Il Ministero
dell'Istruzione ha emanato il 10 agosto la nota 6635, con la quale si
forniscono indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali/Territoriali
sulle procedure e sulle regole per l'individuazione del personale
precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle
attività didattiche.
La nota, dopo il confronto del 3 agosto scorso, conferma le indicazioni
dello scorso anno. Sono rimaste senza risposta le nostre richieste
rispetto agli spezzoni fino a 6 ore da attribuire in fase di nomine,
alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie
d'istituto e alla possibilità di lasciare uno spezzone, accettato in
mancanza di posti interi, per un posto intero.
Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad
attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento
dell'assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal CCNL 2006-2009.
Vengono infatti citati tutti gli articoli del CCNL sul part-time
riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si
afferma anche di tenere conto dell'art. 73 della L. 133/08, che
interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva
del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza
di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato
regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite
del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è
rimesso, secondo noi,a valutazioni discrezionali da parte
dell'amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole
modalità di costituzione dell'orario per il personale docente (modalità
di frazionamento delle cattedre) rinvia all'O.M. n. 446/97 (vedi art.
39 c. 13 CCNL 2006-2009). Infine, è evidente che, qualora il supplente
in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi
alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad
avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane
anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
Spezzoni fino a 6 ore
Viene
confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino
a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche
se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.
Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
• in caso di disponibilità sopravvenute vanno
riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad
orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
• le deleghe ad accettare la nomina possono essere
conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
• è possibile rinunciare, nella fase di conferimento
delle nomine a livello provinciale e prima della stipula del contratto:
o ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una
fino al 31/8;
o lasciare un posto di sostegno per un posto comune
indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono
obbligati a prendere incarico su sostegno in base al DM 21/05)
• sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo
regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata
accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali
nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si
potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie
d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una
nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria
provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
• per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la
specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo
di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di
scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di
posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non
l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2011, è
prevista la possibilità di comunicare tramite raccomandata A/R alla
scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice,
l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 26 agosto.
Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la
fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle
graduatorie d’istituto.
ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento,
si confermano sostanzialmente le regole dello scorso anno ed in
particolare:
• le deleghe ad accettare la nomina possono essere
conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
• la possibilità di costituire posti orario
aggregando part-time anche in scuole diverse.
Per il personale ATA non è stata ripresa la nota 12643/09, per cui non
è previsto il diritto ad optare tra spezzone e posto intero.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa
che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva
solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore)
nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si
può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7
(assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di
residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano
posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa
provincia.
(da Flc-Cgil)
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