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Leggi: Tutto sulla legislazione relativa alle aule scolastiche: per viaggiare informati.

Giurisprudenza
La legislazione sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:
a) “funzionalità didattica” (DM 18/12/1975): è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno, perciò per sapere quanti ce ne possono “stare” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. Se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte l’altezza minima è di 3 metri).
Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.

b) “sicurezza” (DM 26/08/1992– Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), che prevedono non più di 26 persone per aula (compreso l’insegnante di classe, nonché l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite (DM 04/05/1998), ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco).

c) “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” (DPR 81/2009), ossia la parte della “riforma Gelmini” che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (DM 331/1998), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura all’art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci siano in ogni aula:

    – nelle scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più di 26 bambini per sezione (+10%=29)

    – scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).

    – secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33)

    – secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33).

In sostanza, prima dell’arrivo dell’attuale ministro era vigente una normativa che è stata completamente rivisitata; ecco di seguito a confronto i parametri ante e post Gelmini:

 

Precedente legislazione

(DM 331/1998)

Con le nuove norme

(DPR 81/2009)

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Scuola dell’infanzia

15

25

18

26+10% = 29

Scuola primaria

10

25

15

27+10% = 30

Scuola secondaria di 1° grado

15

25

18

28+10% = 31

Scuola secondaria di 2° grado

15

25

27

30+10% = 33

Le classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe, altrimenti si ricompongono.

E’ evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma Gelmini sono tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in materia di funzionalità didattica e di sicurezza.

Perché ciò accade:

  • relativamente alla Funzionalità didattica il Ministero smentisce se stesso, cioè non è lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975, le norme ivi contenute sono pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure quel decreto prevedeva, le singole regioni non avranno elaborato indici diversi.
  • in merito alla Sicurezza la scappatoia viene offerta, al Governo, proprio dal DM del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe. Il punto 5.0 del citato Decreto, consente, infatti, di prevedere più di 26 persone per classe purché il titolare responsabile dell’attività (ossia il Dirigente Scolastico) sottoscriva una dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. Se poi l’edificio scolastico è stato realizzato prima del 27 novembre 1994, non è necessario che ci sia neppure l’adeguamento delle porte per garantire il deflusso alla larghezza minima di 1 metro e 20 cm. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il Ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco – Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza – Area prevenzione incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione.

Nel suddetto documento si dichiara infatti che: “un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”.

“Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula” (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, in alcuni casi, anche a 7/8 unità (pari ad una percentuale del 33%).

Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di più di 99 unità, è soggetto ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio.

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola!

Questo è il quadro in cui ci si muove.

A mio modesto parere, classificare quindi con il nome di “classi pollaio” quelle in cui si stipano più di 30 alunni (senza tener conto di tutto quello che la normativa prevede) è palesemente riduttivo.

Ma veniamo ad un esempio concreto: nella scuola in cui insegno (un istituto tecnico del comune di Padova) all’inizio di questo nuovo anno scolastico la situazione è la seguente:

  • l’istituto è composto di 48 classi; di queste 2 hanno 31 alunni ed 1 ne ha 32 (percentualmente 3 classi pollaio secondo la definizione gelminiana su 48, pari al 6,25%) e già da sole queste arrivano ad una percentuale dieci volte più alta di quella proposta dal ministro;
  • ma se a queste si aggiungono (secondo una definizione non gelminiana, ma in accordo con la normativa vigente) 2 classi da 30, 5 classi da 29, 5 classi da 28, 7 classi da 27 e 4 classi da 26, per un totale di 26 classi su 48 (percentualmente oltre il 54%) i numeri proposti dal ministro diventano pura fantascienza.

Qualcuno potrebbe pensare che il mio sia un istituto particolarmente sfortunato: so per certo che la situazione non è molto diversa in molte altre scuole secondarie del mio comune.

Nel resto d’Italia?

L’ordinanza emessa il 31 agosto scorso dal TAR Molise (N 163/2011) con sospensiva che lega il numero degli alunni delle classi all’edilizia scolastica, ovvero all’effettiva grandezza delle aule, ci segnala che il problema c’è e continua a presentarsi ovunque.

L’ordinanza stabilisce inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze imputabili a province e comuni quali enti responsabili della fornitura e manutenzione degli edifici scolastici.

E’ una sentenza importantissima che permette di impugnare direttamente le lettere degli Uffici scolastici regionali del MIUR che autorizzano le classi pollaio, ovvero classi formate con più di 25 alunni a prescindere dalla grandezza reale dell’aula, oppure classi con meno di 25 alunni che non rispettano l’indice individuale per alunno di 1,80 mq netti per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori

redazione@aetnanet.org









Postato il Venerdì, 16 settembre 2011 ore 18:30:00 CEST di Pasquale Almirante
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