle risorse del
30% destinato al merito, secondo quanto stabilito all’art. 64 della
legge 133/08.
Tale scelta, avrebbe dovuto comportare
in termini finanziari, come stabilito dalla relazione tecnica al
decreto, per la sola categoria dei dipendenti del comparto scuola, un
grave danno economico, corrispondente ad un risparmio della spesa
pubblica al 2047 di 18,72 miliardi di euro.
Si è voluto sino ad oggi occultare che, la previsione di
retribuire gli scatti maturati nel triennio 2010-2011-2012 utilizzando
le suddette risorse, identificate rispettivamente in 410- 664 e 956
milioni di euro, qualora confermate nei rispettivi bilanci annuali, non
ha modificato gli effetti economici e giuridici di cui al comma 23
dell’art. 9 della legge 122/10.
Tale circostanza ha trovato conferma nella Decisione di finanza
pubblica 2011-13 ove i tali tagli sono indicati rispettivamente alla
Tabella 2.10 in 320, 640, 960 milioni di euro, come componenti del
saldo primario. Analogamente essa risulta confermata nel DEF 2011, come
riportato nella Tavola VI.I della Sezione I, : per 418 milioni di cui
320 della scuola nel 2011, per 812 mln ( di cui 640 per la scuola) nel
2012, per 1124mln ( di cui 960 per la scuola) nel 2013.
C’è da segnalare che infine il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
con la circolare n. 12, emanata ad aprile e resa nota nel giugno 2011,
interpreta la legge 122 del luglio 2010, che ha bloccato contratti e
anzianità nel settore della scuola e, in forme diverse, nel resto del
pubblico impiego, affermando che:“L’art. 9, comma 23, primo periodo, stabilisce che per il personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti. Ferma restando la non
utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici dell’intero triennio 2010/2012, si
evidenzia comunque la possibilità di intervenire sugli effetti della
norma in esame ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8, comma
14, e all’art. 9, commi 1 e 23, ultimo periodo, del decreto legge in
esame, come modificato in sede di conversione.
Nell’anno scolastico 2010-2011, utilizzando 320 milioni dei fondi
immessi nel bilancio 2010, (Missione Fondi da ripartire capitolo 1298)
il governo ha provveduto con il D.I. n 3 del 14 gennaio 2011 a
garantire il pagamento degli scatti maturati con l’anno 2010.
La Relazione della Corte dei Conti che accompagna il Rendiconto 2010
del Bilancio del Miur, afferma che nel presente anno scolastico non
potranno essere pagati ai docenti e agli ATA gli scatti retributivi
maturati nel 2011. Si tratta di ben 664 milioni di euro che anche dopo
le riduzioni apportate in sede di legge di assestamento, in gran parte,
non risulterebbero più disponibili nel bilancio 2011 a causa della
norma di salvaguardia che opera in conseguenza del mancato
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti
dall’art.64 della legge 133/08.
In effetti c’è da osservare che la causa di tale mancato raggiungimento
di riduzione della spesa non dipende, come erroneamente affermato nella
Relazione della Corte dei Conti, dalla mancata riduzione degli organici
determinatasi come effetto della sentenza n.200/2009 della Corte
costituzionale, sulla competenza esclusiva delle Regioni in materia di
razionalizzazione della rete scolastica, ma dal verificarsi di un
consistente numero di docenti soprannumerari determinato dalle modalità
singolari del riordino effettuato nella scuola secondaria superiore.
Infine, riferendosi ai più recenti sviluppi, non ha destato la dovuta
attenzione il fatto che l’art.16 del DL 98/11(legge 111/11) ha
stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche
accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime.
Tale previsione di fatto determina nella scuola una proroga, del
blocco, anche per i precari neo nominati in ruolo, degli scatti
retributivi che saranno maturati negli anni 2013 e 2014.
Il guaio è che fino ad oggi nessuno ha chiarito come si applica per la
scuola quel “vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
trattamenti economici anche accessori del personale” buttato lì, con
brunettiana spensieratezza, senza una copertura finanziaria analoga a
quella individuata per il comma 23 della legge 122/10.
(di Osvaldo Roman da ScuolaOggi)
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