L'ordinanza del Miur
non sarebbe cogente. allora non è operativa !!!
L'Unicobas riporta la nota dell'Avv. Sforza del Foro di Roma che
cura il ricorso contro la Circolare MIUR n.° 21/11:
Con l'ordinanza in oggetto, di cui si allega copia, il T.a.r. del
Lazio, nel rigettare l'istanza di sospensiva della Circolare del
M.I.U.R. n. 21/11 avente ad oggetto:"Dotazioni organiche del personale
docente per l'a.s. 2011/12. Trasmissione schema di Decreto
interministeriale", ha puntualizzato quanto segue:
..." le statuizioni della Circolare impugnata postulano direttive
interne operanti solamente in sede di perfezionamento dello schema di
decreto interministeriale".
Quest'ultimo Decreto non è stato ancora perfezionato e ciò comporta,
secondo il giudice amministrativo, la non operatività delle
disposizioni impartite in materia di accorpamento di classi di concorso
(atipicità,graduatorie unificate,
ecc.) fino a quando non verrà definitivamente approvato il Regolamento
(Decreto concertato fra il M.I.U.R. ed il Ministro dell'Economia)
previsto dal D.L. n.112/08, convertito dalla L. 133/08.
Su questa base interpretativa mi accingo a predisporre un atto di
diffida da notificare al M.I.U.R. ed al competente Direttore Generale
unitamente all'ordinanza in oggetto, chiedendo di rettificare la
Circolare impugnata nel
senso indicato dal T.a.r. del Lazio.
In caso di mancata esecuzione, presenterò una nuova istanza, con
eventuali motivi aggiunti all'originario ricorso, finalizzata a far
annullare tutti i provvedimenti eventualmente posti in essere in
materia di classi di concorso illegittimamente denominate atipiche ai
sensi della Circolare ministeriale, non operativa prima
dell'approvazione del Decreto interministeriale prescritto dal D.L.
n.122/08.
Cordiali saluti.
Avv. Arturo Sforza
da Unicobas
scuola
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