Decreto
legge n. 70 del 13.5.2001 Testo dell’articolo 9 su “scuola e merito”
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011 è stato pubblicato il decreto
legge n. 70/2011 che, rispetto al testo circolato nei giorni scorsi,
vede eliminata l’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 14 bis,
della legge 124/1999 relativo al succedersi dei contratti a tempo
determinato mentre è confermato, sulla stessa materia, il comma
relativo all’esclusione dell’applicazione del D.Lgv. 368/2001 e
viene introdotta la possibilità di retrodatazione
giuridica, dall'anno scolastico 2010 – 2011, di quota parte
delle assunzioni di personale docente e ATA sulla
base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno
scolastico 2010 - 2011
Riportiamo il testo:
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva
l'individuazione e l'attuazione di iniziative
e progetti strategici di rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in
materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo
sperimentale, anche coordinati o integrabili
con analoghe iniziative
di natura prevalentemente industriale, nonché per
concorrere sul piano della ricerca alla attrazione
di investimenti e alla realizzazione di
progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche
di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica,
accademica e per il rafforzamento della struttura
produttiva del Paese, soprattutto nelle aree
svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma
per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma
associata, nonché con distretti, denominati "Contratti di
programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata,
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, individuando regole e procedure uniformi
ed eventualmente innovative per la più efficace e
speditiva attuazione e gestione congiunta degli
interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei
risultati. La disposizione contenuta nel
presente comma è consentita anche
agli accordi di
programma già previsti dall'articolo 13 della
citata legge 27 luglio 1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297
possono essere introdotte disposizioni volte a
stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione
dello strumento di cui al comma 1, anche
in deroga alla vigente normativa in
materia di programmazione negoziata.
3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito
"Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse
pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo
scopo di promuovere la cultura del merito
e della qualità degli apprendimenti nel sistema
scolastico e nel sistema universitario. Per il
raggiungimento dei propri scopi la Fondazione
instaura rapporti con omologhi enti
ed organismi in Italia e all'estero. Può
altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi
operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai
sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri
fondatori della Fondazione
il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle
ricerca ed il Ministero dell'economia e delle
finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, è
approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro della
gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di
altri enti pubblici e privati nonché
le modalità con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente
allo sviluppo del fondo
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l'istituzione e il funzionamento di
un comitato consultivo, formato da
rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori e degli studenti, questi ultimi
designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le
modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il
merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con
i ministeri vigilanti con oneri a
carico del Fondo. Con atti
del proprio organo deliberante, la Fondazione
disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione della
quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della
stessa in base al reddito percepito
nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei
buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale
differenziazione;
c) i criteri e le
modalità di utilizzo del Fondo e la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee
iniziative di divulgazione e informazione, nonché
di assistenza a studenti e
università in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui al presente articolo;
e) le modalità
di monitoraggio, con
idonei strumenti informatici, della
concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso
degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.
Gli atti di cui al presente comma sono
trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e si intendono approvati
trascorsi trenta giorni dalla data di
ricezione senza che siano stati formulati rilievi.
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo
deliberante alle direttive emanate
mediante decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo
della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal
comma 1 dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema
nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma
4-undevicies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225.
9. Fermo quanto indicato al successivo comma
14, il patrimonio della Fondazione può
inoltre essere costituito da apporti dei
Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti
pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere
accesso alle risorse del Programma Operativo
Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei
programmi stessi. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le attività culturali e
non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli
823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi
di cui all'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è
autorizzata a concedere finanziamenti e
rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. A
dette attività non si applicano le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e
comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, in legge,
dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della
Fondazione nonché per la realizzazione
dello scopo della fondazione, i soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli
enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse alla Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione
alla stessa sono esclusi da ogni tributo
e diritto e vengono effettuati in
regime di neutralità fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di
cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la
Fondazione procede al recupero della somma dovuta,
avvalendosi anche della procedura di
riscossione coattiva mediante ruolo ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell' articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità
di cui al titolo II ed al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui
all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modifiche non si applica alle
operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera
b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di
euro,a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione
di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa
di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i),
l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17. Per garantire continuità nella
erogazione del servizio scolastico e educativo e
conferire il maggiore possibile grado di
certezza nella pianificazione degli
organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione
negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il
rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,
nel rispetto degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale
per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla
base dei posti vacanti e disponibili
in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del
processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6
agosto 2008, n. 133; il piano può
prevedere la retrodatazione giuridica
dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle
assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti
vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010
- 2011, fermo restando il rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il
piano è annualmente
verificato dal
Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con
il Ministero per la pubblica amministrazione ed
innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie,
fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3 bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive
modificazioni.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle
disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono
altresì esclusi dall'applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze
del personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l'articolo
5, comma 4-bis, del presente decreto.".
19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, è così modificato "a decorrere
dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie,
divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1,
comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di
trasferimento in un'unica provincia".
21. L'articolo 399, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato
dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, è sostituito dal
seguente "i docenti destinatari di nomina
a tempo indeterminato decorrente dall'anno
scolastico 2011/2012 possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo
servizio nella provincia di titolarità.".
(da http://www.uil.it)
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