Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 agosto il decreto n. 138 recante “Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Il provvedimento si compone di 20 articoli; il primo (“Disposizioni per
la riduzione della spesa pubblica” è quello che riguarda più
direttamente scuola e pubblico impiego).
Il comma 7 parla del “taglio” della tredicesima mensilità per le i
dipendenti di amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di
finanza pubblica previsti dal DEF, ma va subito precisato che la misura
non riguarda la scuola e università.
In ogni caso la tredicesima non è cancellata ma differita ed erogata in
tre rate annue
posticipate.
Il comma 16 proroga fino al 2014 la norma contenuta nella legge
133/08 che prevedeva il “pensionamento coatto” per i dipendenti con 40
anni di contributi.
Il comma 21 modifica le regole relative ai pensionamenti del personale
scolastico. Infatti chi matura i requisiti per la pensione a partire
dal 1° gennaio 2012 potrà lasciare il lavoro non all’inizio dell’anno
scolastico successivo, ma solamente l’anno dopo: in pratica si allunga
di un anno la permanenza in servizio. Ma, attenzione, perché lo stesso
comma precisa che “resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011”.
Il comma 22 prevede che la liquidazione della buonuscita al momento
della conclusione del rapporto di lavoro venga effettuata non entro 6
mesi, ma entro due anni.
Il comma 24 regola il calendario delle festività civili (25 aprile, 1°
maggio e 2 giugno): la materia sarà regolata d’ora in avanti da un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che potrà
“spostare” le festività al venerdì precedente o al lunedì successivo
oppure farle coincidere con la domenica.
Il comma 29 introduce infine maggiore flessibilità nei trasferimenti
d’ufficio dovuti a situazioni di esubero.
In linea di principio la norma potrebbe riguardare anche il personale
della scuola, soprattutto se, con le prossime assunzioni del piano
triennale, diminuiranno i posti vacanti o disponibili. In pratica non
potranno più esserci casi di docenti in esubero “assegnati” ad una
scuola in aggiunta all’organico stesso. La mobilità potrà essere
disposta anche a livello regionale secondo criteri definiti con la
contrattazione nazionale (nelle more del rinnovo del CCNL i
provvedimenti potranno essere disposti direttamente
dall’Amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali).
(Di Reginaldo Palermo da La Tecnica della Scuola)
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