Siamo ormai a quattro
pronunce del Tar Molise contro l’accorpamento di classi, disposto in
violazione di norme igieniche e di sicurezza.
L’ultimo caso riguarda il provvedimento dell’Ufficio scolastico
regionale di accorpamento delle classi quarte dell’Istituto tecnico
economico “L. Pilla” di Campobasso in due sole sezioni, con
soppressione della sezione C.
Le due uniche classi quarte avrebbero accolto, rispettivamente, 29 e 30
alunni: troppi, secondo il Tar Molise, che – con decreto n. 174
del 21 settembre 2011 – ha sospeso il provvedimento, ribadendo il
rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.
http://www.dirittoscolastico.it/ennesima-bocciatura-del-tar-molise-alle-classi-%E2%80%9Cin-batteria%E2%80%9D/
Gli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola – che hanno
curato anche questo ricorso, accanto a quelli del Liceo
classico di Campobasso, del Liceo scientifico di Riccia (Cb) e del
Liceo scientifico di Larino (Cb) – si ritengono soddisfatti per
l’ennesimo risultato ottenuto.
Nel commentare la pronuncia del Tar, i legali ricordano i criteri che
devono essere osservati nella formazione delle classi: “Nel quadro
normativo scolastico, un problema ampiamente discusso è costituito
dalla fissazione del numero minimo e massimo di alunni per classe. Il
dibattito dottrinario riguarda, in particolare, la ricognizione di
tutte le norme e i criteri legislativi a cui il Dirigente scolastico
deve attenersi all’atto della formazione delle classi in ciascun
Istituto scolastico. Orbene, nell’ambito delle innovazioni introdotte
con la riforma Gelmini, è stato emanato anche un regolamento (D.P.R. n.
81/2009), contenente norme relative al dimensionamento della rete
scolastica. Tale regolamento ha innalzato di una unità il numero
massimo di alunni per classe, disponendone l’applicazione dal
2010/2011. I nuovi limiti massimi sono così determinati: scuola
infanzia 26, primaria 26, secondaria di I grado 27, secondaria di II
grado 30 (e “non meno di 27”, precisa il D.P.R. n. 81/2009). Si tratta
di limiti massimi che, per effetto dell’art. 4 dello stesso
regolamento, possono aumentare fino al 10% in sede di organico di
fatto. In altri termini, i parametri citati possono arrivare ora al
massimo di 29 bambini per sezione nella scuola dell’infanzia, a 29
alunni nelle classi di primaria, a 30 in quelle di I grado e a 33 nelle
classi delle superiori, salvo alcune situazioni straordinarie
regolamentate. Tuttavia, tali norme devono necessariamente coordinarsi
con criteri normativi previgenti. A riguardo, un primo criterio
normativo, ai fini della formazione delle classi, è costituito
senz’altro dal rispetto del parametro risultante dal rapporto
alunni/superficie che risale al Decreto ministeriale del 18/12/1975,
recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica, norme ancora
in vigore in quanto richiamate dall’art. 5 comma 3 della legge n.
23/1996. In riferimento alla funzionalità didattica, il suddetto
decreto prevede – per garantire condizioni igieniche e sanitarie
compatibili con l’attività didattica – i seguenti standard minimi di
superficie: 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie e
1,96 mq/alunno nelle scuole superiori. Altro criterio vigente è
quello previsto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92
(“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”), secondo il
quale le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone
(compresi alunni ed insegnanti). Si ricorda, infine, che resta in
vigore il D.M. 21/06/1996 n. 292, che individua il dirigente scolastico
come “datore di lavoro”, attribuendogli tutti gli obblighi e le
relative responsabilità per l’attuazione delle disposizioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista
dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs. n. 81/08. In
definitiva – come sta ribadendo più volte il Tar Molise –
l’accorpamento delle classi, attuato in base alle nuove norme di cui al
Decreto Gelmini, può essere sì disposto, ma a condizione che siano
rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in
materia di sicurezza ed igiene scolastica”.
Intanto, le pronunce dei giudici amministrativi molisani stanno
assumendo risonanza nazionale, nell’ambito della problematica del
sovraffollamento delle aule, comune a migliaia di scuole italiane.
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