Il
paradosso è questo. Le prove scritto-grafiche e il colloquio di un
candidato all’esame di Stato possono essere degni di “lode”
da parte di una commissione, oppure giudicati appena sufficienti da
un’altra. Tutto dipende dai criteri e dalle griglie di correzione e
valutazione stabiliti dalla commissione, nella riunione preliminare che
ormai per consuetudine è l’art. 13 dell’OM 42/2011. Il comma 2
dell’art. 2 ci ricorda che la valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia
individuale che collegiale e che in sede di scrutinio finale è
effettuata dal CdC.
I dirigenti scolastici di un tempo
presiedevano tutti gli scrutini di tutti i CdC per garantire uniformità
di giudizio per tutti gli alunni della scuola. L’ O.M. si pone
questo problema di uguaglianza costituzionale ma ci mette una pezza, un
pannicello caldo, tanto per salvare la faccia. Difatti, come ogni anno,
l’art. 12, c. 5 recita: “Al fine di fornire opportune indicazioni,
chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri
operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle
medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato (…) prima dell'inizio della correzione
degli elaborati”. Le disparità dei giudizi rimangono assai gravi. E lo
sa bene anche il ministro avv. Gelmini, emigrato da Brescia in Calabria
(con residenza anagrafica!) per sostenere gli esami di abilitazione in
giurisprudenza dinanzi ad una commissione più “benevola”. Come tutti
sanno, l’oggettività di giudizio rasenta l’utopia e abita l’isola che
non c’è. Molti dicono che sia merito o colpa del presidente. No. Chi
presiede ha un voto su sette e conta numericamente alla stessa stregua
dei colleghi commissari. La collegialità nella valutazione delle
prove e del colloquio consentono, umanamente parlando, una certa
serenità e la serietà nei giudizi del CdC. Secondo l’art.1 c. 2 del
DPR 122/2009, “Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e tempestiva”. Errare humanum est. Però ogni componente
delle commissioni deve studiare per bene la normativa ed applicarla
senza troppe libertà o interpretazioni soggettive. Non bisogna sapere a
memoria le 45 pagine dell’ordinanza ministeriale. E’ sufficiente
seguire passo passo i modelli dei verbali ministeriali (75 pagine) per
le operazioni di esame, controllando - in the bottom - le ottime note,
che rimandano puntualmente e dettagliatamente alla normativa vigente.
Fino al nastro di partenza dell’esame di
Stato, il legislatore fornisce Tabelle uguali per tutti e vincolati,
con criteri di applicazioni dei punteggi. Infatti per tre anni
consecutivi i docenti, in modo collegiale, attribuiscono i crediti
scolastici secondo criteri nazionali rispettando le Tabelle
ministeriali. Durante le prove di maturità, invece, le
commissioni sono autonome, indipendenti e pressoché libere nello
stabilire i famosi e importanti criteri di correzione e valutazione da
cui scaturiscono le griglie con i punteggi, che concorrono a formare il
voto finale. Perché in allegato all’O.M. 42/2011 non vengono allegate
le Tabelle ministeriali con i criteri nazionali di correzione e
valutazione? Eppure, da 12 anni, ogni commissione invia al MIUR le
schede criteriali di cui si è servita. A che pro tutto questo spreco di
fogli se non si appronta una Tabella comune, magari elaborata dal
milionario INVALSI ? Invece l’O.M. decine di volte “raccomanda”
(all’art. 11,6; 12,4.5.8; 13,10; 15,6-7…) che ogni commissione
stabilisca i criteri di correzione e valutazione: dei tre
elaborati sceritto-grafici, del colloquio, dell’ integrazione-bonus e
per l’assegnazione della lode.
Per l’integrazione detta “bonus”, fino a 5
punti, del voto finale di maturità, i candidati devono avere almeno 15
punti di credito e conseguire almeno 70 punti nelle tre prove
scritto-grafiche più il colloquio. L’assegnazione da 1 a 5 punti di
incremento spetta in modo autonomo ad ogni commissione secondo dei
criteri e griglie da stabilire possibilmente all’unanimità. Per quanto
riguarda la Lode, i commissari durante lo scrutinio finale devono
rispettare i “paletti” obbligatori (per tutta l’Italia) dell’art. 3 del
DM. 99/2009. La lode può essere attribuita solo ai candidati che:
a) abbiano conseguito, all’unanimità del CdC, il credito scolastico
massimo complessivo di 25/25 punti (con media annuale di voti uguale o
superiore a otto decimi, anche nel comportamento e senza fruire di
integrazioni; b) abbiano raggiunto, all’unanimità della
Commissione, il massimo punteggio in tutte le prove degli esami
(75/75). E a questo punto per avere la Lode occorre anche l’unanimità
sul criterio approvato dalla Commissione. La Lode porta in dote 650 €.
Mi sono sempre piaciute le etimologie.
Criterio, viene dal greco “kritèrion” ed è un mezzo per
giudicare, decidere, secernere, separare. Griglia, è un
francesismo da “grille” ed è la graticola per arrostire, ma è anche
graticcio, grata, inferriata graticolare. Il santo dei candidati alla
maturità potrebbe essere dunque San Lorenzo, che fu reso martire sulla
graticola poggiata sul fuoco ardente. Il nome “lorenzo” deriva
dell’alloro, che incoronava i vincitori di un tempo. In bocca al lupo e
in **** alla balena, a tutti.
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com