Una circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica, la n. 9 del 30 giugno 2011,
chiarisce le modifiche introdotte con la legge sul collegato al lavoro.
Il ministero della Funzione Pubblica con la Circolare n. 9 del 30
giugno 2011, fornisce indicazioni alle amministrazioni al fine di
orientarle in particolare nella gestione del contenzioso. Si ricorda
anche che le norme di legge e i contratti collettivi accordano
particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei
figli o a situazioni di disagio personale o familiare.
Le innovazioni in materia di part-time introdotte dalla legge n.
183/2010
In base alla Legge 183/2010, la trasformazione del rapporto di lavoro
in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è
subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione
interessata.
Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore,
l'amministrazione non ha più l'obbligo di accoglierla, né la
trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può"
essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.
La valutazione dell'istanza da parte dell’amministrazione si deve
basare su 3 elementi:
1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti
fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione
organica.
2. L'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o
subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della
trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non
deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La
trasformazione non è concessa quando l'attività lavorativa di lavoro
subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
3. l'impatto organizzativo della trasformazione, che
può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un
pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente
Se la valutazione in merito all’accoglimento della domanda fosse
negativa, al fine di limitare pronunciamenti giudiziali sfavorevoli, si
raccomanda di esplicitare in modo evidente le motivazioni del diniego.
Questo per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto,
di ripresentare nuova istanza se lo desidera, e se è il caso consentire
l'attivazione del controllo giudiziale.
In presenza di un numero di domande eccedenti la capienza, hanno
precedenza rispettivamente:
• i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano
affetti da patologie oncologiche;
• i lavoratori che assistono una persona convivente
con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di
gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con
riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita;
• i lavoratori con figli conviventi di età non
superiore a 13 anni;
• i lavoratori con figli conviventi in situazione di
handicap grave.
Altra situazione meritevole di tutela è quella dei familiari di
studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di
Apprendimento). In particolare con riferimento a dislessia, disgrafia,
disortografia e discalculia, situazioni per le quali i familiari, a
seguito della legge 170/2010, hanno diritto a fruire di orari di lavoro
flessibili.
Fase di prima attuazione e part-time già in corso
L'amministrazione, tenendo conto dei criteri già indicati dalla nuova
legge per la concessione di nuovi part-time, può rivalutare anche
quelli in essere, preferendo il ripristino del tempo pieno per quei
lavoratori la cui posizione non risulta assistita da una particolare
tutela.
La nostra valutazione
Questa normativa sul part-time, modificata dalla L. 183/2010 facendo
una indebita invasione di campo rispetto alle prerogative contrattuali,
nei fatti penalizza in modo particolare le lavoratrici dei settori
della conoscenza che da sempre hanno utilizzato l’istituto del
part-time più per necessità connessa alla cura dei familiari e degli
anziani, che non certo per potere effettuare un secondo lavoro.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org