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Decreti: I cambiamenti presenti nel decreto 70/2011 rispetto al testo non ufficiale. L’articolo 9 su “scuola e merito”

Sindacati
Decreto legge n. 70 del 13.5.2001 Testo dell’articolo 9 su “scuola e merito”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011 è stato pubblicato il decreto legge n. 70/2011 che, rispetto al testo circolato nei giorni scorsi, vede eliminata l’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 14 bis, della legge 124/1999 relativo al succedersi dei contratti a tempo determinato mentre è confermato, sulla stessa materia, il comma  relativo all’esclusione dell’applicazione del D.Lgv. 368/2001 e viene  introdotta la  possibilità di retrodatazione  giuridica,  dall'anno scolastico 2010 – 2011, di quota parte delle  assunzioni  di  personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al medesimo anno scolastico 2010 -  2011 
Riportiamo il testo:
   1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul  piano  della ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e  per il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  è  autorizzato  a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con  distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente innovative per la più efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati.  La  disposizione  contenuta  nel  presente  comma  è consentita  anche   agli   accordi   di   programma   già   previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,  ai  sensi dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297 possono essere introdotte disposizioni volte  a  stabilire  ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello  strumento  di  cui  al comma 1, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di programmazione negoziata.
  3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per  la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il merito di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240 nonché con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della qualità degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero dell'istruzione, dell'università e delle  ricerca  ed  il  Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la vigilanza sulla Fondazione medesima.
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  è  approvato  con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della   ricerca   di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:
    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e privati  nonché  le  modalità  con  cui   tali   soggetti   possono partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
    b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo, formato  da  rappresentanti  dei  Ministeri,  dei  donatori  e  degli studenti, questi  ultimi  designati  dal  Consiglio  nazionale  degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.
  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità  di predisposizione e svolgimento delle stesse.
  6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il  merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti con  oneri  a  carico  del  Fondo.  Con  atti  del   proprio   organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
    a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione  della  stessa  in  base  al  reddito percepito nell'attività lavorativa;
    b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e  le modalità per la loro eventuale differenziazione;
    c)  i  criteri  e  le  modalità  di  utilizzo  del  Fondo  e  la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e informazione, nonché di  assistenza  a  studenti  e  università  in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui  al  presente articolo;
    e)  le  modalità   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonché  dell'esposizione del fondo.
  Gli atti di cui al  presente  comma  sono  trasmessi  entro  cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono  approvati  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.
  7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n. 240, la Fondazione recepisce e  si  conforma  con  atti  del  proprio organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della   ricerca   di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1 dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge  26 febbraio 2011, n. 10 di conversione  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225.
  9. Fermo quanto indicato al  successivo  comma  14,  il  patrimonio della Fondazione  può  inoltre  essere  costituito  da  apporti  dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori  soggetti  pubblici  e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso  alle  risorse del Programma Operativo  Nazionale  "Ricerca  e  Competitività  Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le  attività  culturali  e  non  modifica  il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui  all'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la Fondazione è autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e  rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge  30 dicembre 2010,  n.  240.  A  dette  attività  non  si  applicano  le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1  settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti  di  cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
  11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonché per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli  enti  ad essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla Fondazione.
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di neutralità fiscale.
  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la  Fondazione  procede  al recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b), dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  avviene  anche attraverso le modalità di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950,  n.  180,  e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e  successive  modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni  di  euro,a  favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  31  dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione  del  fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
16. All'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)
    b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
17.  Per  garantire  continuità  nella  erogazione  del   servizio scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è  definito  un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.  133; il  piano  può  prevedere  la  retrodatazione  giuridica   dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle  assunzioni  di  personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al medesimo anno scolastico 2010 -  2011,  fermo  restando  il  rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il  piano è   annualmente   verificato    dal    Ministero    dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero dell'economia e delle finanze e con  il  Ministero  per  la  pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si  dovessero  rendere   necessarie,   fermo   restando   il   regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3  bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449   e   successive modificazioni.
  18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.  Stante  quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono  altresì  esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  i contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità  di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente decreto.".
  19. Il termine di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  del  decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
  20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7 aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4 giugno 2004, n. 143,  è  così  modificato  "a  decorrere  dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie,  divenute  ad esaurimento in forza dall'articolo 1,  comma  605,  lett.  c),  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".
  21. L'articolo 399, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo  periodo  dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  è  sostituito  dal seguente "i docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato decorrente  dall'anno  scolastico  2011/2012  possono   chiedere   il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella  provincia  di titolarità.".
(da http://www.uil.it)

redazione@aetnanet.org








Postato il Domenica, 15 maggio 2011 ore 12:00:00 CEST di Pasquale Almirante
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