L’articolo
19 del Decreto legge n. 98/2011 che ambiziosamente si presenta come
“disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” riguarda la
scuola e si compone de seguenti 16 commi:
1-3. Sistema nazionale di valutazione - Programma di reclutamento
INVALSI e INDIRE. (Soppressione ANSAS)
4. Costituzione istituti comprensivi e disposizioni per isole minori,
comuni montani, aree con minoranze linguistiche
5. Dirigenti scolastici negli istituti sottodimensionati
6. Riduzione delle ipotesi di esonero dal servizio del docente vicario
del dirigente
7. Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni
8. Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni
(monitoraggio)
9. Dotazioni organiche personale docente e ATA - Riduzioni (procedure
relative a minori economie)
10. Dotazioni organiche personale docente e ATA - Parere delle
Commissioni parlamentari competenti
11 le. Determinazione dell'organico dei posti di sostegno
12-13-14-15. Personale docente permanentemente inidoneo alle funzioni
per motivi di salute
16. Decreto relativo al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione
Stando alla relazione tecnica e alle tabelle che riassumono,
nell’ambito del Decreto, le misure che concorrono al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego, l’articolo 19 non vi concorre
neppure per un euro!
Immaginiamo tutti la gioia del ministro Gelmini quando Tremonti le avrà
fatto vedere la suddetta tabella! E’ strano però che finora non abbia
fatto, come è nel suo stile, dichiarazioni al riguardo!
Che qualcuno le abbia suggerito che tale presentazione tremontiana in
questo caso è qualcosa di più del tradizionale gioco delle tre carte
con i dati e le procedure dell’Economia, che sembra non divertire più
molti ministri?
Che si siano accorti di essere in presenza in questo caso di un
autentica truffa e della conseguente presa per i fondelli?
Infatti per tutto l’art. 19 del Decreto legge 98/2011 la relazione
tecnica non quantifica le riduzioni di spesa che vengono per la loro
quasi totalità attribuite al pieno conseguimento degli obiettivi
finanziari previsti dall’art. 64, comma 6 della legge n.133/2008. La
procedura adottata appare del tutto illegittima innanzitutto perché le
misure adottate non sono previste nel Piano Programmatico e nei
Regolamenti che lo hanno realizzato. Inoltre la riduzione delle spese
previste dall’art. 64 va a regime nel 2012. Ulteriori riduzioni di
spesa quali quelle indicate nell’art.19 devono essere motivate e
quantificate negli anni. Invece il blocco degli organici di cui al
comma. 7 e seguenti è permanente. Non si comprende come al comma 9 si
intenda adottare la norma di salvaguardia (il taglio lineare delle
spese non obbligatorie) in assenza di una quantificazione nella legge
dei risparmi da conseguire.
Inoltre si tratta di misure il cui carattere esclusivamente
compensativo, rispetto a quelle adottate in attuazione dell’art. 64
dovrebbe in ogni caso essere esplicitamente indicato nell’articolato di
legge. Invece il blocco degli organici di cui al comma 7 è permanente
entrando in tal modo in contrasto sia con lo stesso Regolamento n.
89/09, sia anche rispetto allo stesso articolo 64, come integrato dalla
legge 137/09, in materia di generalizzazione del maestro unico e di
soppressione totale dei TEAM nella scuola primaria.
Tale impostazione comporta la possibilità di una soppressione di un
numero di posti nell’organico docente superiore a quegli 87.000
necessari per aumentare da 8,9 a 9,9 il rapporto studenti docenti. Era
questo ”l’unico principio pedagogico” posto alla base della riforma
epocale. E la legge non consentiva e non consente al governo di
superarlo. Il blocco permanente degli organici può essere imposto per
legge quantificandone i possibili risparmi di spesa ma non può essere
fatto derivare, come fa Tremonti con il comma 7 dell’art. 19,
dall’attuazione dell’art-.64 della legge 133/2009. In tal modo gli
effetti economici dei tagli degli organici negli anni 2013 e 2014 e
seguenti possono non essere inseriti in questa manovra e così la
Gelmini può raccontarlo! Nello stesso ambito si colloca la disposizione
di cui al comma 10 con cui si tenta di aggirare la sentenza del Tar
circa l’obbligo di richiedere il parere alle Camere sui decreti di
determinazione annuale degli organici.
La legge può certamente stabilire che tale parere deve essere richiesto
quando i Decreti ministeriali applicano, nella determinazione degli
organici, parametri diversi da quelli in vigore in precedenza. Ma lo
stesso comma contiene una non lieve omissione: lascia intendere che la
modifica di questi parametri spetti ai ministri e non già alla legge.
Analoga situazione si determina ai commi 4, 5 e 6 per l’aggregazione in
istituti comprensivi; per l’obbligo di assegnare a reggenze le scuole
autonome con meno di 500 studenti e per l’obbligo di ridurre il numero
di casi in cui è previsto il semiesonero o l’’esonero dall’insegnamento
del docente collaboratore del Dirigente. Così pure al comma 11 per
l’organico di sostegno e ai commi 12,13,14 e al comma 15 per il
personale docente inidoneo.
In tutti questi casi la relazione tecnica non quantifica i tagli e li
considera strumentali al pieno conseguimento degli obiettivi finanziari
previsti dall’art. 64 della legge 133/2008.
Per i commi 1,2 e 3 che riguardano l’INVALSI e l’INDIRE invece si fa
riferimento alle economie che avrebbe previsto l’art 2 della legge 244/
2007.
Se esaminiamo con qualche attenzione i commi dell’articolo 19 emerge
che i tagli per la scuola negli anni 2013 e seguenti ci sono e che se
si sommano con quelli previsti dall’art. 16, sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti, e dall’art. 20 sugli Enti locali, sono anche
consistenti.
Sistema di valutazione nazionale
Si prevede che i commissari straordinari di INDIRE, ANSAS varino un
piano straordinario di reclutamento da concludersi entro il 31 AGOSTO
2012.
L’obiettivo è di ridurre i costi per il personale riducendone il numero
entro l’80% delle rispettive entrate correnti complessive. Quali sono
le entrate a cui si fa riferimento? Il testo non fa riferimento al
bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Al 1 settembre 2012 cessano i comandati Ansas ed è soppresso l’ANSAS.
Si comprende finalmente perche i Regolamenti previsti dal milleproroghe
( legge n.10 del 26 febbraio 2011) non sono stati fatti nei tempi
stabiliti. Quindi l’articolo inizia con falso clamoroso: infatti non si
potranno rispettare i tempi stabiliti dalla legge n.10/2011 perché sono
già scaduti da più di due mesi e molti altri ne passeranno prima che
tali Regolamenti vengano definiti. .A prescindere dall’assoluta assenza
di criteri direttivi per la delegificazione, circostanza fatta notare
anche dall’Ufficio studi della Camera, il comma 4-undevicies della
legge 10 prevedeva un regolamento da emanare, (entro 60 giorni dal 27
febbraio 2011) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per individuare il sistema nazionale di
valutazione definendone l'apparato che avrebbe dovuto comprendere oltre
che l’INVALSI e il Corpo ispettivo anche l’INDIRE. Evidentemente gli
estensori del testo governativo, poi divenuto legge, non sapevano che
l’INDIRE non esisteva più in quanto soppresso dall’art. 1 del comma 611
della legge 27/12/2006 n. 296. Di qui l’impossibilità di emanare il
regolamento con il “morto” e la necessita di richiamare in vita l’ANSAS
per fargli lasciare sul terreno un po’ di posti degli ex Irre, che
restano soppressi, e poi farlo morire definitivamente rimettendo al suo
posto il vecchio INDIRE.
Per il futuro reclutamento restano in vigore i limiti stabiliti
dall’art.9 della legge 122/10 Fra l’altro modificata e prorogata dal
presente decreto.
Il meritocratico pasticcio serve oggi per rimediare qualche spicciolo
(9.866.402 di euro) da mettere -comma 3- in un apposito Fondo e da far
transitare, destinandolo al finanziamento dell’INDIRE e dell’INVALSI,
nel Fondo di cui all’art. 7 del DLg.vo n. 204 del 1998(Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca).
Istituti comprensivi
A decorrere dall’anno scolastico 2011-12 tutto il primo ciclo è
coattivamente racchiuso negli istituti comprensivi.
Con la conseguente soppressione di Direzioni didattiche e Scuole
secondarie di Primo grado.
La norma è incostituzionale perché come stabilito dalla Corte
Costituzionale nella
Sentenza n.200/2009:
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E’ COMPETENZA LEGISLATIVA
DELLE REGIONI!
E’ incostituzionale anche l’articolo 1 del DPR n 89/2009. Si attende
ancora un’Intesa in sede di Conferenza Unificata per trasferire
definitivamente tale materia a livello Regionale.
A prescindere dalla costituzionalità la norma proposta è un autentico
mostro. In quanto non tiene presente che su 7.224 scuole autonome del
primo ciclo (organico di fatto o 2010-11) i Circoli didattici sono
2.118, le Scuole sec I° 1.130 e i Comprensivi 3.976.
Dunque, ammesso che ricorrano sempre condizioni minime di compatibilità
territoriale, gli unificabili sarebbero al massimo 1.130. Non si dice
la fine che farebbero i residui 988 Circoli didattici. Restano autonomi
oppure no? Con o senza Dirigente? Il risparmio strutturale
riguarderebbe dunque il costo di 1.130 Dirigenti scolastici e di
altrettanti Direttori amministrativi.
Se lo stipendio annuale medio lordo di un dirigente scolastico si può
valutare in 53.000 euro e quello di un DGSA in 34.000 euro Il taglio
strutturale, cioè permanente nel tempo del bilancio MIUR sarebbe:
(53.000+34.000)x1.130=98.310.000 Se invece si pensasse di realizzare
accorpamenti multipli di Circoli didattici con una sola scuola
secondaria il taglio sarebbe di: (53.000+34.000)x2118=184.266.000
Autonomie senza Dirigenti
Le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a
500 (300 in situazioni particolari) restano autonome ma senza dirigente
titolare. Sono affidate in Reggenza. Non è chiaro se gli estensori
abbiano compreso l’effetto positivo della norma che consiste nel fatto
che in tal modo si elimina il limite inferiore per il conferimento
dell’autonomia e per la soppressione della scuola.
I Vicari tornano in classe
Sono ridotti gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie. La norma rappresenta un capolavoro di distruttiva illogicità
se si relaziona all’estensione delle Reggenze del comma precedente
I docenti di sostegno
Si compie una grossa melina sull’organico di sostegno e (modificata una
prima formulazione del decreto che prevedeva un aumento del numero di
alunni per classe) resta solo la velleità di potere impegnare personale
in esubero e non specializzato. La norma viola le norme contrattuali in
periodo di blocco della contrattazione.
Si scaricano gli interventi di natura non didattica su soggetti
istituzionali non definiti, anche privati a pagamento. Non dicono
esplicitamente che si tratta di Regioni, Province e Comuni e non dicono
di che cosa si tratta: trasporti e specialisti territoriali ecc.).Ciò
perché lo si confronterebbe con i tagli agli enti locali che lo stesso
Decreto propone. (Questo è un modo di legiferare mafioso) Si rafforza
il ruolo burocratico della commissione mediche di valutazione della
diagnosi funzionale.
Gli inidonei all’insegnamento
Gli inidonei all’insegnamento vengono coattivamente inquadrati nei
ruoli esecutivi ATA o trasferiti in altre amministrazioni
Le norme sugli inidonei dimostrano la crudeltà e la pochezza mentale e
culturale degli estensori
I docenti inidonei permanentemente all’insegnamento e collocati fuori
ruolo sono circa 3.000.
Se si calcola uno stipendio medio annuo lordo di 31630 euro il taglio
strutturale (che la relazione tecnica con i solito trucco ignora)
perché andrebbero a coprire posti ATA non messi a concorso) sarebbe di:
31.630x3000=94.890.000
Un nuovo regolamento sul secondo ciclo
Non è chiaro se la coerenza si assicura modificando i Regolamenti
oppure la legge 226. Per modificare la legge 226 nel senso di una sua
parziale delegificazione occorrerebbe indicare i criteri della
medesima. Riferirsi unicamente alla coerenza sembra troppo poco. Sul
blocco delle retribuzioni fino al 2014 e sui tagli agli enti locali è
necessario un successivo articolo.
(di Osvaldo Roman da http://www.scuolaoggi.org/)
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