I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come "tappabuchi"
del prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola della Puglia
6 aprile 2005
inviato alla Redazione di Meridiano scuola dall'autore
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso
non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente
assenti.
Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala
quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del
30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo
selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo
però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di
legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92
che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione
e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
In merito la giurisprudenza afferma:
"Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative
di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica,
in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza
dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il
diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità
innanzi citato.
In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è
contitolare.
In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è
individuato prioritariamente per la sostituzione.
Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno
non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74
e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità
previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
bartolo.danzi@istruzione.it
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