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Formazione Professionale: Il Commissario dello Stato impugna l'art.2, comma 2, della legge 720 approvata dall'ARS il 18 maggio 2011.

Sindacati
Ecco il testo integrale dell’impugnativa del Commissario dello Stato nei confronti del ddl sulla Formazione professionale:
L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 maggio 2011, ha approvato il disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 21 maggio 2011.                        
 L’articolo 2, 2° comma del provvedimento legislativo approvato, che contiene, fra l’altro, norme relative all’adozione, a carico del bilancio regionale, di misure complementari a quelle previste dalla vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che realizzano corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 24/1976, dà adito a censure di incostituzionalità.
L’art. 2 testualmente recita:
Art. 2.
Disposizioni transitorie per l’erogazione di somme  al settore della formazione professionale
1. Per l’anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all’articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può coprire le spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l’inizio dell’anno formativo.
2. Limitatamente all’anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi connessi all’avvio del relativo Piano regionale dell’offerta formativa, ai fini dell’erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull’anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva con riferimento al periodo in cui è avvenuta l’ultima erogazione delle percentuali di finanziamento relative alle spese per il personale a valere sul Piano regionale dell’offerta formativa dell’anno precedente.
- La norma contenuta nel 2° comma sostanzialmente conferisce una validità temporale superiore a quella prescritta dalla vigente normativa statale al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), consentendo agli enti di formazione professionale, beneficiari dei contributi di cui alla LR 24/1976 per il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, di documentare la regolarità e la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, per il corrente anno, facendo ricorso ad una attestazione riferita agli obblighi esistenti nel 2010.
La disposizione legislativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma lett. o) della Costituzione, in quanto, distorcendo la “ratio” sottesa all’istituzione ed alla disciplina del D.U.R.C. da parte del legislatore statale, assicura l’erogazione del finanziamento agli enti di formazione professionale, ancorché gli stessi non abbiano provveduto a regolarizzare le posizioni contributive ed assicurative dei propri dipendenti.
Il D.U.R.C., ovvero la certificazione della regolarità contributiva, rappresenta infatti una frontiera posta dalla “Riforma Biagi”, il D.Lgs. n° 276/2003, a baluardo difensivo del lavoro, valutato nella prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri: sicurezza sul lavoro, tutela retributiva ed assicurativa, contribuzione previdenziale.
In tale ottica il legislatore statale pertanto ha regolato la materia del D.U.R.C. sia nell’ambito degli appalti pubblici ( D.lgs n° 163/2006, artt. 38 e 118), sia in quello per l’accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari (D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005).
Inoltre, nel più ampio contesto di una politica di contrasto al lavoro nero ed irregolare, il legislatore statale nella L. 296/2006 all’art. 1, comma 1175 ha previsto che tutti i benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale devono essere subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fermo restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.
In correlazione a tale obbligo il legislatore statale ha posto a carico degli istituti previdenziali la verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio della certificazione in questione, che deve necessariamente essere acquisita da tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresa quella regionale, prima di procedere all’erogazione di risorse pubbliche.
La mancata acquisizione del D.U.R.C. comporta per il privato, infatti, l’esclusione dall’appalto e/o il mancato incasso delle liquidazioni dovute, nonché la decadenza dai benefici normativi e contributivi, fermo restando che la regolarità contributiva deve essere accertata dagli enti preposti alla data di richiesta del datore di lavoro e deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione.
L’intera procedura per la richiesta e per il successivo rilascio del D.U.R.C., nonché il periodo di validità dello stesso, costituiscono oggetto di puntuale normazione primaria e secondaria da parte dello Stato e trovano applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale.
Orbene, la norma testé approvata, nell’introdurre una disciplina difforme a quella nazionale per un determinato settore d’intervento della Regione (id est la formazione professionale), seppure transitoriamente, costituisce un ingiustificato ed inammissibile travalicamento della normativa dello Stato in materia di previdenza ex articolo 117, comma 2, lett. o).
Il legislatore siciliano infatti, benché goda, in materia di legislazione sociale, di competenza concorrente ex art. 17 lett. f) dello Statuto Speciale, può esercitarla entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato essendogli precluso introdurre modifiche alla stessa che comportino lo snaturamento della “ratio” come nel caso in specie.
La norma determina anche una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti i cittadini, imprenditori e/o privati destinatari di provvidenze pubbliche.
Ai datori di lavoro operanti nel settore della formazione professionale in Sicilia, che in ipotesi non hanno provveduto e/o che non provvederanno al regolare adempimento dei propri obblighi previdenziali viene, infatti, concessa una agevolazione, che in un momento di crisi economica diffusa costituisce un vero privilegio, discriminante rispetto all’intera platea di operatori economici, che a vario titolo entrano in contatto con l’amministrazione regionale, i quali per percepire le spettanze loro dovute sono obbligati al puntuale rispetto della normativa statale in materia di D.U.R.C.
Tale disparità di trattamento non trova una congrua giustificazione obiettiva sia rispetto alla logica del vigente sistema giuridico, sia riguardo all’utilità e/o al beneficio che ne potrebbe in ipotesi derivare per la Pubblica Amministrazione e/o per i lavoratori dipendenti .
Essa costituisce una deviazione dalla finalità perseguita dal legislatore nazionale in attuazione della propria competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. o) della Costituzione in materia di previdenza rendendo la disposizione in questione altresì affetta da irragionevolezza intrinseca.
La norma contenuta nell’articolo 2, comma 2, infatti, piega la “ratio” della legislazione statale volta a garantire il rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei datori di lavoro in favore proprio di coloro i quali verosimilmente non li hanno adempiuti. L’applicazione della disposizione infatti consentirebbe agli stessi di percepire un contributo da cui dovrebbero, piuttosto, essere dichiarati decaduti qualora non in possesso del D.U.R.C. al momento della liquidazione delle somme dovute.
La norma di cui all’art. 2, comma 2 per le motivazioni esposte, appare contraddittoria con il sistema giuridico, non coerente rispetto alla “ratio” dello stesso in quanto introduce una disciplina non idonea, pertinente ed adeguata per conseguire le finalità sottese all’intero provvedimento legislativo, id est il sostegno al reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale, e si ritiene affetta da irragionevolezza intrinseca e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione (ex plurimis sentenze Corte costituzionale n..83 del 1973, n.170 del 1984, n.454 del 2006).
PER I MOTIVI SUESPOSTI
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto
I M P U G N A
L’articolo 2, 2° comma del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto Speciale.
Palermo 26 maggio 2011
Il Commissario dello Stato  per la Regione Siciliana
 (Prefetto Carmelo Aronica)



  (da Flc-Cgil-Sicilia)

redazione@aetnanet.org








Postato il Venerdì, 27 maggio 2011 ore 15:26:41 CEST di Pasquale Almirante
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