Il diritto alla
rivalutazione monetaria e agli interessi su somme erogate con ritardo
ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi
fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, va riconosciuto
dalla data di maturazione del credito retributivo, che è identificabile
con la data di adozione del provvedimento, ancorché questo abbia
efficacia retroattiva.
Ciò si spiega in ragione della peculiare natura degli atti di
ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali producono,
allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul
capitale a partire dalla data della loro emanazione, in vista del
contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della
loro natura autoritativa
provvedimentale.
Non può, pertanto, riconoscersi il diritto alla corresponsione di
interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma
3, c.p.c. su crediti retributivi tardivamente soddisfatti a decorrere
da un periodo anteriore alla loro maturazione ovvero anteriormente alla
data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento.
Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione richiesti spettano
esclusivamente a partire dalla data di adozione del provvedimento di
riconoscimento del servizio pre-ruolo, che segna il momento della
maturazione e della concreta esigibilità del credito.
Inoltre, trattandosi di somme maturate in data anteriore al 31 dicembre
1994, non opera il divieto di cumulo della domanda di interessi e
svalutazione (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991 e all’art. 22, comma 36 della legge n.
724 del 1994).
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tar-Basilicata-Sentenza-n.-391-2011.pdf
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