Su ItaliaOggi
(“L’assenza allunga il gradone e fa saltare l’aumento”), Franco
Bastianini riferisce di una circolare, diramata lo scorso 7 settembre,
con la quale l’USP di Torino richiama l’attenzione dei dd.ss. sulla
necessità di comunicare al Sidi le assenze del personale in servizio
con contratto a t.i., poiché possono interrompere la progressione di
carriera, alla quale è collegato il trattamento economico.
“La progressione di carriera del personale in servizio alla data del 31
agosto 2011 si articola, come dispone l’art.79 del contratto scuola 27
novembre 2009, su sei posizioni stipendiali alle quali si accede dopo
tre anni, dopo nove, dopo quindici, dopo ventuno e dopo trentacinque
anni di servizio utile. Il passaggio da una posizione stipendiale a
quella successiva può essere tuttavia ritardato di due anni in caso di
sospensione dal servizio per la durata superiore a un mese per il
personale docente, e per la durata superiore a 5 giorni per il
personale Ata; di un anno in caso di sanzione disciplinare di
sospensione dal servizio.
Ad interrompere il passaggio ad una posizione stipendiale superiore
concorrono, inoltre, le assenze ingiustificate, l’anno sabbatico, le
aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, di studio, aspettativa
per il ricongiungimento al coniuge all’estero, congedo per assistenza
ai familiari con particolari patologie”. (da Anief)
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