Alcune precisazioni
del Miur in merito alla corretta registrazione degli importi, che
devono sempre trovare puntuale corrispondenza in un contratto
effettivamente sottoscritto.
L'analisi dei rendiconti inviati mensilmente dalle istituzioni
scolastiche ha evidenziato che in numerosi casi gli impegni di spesa
per le supplenze brevi dei docenti e del personale ATA sono registrati
in contabilità per importi notevoli, poi oggetto di successive
riduzioni anche significative. Questo fenomeno impedisce una corretta
individuazione dei fabbisogni per supplenze e quindi non consente
l'assegnazione della relative risorse in misura corrispondente alle
effettive necessità.
Alla luce di questo la nota 20 giugno 2011 prot. n. 5020 del Miur
ribadisce che l'ammontare degli impegni da iscrivere in bilancio per le
supplenze brevi e saltuarie deve coincidere con l'importo complessivo
dei contratti di supplenza effettivamente sottoscritti nell'anno
finanziario in corso, e che è contrario alle norme di contabilità
iscrivere quale "impegno" di spesa per supplenze brevi, la mera
previsione di spesa o comunque qualunque importo che non trovi puntuale
corrispondenza in un contratto effettivamente sottoscritto per le
supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, si ricorda che le spese per ore eccedenti in
sostituzione dei colleghi assenti nonché la spesa per il sostituto del
dirigente scolastico o del DSGA non sono contratti di supplenza breve e
quindi devono essere contabilizzate utilizzando l'apposita voce del
piano dei conti.
Sarà cura del revisore dei conti far correggere alla istituzione
scolastica eventuali discordanze tra quanto iscritto in bilancio e
quanto si sarebbe dovuto iscrivere sulla base delle regole di
contabilità. (da http://www.notiziedellascuola.it)
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