Nelle
seduta del 23 settembre 2011 la Commissione Paritetica Nazionale, di
cui all’art. 3 del CCNL, fornisce l’interpretazione autentica di
alcuni articoli del contratto che in questi giorni sono stati oggetto
di discutibili letture. Nel merito delle delibere la Commissione ha
precisato che:
1. Contratti a termine art. 23.5: successione dei contratti. Nei casi
di successione dei contratti a termine superiori ai 36 mesi, il
personale docente non abilitato può essere riassunto con ulteriori
contratti a termine fino al raggiungimento del limite massimo di 60
mesi senza il ricorso alla DPL. Non trattandosi di proroga ma di
successione di più contratti, tale norma, ai sensi del comma 2,
dell’art. 21 della legge n. 133/2008, è disciplinata per via pattizia;
2. Commissione d’esame. I docenti chiamati a svolgere la funzione di
commissario interno agli esami conclusivi di Stato sono considerati in
effettivo servizio lavorativo per i giorni di attività impegnati nella
Commissione, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapporto di
lavoro;
3. Abilitazione. Ai fini dell’assunzione viene considerata valida
l’abilitazione anche quella relativa alla materia di insegnamento
indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di
studi in cui la materia viene impartita, purchè nell’ambito della
stesso ordine di scuola. Tale requisito trova piena coerenza con quanto
previsto dalla legge 62/2000 e sue successive modificazioni e
applicazioni;
4. Contratti di solidarietà difensivi. Ai sensi e per gli effetti delle
indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro - circolare n. 20 del 25
maggio 2004 e nota del 30 marzo 2006 prot. 14/ 0003770 - è
possibile ricorrere per ulteriori 12 mesi, dopo i 24 mesi previsti, al
contratto di solidarietà difensivo di tipo B) purchè vi sia soluzione
di continuità tra i contratti stipulati.
(da Flc-Cgil)
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