Domenica 3
giugno ’11 a pag. 36 de La Sicilia, leggo una accorata lettera firmata.
Non c’è la risposta del giornale. Una mamma-leonessa scrive di suo
figlio, affetto da Dsa (dislessia, disortografia, discalculia). Che non
è una malattia. E’ una condizione per persone anche geniali: Einstein,
Napoleone, Walt Disney,Leonardo da Vinci, Cher, Tom Cruise... avevano
un Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento).
Aetnanet non è un sito di consulenza. E’ di opinioni. La mia non è una
risposta ai tanti interrogativi di un genitore. Mi mancano alcuni
elementi del caso particolare. Ma, per il fatto che ha diritto al
sostegno con una insegnante specializzata, deduco che il ragazzo
non ha solo Dsa. Fa sapere che il figlio ha già conseguito - con
ottimi voti - l’attestato di qualifica e non il diploma
triennale. E si ipotizza una “crudeltà istituzionale” perché la docente
di sostegno consiglia l’interruzione degli studi per l’impossibilità di
accedere all’esame di maturità, perché “inutile”.
Non sono assolutamente d’accordo con la collega docente. All’esame di
Stato gli alunni in situazione di Handicap sono regolati dall’O. M.
dall’articolo 17 (sempre quel numero, come un destino!). Alcuni
di essi possono raggiungere il diploma come e meglio dei normodotati,
altri invece acquisiscono l’attestato che certifica i crediti formativi
raggiunti. Dato l’argomento importante e delicato, voglio metterci poca
farina del mio sacco e fare parlare la normativa ufficiale,
anche se in forma sintetica.
1. Per i candidati che seguono la programmazione curriculare e col
l’insegnante di sostegno, “la commissione (…) può predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione
d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la
stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno
seguito l'alunno durante l'anno scolastico. (…) I tempi più lunghi
nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio non
possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione (…) può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
2. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato
(PEI) possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione - dei
crediti formativi - di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I
testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base
della documentazione fornita dal consiglio di classe”. Per questi
alunni che, al termine della frequenza dell’ultimo anno di
corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono (non
obbligatoriamente) sostenere l’esame di Stato, i Consigli di classe
presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale
danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle
prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti,
sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso
formativo, al fine di facilitare lo svolgimento delle prove
stesse. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa
parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15
maggio.
3. Per i candidati Dsa sono ad esempio importantissimi gli Strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi previsti dal DPR n.
122 del 22/06/2009, art. 10. Quelli compensativi (res faciendae)
possono essere: le tabella delle misure e delle formule; l’uso della
calcolatrice; del registratore; delle cartine geografiche e storiche;
le mappe concettuali; il PC con programmi di videoscrittura con
correttore ortografico e/o sintesi vocale; le cassette registrate
(dagli insegnanti e/o dagli alunni); la valutazione formativa che non
tenga conto dell'errore ortografico, ma del contenuto… Gli strumenti
dispensativi (res vitandae) mettono in secondo ordine: la lettura a
voce alta; la scrittura veloce sotto dettatura o gli appunti presi in
classe; lo studio mnemonico; le interrogazioni programmate… Secondo la
CM del 5/1/2005 tali strumenti debbono essere applicati in tutte le
fasi del percorso scolastico, compresi gli esami.
- Mi chiamo Francesco ed ho la sindrome di Asperger (AS). Per
semplificare mi definiscono autistico. Ho un danno qualitativo
nell'interazione sociale. Voglio relazionarmi con gli altri, ma mi
mancano delle abilità. Per il mio modo di fare vengo considerato
strano. Spesso appaio goffo e interpreto male i ruoli sociali.
Qualche volta ho un atteggiamento chiuso e stralunato. Ho
una intelligenza media o superiore alla media, e non mi interessa
possedere certe competenze. Incontro difficoltà nelle normali attività
scolastiche come la comprensione del testo, la risoluzione di problemi,
l’abilità organizzativa, lo sviluppo di concetti e l’abilità di fare
deduzioni. Ho difficoltà ad adattarmi ai cambiamenti od ai fallimenti e
non imparo dai miei errori. La mia famiglia è meravigliosa. Sono
contento di aver frequentato con un certo successo i 4 anni del Liceo
artistico. Quest’anno sono tra i candidati al diploma di
maturità. Farò le prove di esami come i miei compagni ma in forma
equipollente. Non sono prove facilitate e semplificate.
Sono solo più adatte alla mia personalità per raggiungere gli
obiettivi comuni della classe. Non cerco commiserazioni: reclamo i miei
diritti.
- Ciao. E in bocca al lupo per gli esami di Stato! So che non ti chiami
Francesco. Tu hai sconfitto il gigante Golia. Ti ci vedo però ad
affrontare e rendere mansueti i lupi di ogni Gubbio.
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com