Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – UFF.
Terzo
Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni
a tempo indeterminato: personale docente ed educativo
Facendo seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., con la quale è
stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a
tempo indeterminato del personale scolastico per l'a.s. 2010/2011 e
2011/2012,con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a
seguito di numerosi quesiti pervenuti.
Rinuncia all'assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011.
Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11
consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare
con il contingente 2011/12.
Graduatorie ad esaurimento
Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si
chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni
2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per
il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell'aspirante
inserito nelle GAE compilate per l'a.s. 2011/2012, consentendo in tal
modo l'immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata
relativa all'anno scolastico 2011/12.
Posti da utilizzare
Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo
all'a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti
vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, residuati dopo le
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste
dall'O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette
disponibilità.
Scuola primaria
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate
attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella
stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua
inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in
ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in
esubero a livello provinciale.
ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106
Il comma 21 prevede che "i docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione
in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarità".
La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con
retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi
che da quelle ad esaurimento, in quanto anche nei confronti di tale
personale l'assunzione è effettuata nell'anno scolastico 2011/12, a
valere sul contingente programmato per gli anni 2011-2013: il comma 17
del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che "è definito un
piano triennale per gli anni 2011-2013... il piano può prevedere la
retrodatazione giuridica dall'a.s. 2010/2011 di quota parte delle
assunzioni..."
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
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