Il Dirigente degli
Uffici VI e XV dell’USR Sicilia, Rosario Leone, con nota diramata in
data odierna, dà chiarimenti in ordine al personale docente e ATA
interessato all’applicazione della L.104/92 concernente le
diverse graduatorie finalizzate alle assegnazioni del personale della
scuola connesse con l’avvio dell’anno scolastico anche in pendenza
della procedura di definitivo riconoscimento da parte delle ASP.
L’USR Sicilia precisa “che tale fattispecie non può dar luogo
all’effettivo riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, salvo
che, non sia già stata effettuata la visita collegiale presso l’ASP
competente e un sanitario specialista che opera presso l’ASP medesima,
entro i 90 gg. successivi, non attesti l’effettiva sussistenza
delle condizioni patologiche che danno luogo al riconoscimento de quo.
L’USR Sicilia rammenta anche che tale condizione è testualmente
riportata nell’art. 9 del CCNI del 22/2/2011, richiamato dall’art.7
dell’O.M. 64 del 22/7/2011”.
Si riporta, ad ogni buon fine, la normativa di riferimento:
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si
precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di diversa abilità deve essere documentato con certificazione
o copia autenticata
rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di
cui all'art. 4, della legge n.
104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni
dalla presentazione della
domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.
27.8.93 n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via
provvisoria, la situazione di
diversa abilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista
nella patologia denunciata
in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La
mancata emissione dell'accertamento
definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e
dichiarata in sede del
predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295
integrata, ex art. 4 della legge
n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso
le A.S.L.. E’ fatto obbligo
all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10
giorni dalla ricezione del
relativo atto.
Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.
21, della legge n. 104/92 è
necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte,
(da CislScuolaSicilia)