Corte di giustizia
europea, Grande Sezione, 6 settembre 2011 n. C-108/10
Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE- Mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Lavoratori alle dipendenze di una pubblica autorità di uno Stato membro.
Riassunzione da un’altra pubblica autorità. Peggioramento retributivo
sostanziale per il solo fatto del trasferimento. Contrasto con il
diritto dell’UE. Sussiste.
Ancora una pronuncia favorevole per il
personale Ata proveniente dagli Enti locali ( Comune, Provincia) e
trasferito coattivamente allo stato in forza della legge 124/1999.
Ancora una volta, è un Giudice europeo
a censurare i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero
senza riconoscere l’effettiva anzianità maturata nell’ente di
provenienza.
L’annosa vicenda, che riguarda alcune decine di migliaia di lavoratori,
ha visto- da un lato – una norma di interpretazione autentica varata
dopo 5 anni dall’entrata in vigore della legge, successiva ad una
giurisprudenza favorevole ai ricorrenti, dall’altro la sostanziale
acquiescenza da parte della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale a tale operazione. http://www.dirittoscolastico.it/corte-di-giustizia-europea-sentenza-del-6-settembre-2011/
Nel giugno 2011, con riferimento a tale vicenda, la Corte Europea
condannava lo Stato italiano per violazione dei diritti dell’uomo.
Adesso, è la Grande Sezione della Corte di giustizia che ribadisce
l’illegittimità di un inquadramento comportante “un peggioramento
retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da
loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri
lavoratori alle dipendenze del cessionario”.
Avv. Francesco Orecchioni
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