L'art. 53 L. 312/80
- laddove prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente,
educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di
servizio prestato in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio
iniziale - risulta esplicitamente richiamato (con conseguente vigenza
applicativa) sia dall'art. 142 ccnl 2002-05 del Comparto Scuola, sia
dall'art. 146 del successivo ccnl 2006-09.
Tale norma è da ritenersi applicabile solo alle supplenze annuali ex
art. 4, co. 1, L. 124/99, ossia a quelle (analogamente alla situazione
dei "vecchi" professori incaricati) a copertura dei posti vacanti e con
durata pari all'intero a.s. fino al 31 agosto, solo per ogni biennio di
servizio, nonché, deve ritenersi, ogni due anni tra loro consecutivi.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_torino_-_sentenza_n_3241-2010.html
Non appare meritevole di accoglimento la domanda al risarcimento del
danno per abusivo ricorso a contratti a termine da parte
dell'amministrazione scolastica, ove solo si consideri come la
disciplina ex art. 4 L. 124/99 sul conferimento di incarichi di
supplenza sia da ritenersi speciale rispetto alla disciplina sui
contratti a termine di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 368/01; in effetti,
la normativa sulle supplenze assume natura separata e speciale,
nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione
della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il
diritto costituzionale (di ritenersi prevalente) all'educazione,
all'istruzione e allo studio di cui agli artt. 33 e 34 Cost.
Inoltre è difficilmente configurabile la responsabilità ex art. 36, co.
5, d.lgs. 165/01 a carico di un'amministrazione che, di fatto, si è
limitata ad applicare la vigente normativa sugli incarichi di
supplenza, la quale - in carenza, peraltro, di specifiche previsioni di
legge - non risulta di per sé abrogata dal d.lgs. 368/01, né con questo
incompatibile.
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