Tar Bologna, n. 548/2011 R.P.C.
Trattasi di una delle prime pronunce (di tipo meramente cautelare) con
le quali la giustizia amministrativa si confronta con la nuova
normativa introdotta col D.P.R. 22.06.2009, n. 122, che all’art. 14
stabilisce un tetto massimo delle assenze del 25%, ai fini della
partecipazione allo scrutinio finale.
In realtà, la norma in esame prevede la possibilità di derogare al
limite previsto in casi di patologie che determino assenze
continuative, come meglio evidenziato dalla C.m. esplicativa n.20/2011.
E’ ciò che si è verificato nel caso in esame, ragion per cui il
Presidente del Tar Emilia Romagna, con decreto ex art. 56 c.p.a., ha
disposto l’ammissione del ricorrente allo scrutinio finale dal quale
era stato escluso.
( Avvocato Francesco Orecchioni)
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