Il
Tribunale del lavoro di Oristano ha condannato due dirigenti scolastici
che richiamandosi alla legge Brunetta rifiutavano la contrattazione di
istituto. Il Ccnl 2006-2009 è ancora vigente e anche la contrattazione
integrativa da esso regolata. Il blocco dei rinnovi blocca anche
Brunetta.
Il rifiuto della contrattazione di istituto ha comportato a due
dirigenti scolastici la condanna per comportamento antisindacale.
La decisione è del Tribunale del lavoro di Oristano che si è
pronunciato su un ricorso presentato dalla FLC CGIL e dalla CISL Scuola.
I due dirigenti, capi di due istituti superiori della città sarda,
richiamandosi alle norme Brunetta (Dlgs 150/2009) avevano negato la
contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni del personale, su
criteri e modalità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, in una
parola su tutte le materie previste dall’articolo 6 del Ccnl Scuola
2006-2009 ancora in vigore.
È proprio la vigenza del contratto il punto centrale della sentenza. In
sostanza, il giudice ammette che la legge Brunetta ha rilegificato
materie prima oggetto di contrattazione, ma chiarisce che essa si
applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore
(novembre 2009), tanto che dà tempo fino al 31.12.2010 alle parti
sociali per adeguarli alla nuova normativa. Non è il caso del Ccnl
scuola, ancora vigente anche perché nel frattempo il governo ha
approvato la legge 122/2010 che blocca per tre anni la contrattazione
nei settori pubblici, scuola compresa.
“Il legislatore così normando – scrive il tribunale di Oristano – ha
attuato il congelamento della contrattazione collettiva, lasciando in
vigore i contratti collettivi nazionali dei singoli comparti del
pubblico impiego sino a tutto il 2012”.
I due dirigenti condannati sostenevano che nella contrattazione
integrativa le nuove regole sarebbero invece pienamente operative. Ma
questo, dice sempre il tribunale “condurrebbe al risultato di una
insanabile contraddittorietà” tra l’adeguamento dei Ccni entro il
31.21.2010 alle nuove norme e la vigenza del Ccnl – congelato dalla
legge – al quale gli integrativi devono fare riferimento. Il tribunale
parla di “stravolgimento della gerarchia delle fonti”.
Questa sentenza conferma come è già accaduto in altri casi quanto la
FLC CGIL va sostenendo: la contrattazione di istituto va fatta e su
tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale ancora in
vigore.
La confusione legislativa di cui questo governo sta dando prova da 3
anni, peggiorando la vita civile del paese e le relazioni tra le parti
sociali, finisce per aumentare conflitti e contenzioso a danno della
buona amministrazione. Ma l’incapacità del governo non consente a
nessuno di forzare le norme, come invece hanno fatto i due dirigenti
condannati nonostante avessero già ricevuto una diffida.
(da Flc-Cgil)
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