Avendone
i requisiti di inclusione, può accedere agli elenchi prioritari il
personale docente ed Ata inserito a pieno titolo nell’a.s. 2011/2012
rispettivamente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, per
quanto riguarda gli insegnanti, e nelle graduatorie permanenti di cui
all’art. 554 del D.L. n. 297/94 nonché nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, per quanto concerne gli Ata.
Secondo quanto contenuto nella bozza di decreto “salvaprecari”
riportata sul sito di Leo Tuccari - che a sua volta rimanda ad un sito
sindacale - le domande per l’inclusione nei suddetti elenchi dovranno
essere presentate (alla sede territoriale dell’Usr in cui l'aspirante è
inserito nella graduatoria ad esaurimento o alla sede territoriale
nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s.
2011/201) entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Dovrebbe (usiamo il condizionale visto che ancora non esiste un testo
definitivo del provvedimento) scomparire la sottodivisione in elenchi
distinti in relazione all'anno scolastico in cui è stato svolto il
servizio.
Nella bozza si legge che il personale interessato deve aver conseguito,
nell.a.s. 2010/2011 o nel triennio 2008- 2011 nomina a tempo
determinato di durata annuale o sino al termine delle attività
didattiche, oppure attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza
di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica (anche tramite
proroghe o conferme contrattuali); deve trovarsi nella condizione
di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una
delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla
ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in
assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Tale personale viene utilizzato per le supplenze conferite dai
dirigenti scolastici per effetto dell’assenza del personale in servizio
nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i
quali è iscritto, con precedenza assoluta rispetto al personale
inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto.Vengono esclusi
coloro che nell’anno scolastico in corso rinuncino ad una supplenza
assegnata per orario intero nell’ambito delle Gae o dalle correlate
graduatorie di circolo o di istituto (da TecnicaDellaScuola)
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