Insieme a movimenti di precari e
sindacati su retrodatazione giuridica delle nomine, stabilizzazione,
inserimento degli abilitati, laureandi e specializzandi, doppia
provincia, assegnazione provvisoria, presidi incaricati e ricercatori.
Le audizioni di ieri presso la VII Commissione della Camera dei
Deputati, in merito al parere consultivo da fornire alla V e alla VI
Commissione dove saranno presentati e discussi gli eventuali
emendamenti al decreto legge sviluppo, hanno
mostrato la differente politica sindacale condotta da alcune
organizzazioni rappresentative ope-legis (basta controllare i loro siti)
che hanno sconfessato gli stessi ricorsi promossi al giudice del
lavoro, hanno chiesto il congelamento delle graduatorie, hanno invocato
punteggi aggiuntivi ai residenti, hanno benedetto il blocco del
trasferimento per il personale di ruolo, hanno chiesto un intervento
dei parlamentari sul Tar Lazio in merito al contenzioso sul pettine,
hanno criticato la sentenza della Consulta, e l’Anief che è stata
audita subito dopo e ha proposto emendamenti specifici sul testo, alla
presenza di diverse associazioni di precari (Movimento studenti e
laureati scienze della formazione primaria, Movimento precari abilitati
strumento musicale e Cobaslid, Informalmente, Cip Nazionale), e
sindacati (Confedir Mit, Lisa, Sab, Scuola Athena, Unicobas) che ne
hanno apprezzato e condiviso le proposte emendative apportando
specifici contributi in merito alla richiesta di un organico
funzionale, di una graduatoria nazionale, della stabilizzazione su
spezzoni orario e organico di fatto, dell’anticipazione delle nomine
nel periodo estivo.
Plasticamente, pertanto, in Parlamento si è percepita la distanza tra
il mondo reale della scuola, pulsante, che rivendica il diritto alla
parola e ha trovato nell’Anief un nuovo interlocutore in grado di
portare in Parlamento i suoi problemi, e il mondo della casta sindacale
pronta soltanto a rappresentare i propri interessi a discapito dei
lavoratori.
L’Anief preliminarmente ha denunciato come terroristico il tentativo di
intimidire i precari nel diffondere notizie senza alcuna consistenza
reale in merito a eventuali punteggi aggiuntivi che potrebbero essere
dati in corso d’opera a chi non ha cambiato provincia: una tale norma,
infatti, già all’attenzione della Consulta e ritirata dalla provincia
autonoma di Trento dopo essere stata censurata dal Tar, sarebbe
palesemente incostituzionale.
Nel merito, il presidente Pacifico, ha commentato alcune proposte
emendative richiedendo:
- che la retrodatazione giuridica
delle nomine serva soltanto a sanare il contenzioso attivato al giudice
amministrativo e a riservare una quota di posti che comunque sarebbe
assegnata dai tribunali anche per evitare nuovi ricorsi di chi potrebbe
richiedere sine die la retrodatazione delle stesse nomine (al 2005 per
esempio);
- la stabilizzazione su tutti i
posti vacanti e disponibili che in questa fase iniziale può escludere
soltanto i posti momentaneamente scoperti (supplenze temporanee), e che
dovrebbe riguardare subito un primo scaglione di 108.000 unità come
risulta dai dati ministeriali, anche su quell’organico di fatto che in
verità deve essere annoverato tra quello di diritto;
- in assenza del regolamento sul
nuovo reclutamento, l’emanazione di un decreto integrativo che consenta
a tutto il personale abilitato l’inserimento o il reinserimento nelle
graduatorie ad esaurimento, così come al personale che ha in corso una
procedura abilitante presso le Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria, le Accademie e i Conservatori;
- lo sblocco delle assunzioni non
soltanto nella Scuola ma anche nell’Afam e nell’Università dove in
attesa dei nuovi concorso per associato e ordinario dovrebbe essere
creato un albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza da cui
attingere con chiamata diretta per coprire una fascia purtroppo messa
ad esaurimento;
- la stabilizzazione di tutti presidi incaricati che da diversi anni
svolgono funzione di dirigente;
- l’assegnazione provvisoria, almeno,
per i neo-immessi in ruolo anche in presenza del blocco quinquennale
perché il diritto alla mobilità dei lavoratori è costituzionalmente
protetto come quello alla tutela della famiglia, come anche l’Europa ci
chiede, mentre la norma così come è stata voluta da alcuni politici e
sindacalisti, è facilmente impugnabile nei tribunali del lavoro;
- per tutti i precari inseriti in
terza fascia, la scelta di una seconda provincia per consentire bene la
valutazione della provincia dove prestare servizio e quella dove
richiedere il ruolo, alla luce anche dell’allungamento dei tempi di
trasferimento, concedendo un’opportunità lavorativa in più;
- per il personale precario Ata. il diritto al trasferimento senza
alcun purgatorio annuale in fasce diverse da quelle di appartenenza.
Al termine del dibattito, il
Presidente on. Aprea, relatrice del provvedimento, ha ringraziato
l’Anief e le altre organizzazioni per il contributo prezioso apportato
e ha sottolineato come la Commissione si soffermerà con attenzione su
tutte le proposte riguardanti il testo in esame nell’elaborazione del
relativo parere.
Il testo della memoria con gli emendamenti
Memoria Audizione
VII COMMISSIONE
della CAMERA DEI DEPUTATI
C 4357
Roma 31 maggio 2011
Proposte emendative all’articolo 9, D.L. 70/2011
I EMENDAMENTO
* Al comma 17, dopo le parole “finanza pubblica”, aggiungere il
seguente testo:
“, al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura
amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per
il biennio 2009-2011.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento fornisce la motivazione per la retrodatazione giuridica
delle prossime immissioni in ruolo come richiesto dalla V e dalla VI
Commissione della Camera al Governo in sede referente:
“In ordine alla disposizione che prevede la possibilità di una
retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte
delle assunzioni di personale docente e ATA, osserva che tale
previsione - consentendo l'immissione in ruolo con un'anzianità
maggiore - potrebbe determinare un incremento della spesa in relazione
sia alla più elevata retribuzione da riconoscere al personale sia agli
effetti sul trattamento previdenziale. Sul punto andrebbe acquisito un
chiarimento dal Governo, anche al fine di chiarire i possibili effetti
emulativi della disposizione in relazione a categorie di personale
assimilabili. Per le medesime finalità, potrebbe inoltre risultare
utile che siano esplicitate le ragioni poste alla base della
retrodatazione prevista dal testo. ”
La norma, inoltre, evita il generarsi di un nuovo contenzioso al
giudice del lavoro, essendo la prescrizione quinquennale, in merito
alle ultime 100.000 immissioni in ruolo stipulate da graduatorie
dichiarate illegittime per annullamento dell’atto amministrativo e
della relativa tabella di valutazione.
II EMENDAMENTO
* Al comma 18: sopprimere la parola “anche”
III EMENDAMENTO
* Al comma 18: sopprimere l’ultimo capoverso da "In ogni caso" … fino a
"presente decreto".
MOTIVAZIONE
L’emendamento scioglie un possibile dubbio interpretativo che potrebbe
sorgere dal contrasto tra quanto disposto al comma 17 circa le
assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili e quanto dal presente
comma che vieta la stabilizzazione sugli stessi posti oltre che su
quelli momentaneamente scoperti, come ha avuto modo di suggerire la
stessa V e VI Commissione al Governo in sede referente:
“di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per
esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in
presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire
continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa
vigente.”
Peraltro si evita il contrasto con quanto disposto dall’art. 49 della
legge 133/2008 che ha novellato l’articolo 36 del d.lgs. 165/01 nel
modo seguente al comma 1: “Per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste
dall'articolo 35”. Le supplenze su posto vacante e disponibili, a
differenza da quelle temporanee, servono per il funzionamento ordinario
dell’amministrazione scolastica.
D’altronde, così, si pone rimedio alla certezza del risarcimento danno
che deve disporre il giudice a seguito del negato intervento del
legislatore nazionale nell’attuazione di una direttiva comunitaria,
come riconosciuto recentemente dalla corte di Cassazione con sentenza
numero 10813 del 17 maggio 2011.
Infine, si ricorda come la stabilizzazione del personale precario sia
in questa particolare fase politica a costo zero per le casse dello
Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di
anzianità per il biennio 2011-2012 ai sensi dell’articolo 9, comma 23
della legge 122/2010.
IV EMENDAMENTO
* Al c. 20, aggiungere il seguente comma:
“In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono
disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge
1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell’anno
accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio
2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici
2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le
seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi
speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle
seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno
2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione
primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in
Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto
domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni
precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell’anno accademico 2007/2008 al corso di
laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di
didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione
primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo
corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati.”
* In alternativa o aggiunta, aggiungere il seguente comma:
“In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono
disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge
1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell’anno
accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio
2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici
2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le
seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi
speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle
seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché
i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno
2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione
primaria.»;
e) al comma 3, le parole: «nell’anno accademico 2007/2008 al corso di
laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di
didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione
primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo
corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».”
* In alternativa, aggiungere il seguente comma:
“Permane la possibilità prevista dall’articolo 2 della legge 20 agosto
2001, n. 333, di inserimento degli idonei dei concorsi a cattedre e
posti, per titoli ed esami che hanno conseguito il titolo in Italia o
in un Paese della Comunità europea e dei possessori dei diplomi
abilitanti rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario o dai Conservatori o dalle Accademie o dalle Facoltà di
Scienza di formazione primaria, da disporre entro il 30 giugno
dell’anno di aggiornamento triennale secondo apposito decreto del
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole sanare la posizione di quanti hanno conseguito
l’abilitazione superando una prova di accesso a numero programmato e
non sono stati inseriti ancora nelle graduatorie ad esaurimento, in
assenza di alcuna proposta di nuovo reclutamento assente nel
regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, recependo
alcuni ordini del giorno assunti ancora recentemente dal Governo sulla
materia (G. 105 seduta 506 del 26 febbraio 2011), proprio in occasione
dell’aggiornamento triennale delle graduatorie da cui sono esclusi più
di 20.000 docenti abilitati. Si dà così una risposta alla stessa
mozione del CNSU approvata il 18 marzo 2011 con cui si richieste al
Ministro Gelmini l’inserimento di tale personale nelle graduatorie ad
esaurimento. Si attua, infine, quanto disposto dalle direttive
2005/36/CE e 2006/100/CE, attuate con d. lgs. n. 206/07, L. 143/04.
V EMENDAMENTO
* Al c. 21, eliminare le seguenti parole: “l'assegnazione
provvisoria”.
* In alternativa o aggiunta, Abolire l’intero comma.
MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole tutelare quanto recepito nell’ordinamento nazionale
dal Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007 – 2010), in
particolare, da una direttiva che assicura ai lavoratori della
conoscenza la piena mobilità all’interno dei territori degli Stati
membri, nonché si inserisce nella prospettiva di non ostacolare
indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio
nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), come ricordato dalla sentenza
n. 41 del 2011 della Consulta.
VI EMENDAMENTO
* Al c. 20, aggiungere il seguente comma-bis:
“E’ fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo
scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere
una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio
punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce
o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel
primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette
graduatorie.”
* In alternativa o aggiunta, aggiungere il seguente comma:
“L’aggiornamento e inserimento degli aspiranti candidati in suddette
graduatorie avviene in un unico scaglione o in un’unica fascia secondo
il punteggio spettante.”
MOTIVAZIONE
L’emendamento vuole rispettare da una parte la parità di trattamento
tra personale docente in possesso della stessa abilitazione, garantendo
un’opportunità in più pure al personale presente in terza fascia,
dall’altra prevedere l’immissione in ruolo per il merito e non per
l’anzianità di iscrizione in graduatorie, come ribadito dalla sentenza
n. 41/2011 della Consulta.
VII EMENDAMENTO
* Sostituire il c. 18 con i presenti:
18. Entro l’anno scolastico 2012-2013, al fine di dare attuazione
nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva
comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno
del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del
personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di
cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche al
personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio
presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale.
18-bis. Analogamente, sono stabilizzati entro l’anno scolastico
2012-2013 i dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di
conferma degli incarichi ai sensi della direttiva n. 30 del 13 aprile
2011, prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’applicazione
dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43. Sono stabilizzati,
altresì, a domanda i dirigenti scolastici attualmente in servizio da
almeno un triennio nelle istituzioni scolastiche come individuati
dall’articolo 1, comma 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
18-ter. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre
2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a
tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del
9 gennaio 2009.
18-quater. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un
titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno
espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai
sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente
all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni
di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca
della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui
all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di
contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di
collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di
collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università
o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un
albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al
settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla
docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli
e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, in
alternativa alle procedure di reclutamento previste dal precedente
comma, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo
nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione
dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente
decreto.
18-quinquies. Le risorse previste dal comma 14 dell’articolo 8 di cui
alla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono destinate al finanziamento di un
piano straordinario di assunzioni per l’attuazione della presente
legge, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro
dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro.
MOTIVAZIONE
L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione,
dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea
nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES,
come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per
sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i
concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa
previgente.
VIII EMENDAMENTO
* Sostituire al c. 20 la parola ‘triennale’ con ‘annuale’.
* Aggiungere al c. 20 il seguente capoverso:
Analogamente, il personale ATA all’atto dell’aggiornamento delle
graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di
appartenenza e con il punteggio spettante.
MOTIVAZIONE
L’emendamento intende riportare ad evento straordinario e non sistemico
la nomina di supplente previsto dalla normativa, estendendo
l’applicazione del rispetto dei principi costituzionali relativi alla
mobilità e al merito anche al personale precario Ata inserito nelle
graduatorie, ai sensi della sentenza n. 41/2011 della Consulta.