I docenti che sono
stati assunti o che saranno assunti a tempo indeterminato con
decorrenza dal 1°settembre prossimo non potranno cambiare provincia per
5 anni. Il divieto vale sia per le assunzioni tratte dalle
graduatorie dell'anno scorso che per quelle effettuate scorrendo le
nuove graduatorie. È questo uno dei chiarimenti più importanti
contenuti in una nota emanata dal ministero dell'istruzione il 24
agosto scorso (6705).
Il divieto quinquennale di mobilità
discende dal comma 21, dell'articolo 9, del decreto legge 70/2001.
Il dispositivo prevede in fatti che «i docenti destinatari di nomina a
tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione
in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarità».
E dunque, secondo l'interpretazione di
viale Trastevere, il divieto si applica anche ai docenti nominati con
retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi
che da quelle ad esaurimento. Ciò perché anche nei confronti di tale
personale l'assunzione è effettuata nell'anno scolastico 2011/12, con
effetti sul contingente programmato per gli anni 2011-2013.
Tanto più che il comma 17 del decreto legge 70/2011 stabilisce il piano
triennale di assunzioni ivi previsto «può prevedere la retrodatazione
giuridica dall'anno 2010/2011 di quota parte delle assunzioni..».
Insomma chi viene immesso in ruolo ora dovrà rassegnarsi a rimanere
nella stessa provincia almeno 5 anni. Sempre che intenda partecipare
alla lotteria utilizzando solo i biglietti validi per il trasferimento,
l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria. Non così, invece, se
decide di tentare la fortuna con la riffa dei passaggi di ruolo o di
cattedra. E cioè chiedendo di partecipare alle operazioni di mobilità
professionale. Il decreto legge 70/2001, infatti, nel porre il divieto
sui trasferimenti e la mobilità annuale, ha omesso di considerare la
mobilità professionale. E siccome i divieti sono sempre tassativi, è
ragionevole ritenere che in assenza di un espresso divieto, non sia
irragionevole ritenere che, una volta chiusa la porta dei trasferimenti
, delle utilizzazioni e delle assegnazioni, sia sempre possibile uscire
dalla finestra dei passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali.
Fermo restando, però, che i passaggi possono essere chiesti solo dai
titolari di sede. E cioè dai docenti che hanno già ottenuto
l'assegnazione della sede definitiva. Va detto subito che l'ipotesi
appena prospettata sembrerebbe andare contro l'intenzione del
legislatore, che è quella di precludere la possibilità ai neoimmessi in
ruolo di cambiare provincia prima di 5 anni. Ciò non toglie, però, che
il divieto di mobilità non è espressamente previsto per coloro che
aspirano alla mobilità professionale. Insomma, verrebbe da dire: «fatta
la legge: trovato l'inganno».
L'amministrazione centrale ha chiarito, inoltre, che in caso di
individuazione dell'avente titolo dalle graduatorie dei concorsi, la
rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consentirà di rimanere in
posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente
2011/12.
Analogamente, se l'avente titolo sarà stato tratto dalle graduatorie a
esaurimento, la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni
2010/11, lascerà impregiudicata la posizione dell'aspirante inserito
nelle graduatorie a esaurimento compilate per l'anno 2011/2012,
consentendo in tal modo l'immissione in ruolo anche per gli anni
successivi alla tornata relativa all'anno scolastico 2011/12.
(da ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)
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