a) “funzionalità didattica” (DM 18/12/1975): è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno, perciò per sapere quanti ce ne possono “stare” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. Se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte l’altezza minima è di 3 metri).
Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.
b)
“sicurezza” (DM
26/08/1992–
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), che prevedono
non più di 26 persone per aula (compreso l’insegnante di classe, nonché
l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14
si
precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può
avanzare
motivata richiesta di deroga a tale limite (DM
04/05/1998),
ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza
equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare
(richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili
del
fuoco).
c)
“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” (DPR
81/2009),
ossia la parte della “riforma Gelmini” che, rivedendo i parametri
previsti dalla precedente normativa (DM
331/1998),
non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura
all’art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero
minimo e
massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci
siano in
ogni aula:
– nelle scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più
di 26 bambini per sezione (+10%=29)
– scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26
alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30).
– secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più
di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 30 se il numero degli iscritti
alla
scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33)
– secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30
(+10%=33).
In
sostanza, prima dell’arrivo dell’attuale ministro era vigente una
normativa che è stata completamente rivisitata; ecco di seguito a
confronto i
parametri ante e post Gelmini:
|
Precedente
legislazione (DM
331/1998) |
Con
le nuove norme (DPR
81/2009) |
||
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
Scuola
dell’infanzia |
15 |
25 |
18 |
26+10%
= 29 |
Scuola
primaria |
10 |
25 |
15 |
27+10%
= 30 |
Scuola
secondaria di 1° grado |
15 |
25 |
18 |
28+10%
= 31 |
Scuola
secondaria di 2° grado |
15 |
25 |
27 |
30+10%
= 33 |
Le
classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe,
altrimenti si ricompongono.
E’
evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma
Gelmini sono tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in
materia di
funzionalità didattica e di sicurezza.
Perché
ciò accade:
- relativamente
alla Funzionalità didattica il Ministero smentisce se stesso, cioè non
è lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975, le norme
ivi contenute sono pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure
quel decreto prevedeva, le singole regioni non avranno elaborato indici
diversi.
- in merito
alla Sicurezza la scappatoia viene offerta, al Governo, proprio dal DM
del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe. Il punto
5.0 del citato Decreto, consente, infatti, di prevedere più di 26
persone per classe purché il titolare responsabile dell’attività (ossia
il Dirigente Scolastico) sottoscriva una dichiarazione nella quale si
dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo dalle
aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee
uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato
decreto. Se poi l’edificio scolastico è stato realizzato prima del 27
novembre 1994, non è necessario che ci sia neppure l’adeguamento delle
porte per garantire il deflusso alla larghezza minima di 1 metro e 20
cm. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32
del 6 maggio 2008 il Ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco –
Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza – Area prevenzione
incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il
titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione.
Nel
suddetto documento si dichiara infatti che: “un modesto incremento
numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito
dalle norme
di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché
compatibili con
la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le
condizioni generali della sicurezza”.
“Un
modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola
aula” (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi,
comincia ad
ammontare, in alcuni casi, anche a 7/8 unità (pari ad una percentuale
del 33%).
Ma,
a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano
questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende
organizzare
una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una
proiezione,
nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di più
di 99
unità, è soggetto ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai
pubblici
spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il
limite
dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per
le aule
scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza,
quindi
almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si
rispettino le norme antincendio.
Tutto
questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – DLgs
81/2008 (che
sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata
come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e
sicurezza nei
luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l’attivazione di “percorsi
formativi
interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola!
Questo
è il quadro in cui ci si muove.
A
mio modesto parere, classificare quindi con il nome di “classi pollaio”
quelle in cui si stipano più di 30 alunni (senza tener conto di tutto
quello
che la normativa prevede) è palesemente riduttivo.
Ma
veniamo ad un esempio concreto: nella scuola in cui insegno (un
istituto tecnico del comune di Padova) all’inizio di questo nuovo anno
scolastico la situazione è la seguente:
- l’istituto
è composto di 48 classi; di queste 2 hanno 31 alunni ed 1 ne ha 32
(percentualmente 3 classi pollaio secondo la definizione gelminiana su
48, pari al 6,25%) e già da sole queste arrivano ad una percentuale
dieci volte più alta di quella proposta dal ministro;
- ma se a
queste si aggiungono (secondo una definizione non gelminiana, ma in
accordo con la normativa vigente) 2 classi da 30, 5 classi da 29, 5
classi da 28, 7 classi da 27 e 4 classi da 26, per un totale di 26
classi su 48 (percentualmente oltre il 54%) i numeri proposti dal
ministro diventano pura fantascienza.
Qualcuno
potrebbe pensare che il mio sia un istituto particolarmente
sfortunato: so per certo che la situazione non è molto diversa in molte
altre
scuole secondarie del mio comune.
Nel
resto d’Italia?
L’ordinanza
emessa il 31 agosto scorso dal TAR Molise (N
163/2011)
con sospensiva che lega il numero degli alunni delle classi
all’edilizia scolastica, ovvero all’effettiva grandezza delle aule, ci
segnala
che il problema c’è e continua a presentarsi ovunque.
L’ordinanza
stabilisce inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale è
obbligato a verificare preventivamente il rispetto delle norme
igieniche e di
sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze
imputabili
a province e comuni quali enti responsabili della fornitura e
manutenzione
degli edifici scolastici.
E’
una sentenza importantissima che permette di impugnare direttamente le
lettere degli Uffici scolastici regionali del MIUR che autorizzano le
classi
pollaio, ovvero classi formate con più di 25 alunni a prescindere
dalla
grandezza reale dell’aula, oppure classi con meno di 25 alunni che non
rispettano l’indice individuale per alunno di 1,80 mq netti per
materne,
elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori.