Nota di chiarimento
del 19 luglioProt. n. AOODGPER.6012 Roma, 19 luglio 2011
Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 - Concorso
per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso -
Chiarimenti.
In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso
per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso
suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso
della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita
in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina
in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in
qualsiasi ordine di scuola. Con specifico riferimento al primo dei
requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati
come da espressa previsione del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140
(regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici)
si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di
incertezza interpretativa.
Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli
insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i
numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle
discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito
all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è
quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o
Sacra Scrittura.
Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al
D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia -
Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come
discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la
disciplina “Sacra Scrittura”.
Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste
discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come
diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su
conforme parere del C.U.N.” (art.2).
E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di
Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere
considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma
universitario.
Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze
religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella
Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che demanda alla
competenza delle Università e degli Istituti di istruzione
universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la
facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti
all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il
Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura
concorsuale.
In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute
sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento
l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n.
136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF
e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e
n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente
svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle
attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto
effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la
laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai
pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a
quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18
giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non
già quadriennale, magistrale o equivalente”.
Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia
necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in
scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea
specialistica oggi denominata laurea magistrale.
Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai
Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508,
di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il
settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito
le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di
alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico
e musicale.
Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto
dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai
fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle
predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n.
508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3
novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in
possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212,
recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente
che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore
artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo
livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla
ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi
accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi,
abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento,
atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di
secondo livello, di specializzazione e ai master.
Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi
accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi
rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della
legge n. 508 del 1999.
Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai
fini della partecipazione al concorso.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
(da Miur)
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