Il Decreto
Legge sullo sviluppo interviene pesantemente sui settori della
conoscenza. Al momento in cui scriviamo è disponibile soltanto un testo
provvisorio del DL.
Per questa ragione pubblichiamo un primo commento riservandoci una
analisi più dettagliata quando sarà disponibile il testo definitivo
Scuola (Art. 9)
Carriera personale precario. Introdotta una norma di interpretazione
autentica della legge 124/99 per negare al personale della scuola il
diritto alla ricostruzione di carriera prima del passaggio in
ruolo.
Rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Modificato il Decreto Legislativo 368/2001 che applica in Italia la
direttiva comunitaria sui tempi determinati. La modifica introdotta non
consente al personale precario della scuola di ottenere la conversione
del rapporto di lavoro dopo 36 mesi di servizio. Il rapporto di lavoro,
secondo questa norma, passerà da tempo determinato a indeterminato solo
per il personale che rientra nel contingente annuale sulle immissioni
in ruolo.
Spostamento in avanti del termine delle operazioni di inizio d’anno. Le
operazioni di inizio d’anno si concludono entro il 31 agosto di ogni
anno anziché entro il 31 luglio.
Aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento dei docenti.I
docenti potranno aggiornare il loro punteggio ogni tre anni. È
possibile chiedere il cambio di provincia (solo una), sulla base del
punteggio maturato.
Blocco mobilità territoriale neo immessi in ruolo. I docenti immessi in
ruolo a partire dal 1 settembre 2011 non potranno spostarsi di
provincia per i primi cinque anni. Non è consentita neanche
l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in provincia diversa.
Piano triennale di assunzioni docenti e Ata. Miur e Mef decideranno
annualmente, senza costi aggiuntivi per i conti pubblici, un piano di
assunzioni nel triennio 2011-2013 combinando i posti liberi in organico
di diritto e il turn over.
Il giudizio della FLC
L’aspetto più grave del decreto riguarda i precari e la loro
possibilità di avere riconosciuto il diritto alla carriera e la
conversione del rapporto di lavoro dopo che sono stati utilizzati per
36 mesi su posto vacante. Questa modifica è scandalosa perché
contravviene una norma comunitaria già introdotta nel nostro
ordinamento, ma resa inapplicabile solo ai precari della scuola. Ancora
una volta gli interventi del governo sono iniqui e creano disparità di
trattamento tra i lavoratori e di conseguenza nuovo contenzioso.
Tutto l’intervento sulle graduatorie, lungi dal dare stabilità al
sistema di istruzione, è un ulteriore irrigidimento nel reclutamento
del personale. Inaudita la pretesa di bloccare le persone per cinque
anni nello stesso posto.
Infine l’annunciato piano delle immissioni in ruolo, unica misura
positiva, è tuttavia pieno di limiti e non sarà sufficiente a colmare i
vuoti d’organico. Nel teso del decreto non compare neanche un dato
previsionale sulle immissioni in ruolo. Per la FLC invece, lo abbiamo
dimostrato conti alla mano, ci sono già ora le condizioni per
stabilizzare da subito centomila precari combinando posti liberi in
organico di diritto, di fatto, spezzoni e turn over.
Università e Ricerca (artt. 1 e 9)
Credito di imposta per la ricerca scientifica. Viene istituito, in via
sperimentale (per gli anni 2011 e 2012), un credito di imposta a favore
delle imprese chefinanziano progetti di ricerca in Università o enti di
ricerca;
Contratti di programma per la ricerca. È prevista la possibilità per il
MIUR di stipulare contratti di programma per la ricerca con soggetti
pubblici e privati. La recente esperienza degli accordi di programma
stipulati dal MIUR con Università ed Enti Locali hanno messo in luce
mancanza di trasparenza e totale carenza nella valutazione del
raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli accordi stessi.
Fondazione. Istituita una fondazione per il merito. Serve a realizzare
gli obiettivi di cui all’art. 4 della Legge 240/2010 (riforma
università).
Il giudizio della FLC
Anche in passato ci sono stati
interventi legislativi che hanno consentito alle imprese che
investivano in progetti di ricerca ed innovazione di usufruire di
crediti d’imposta. È una misura di per sé condivisibile, ma, calata in
un contesto di tagli indiscriminati, rappresenta una goccia nel mare e
non inverte la tendenza in atto.
Il decreto recepisce in pieno
l’impianto della legge 240/2010 e la filosofia che sovrintende a tutta
la politica governativa sul diritto allo studio.
Istituire una ennesima Fondazione, a
vigilanza stretta da parte del Ministero dell’Economia, non è certo la
scelta più utile per dare sostegno al sistema universitario,
riconoscere il merito e rafforzare il diritto allo studio.
Gravissima la misura che stanzia soldi
pubblici, 10 milioni di euro solo per il 2011, per la fondazione. A
partire dal 2012 la fondazione beneficerà, per il suo funzionamento, di
un milione di euro l’anno. Tutto questo mentre si continua a tagliare
l’offerta formativa e il fondo ordinario alle università. Due pesi e
due misure.
(da Flc-Cgil)
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