Alla vigilia
dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento si chiude con la definitiva sentenza di merito dei giudici
amministrativi la vertenza promossa dall’Anief. Respinto l’appello del
Miur. Si prende atto delle decisioni della Consulta.
Con sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, i giudici del Consiglio di
Stato confermano la sentenza di primo grado dei giudici del Tar Lazio e
danno ragione ai ricorrenti dell’Anief. Il pronunciamento è definitivo
e arriva dopo le decine di ordinanze cautelari e commissariali che
l’Anief aveva ottenuto anche nel 2009 avverso il D. M. 42/09 di
aggiornamento per il biennio 2009-2011 che aveva vietato il
trasferimento da una provincia all’altra e aveva previsto in sua
sostituzione le tre graduatorie aggiuntive con il collocamento in coda,
ma anche dopo il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato
inutilmente contro l’Anief da un sindacato su alcuni ricorsi avverso le
Gae.
Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento
non vi può essere stata alcuna cristallizzazione delle posizioni dei
candidati perché in caso contrario si violerebbero diversi articoli
della Costituzione nel preferire l’anzianità di iscrizione in
graduatoria al merito di ciascun candidato: questa la tesi dei giudici.
L’Anief ricorda come il Ministro Gelmini aveva emanato il provvedimento
(D. M. 42/2009), convinta di avere ragione nella sentenza di merito, al
punto da citare nelle premesse di quel decreto proprio l’ordinanza del
Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui era stata respinta la sua
istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del
T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08.
Chi dovrebbe pagare questa incredibile cattiva amministrazione delle
graduatorie del personale della Scuola? Certamente non i precari che
hanno ricorso, né i giudici che hanno reso giustizia.
Finalmente, saranno sciolti i dubbi anche di alcuni sindacalisti che
recentemente avevano criticato gli ultimi orientamenti
dell’Amministrazione, in favore dello spostamento dei precari da una
provincia all’altra secondo il proprio punteggio per il prossimo
aggiornamento 2011-2013, proprio perché annotavano l’assenza di una
sentenza di merito.
Con la pronuncia dei giudici del Consiglio di Stato si può mettere la
parola fine al contenzioso vincente promosso dall’Anief. Ora il Miur -
commenta Marcello Pacifico, presidente Anief -, dopo aver inserito a
pettine i ricorrenti, si adegui e attribuisca i contratti a tempo
determinato e indeterminato agli aventi diritto, senza far perdere
ulteriori soldi dalle tasche dei cittadini per gli errori commessi.
Consigliamo, infine, a tutti i politici durante la loro naturale
attività normativa un maggior rispetto per le sentenze della Consulta
che sono a baluardo della nostra unità nazionale e del nostro viver
civile, anche a costo di perdere qualche interesse imbarazzante o di
sconfessare qualche convinzione ideologica. La decisione dei giudici
consente il sereno aggiornamento delle graduatorie per il prossimo
biennio e la possibilità per migliaia di precari di poter scegliere
dopo quattro anni di sospensione dello stato di diritto in quale
provincia voler aspirare a una supplenza o a un’immissione in ruolo.
Speriamo che anche qualche consigliere o dirigente del Miur stia
stavolta più prudente nel consigliare la prossima scrittura del decreto
di aggiornamento delle graduatorie, per non alimentare un nuovo
contenzioso dagli esiti prevedibili.
Estratto della sentenza
Il FATTO
Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n.
4529/07, l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in
formazione ed i docenti indicati in epigrafe impugnavano:
- il decreto del direttore generale per il personale della scuola del
Ministero della pubblica istruzione in data 16 marzo 2007, nella parte
in cui - ai sensi dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - a partire dall’anno scolastico 2009 - 2010 ha consentito ai
docenti aspiranti all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ivi
disciplinate solo l’aggiornamento della propria posizione ed il
trasferimento ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le
fasce;
- la nota dello stesso direttore n. 5485 in data 19 marzo 2007, nella
parte in cui, al punto 1), dispone che con la riapertura dei termini
sarà consentito, per l’ultima volta, iscriversi nelle graduatorie
permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e nel successivo
biennio scolastico 2009 – 2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o
trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in coda a tutte
le fasce.
Essi lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1
della legge 124/1999, degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della
Costituzione ed eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità
manifesta e della disparità di trattamento e violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo del Lazio,
sede di Roma, Sezione III bis, accoglieva il ricorso, per l’effetto
annullando i provvedimenti impugnati.
Avverso la predetta sentenza, propone appello il Ministero della
pubblica istruzione, contestando gli argomenti che ne costituiscono il
presupposto e chiedendo in sua riforma, previa sospensione, il rigetto
del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 1525 in data 24 marzo 2009 è stata respinta l’istanza
cautelare.
Si sono costituiti in giudizio l’Anief , Associazione nazionale
insegnanti ed educatori in formazione, e i signori indicati in
epigrade, chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8
marzo 2011.
DIRITTO
1. Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto ministeriale n.
27 del 15 marzo 2007, concernente l’aggiornamento ed il nuovo
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
particolare dell’art. 1, commi 605 e seguenti, nella parte in cui
consentono ai docenti inclusi nelle soppresse graduatorie permanenti di
chiedere, in sede di prima attuazione, il trasferimento ad altra
provincia, nella quale peraltro verranno collocati in coda rispetto a
tutti i docenti già inclusi negli elenchi di cui si tratta.
2. Il TAR per il Lazio ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni
appellati, sostenendo che la riconfigurazione delle graduatorie
provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica “ex se”, in
assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a
confermare la loro valenza giuridica, la loro cristallizzazione nel
senso inteso dall’Amministrazione scolastica.
Il Ministero della pubblica istruzione, con l’atto di appello, contesta
tale conclusione, sostenendo che i commi richiamati, modificando la
natura giuridica delle graduatorie, da permanenti ad esaurimento,
avrebbero cristallizzato le posizioni di coloro che vi erano stati
inseriti secondo la precedente regolamentazione.
La situazione sarebbe stata definitivamente chiarita dall'art. 1, comma
quarto ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge
di conversione 24 novembre 2009, n. 167, il quale con norma di
interpretazione autentica avrebbe definitivamente chiarito che i
docenti i quali chiedono il trasferimento ad altra provincia sono
collocati in coda alla nuova graduatoria, qualunque sia il punteggio
loro spettante.
Le appellate insistono nelle proprie tesi, condivise dai primi giudici.
3. La controversia deve essere decisa alla luce dei principi enunciati
dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3
della Costituzione dell'art. 1, comma quarto ter , del d.l. 25
settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre
2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di
aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad
esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una
provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, erano collocati
in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del
punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.
La Corte ha negato la qualificazione del contenuto della norma come
interpretazione autentica, rilevando che al contrario questa ha
innovato il sistema normativo previgente che, come affermato dagli
odierni appellati, non conteneva la limitazione che ha provocato il
contenzioso in esame.
La Corte ha infatti affermato che effetto della previsione è “quello
della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la
quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto
del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio
e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di
provenienza.”
Ha osservato ulteriormente la Corte che “la scelta operata dal
legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie
permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le
cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.”
“La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il
mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola
graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa
posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata
all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta
il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della
procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di
assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione
scolastica.”
Alla luce della sentenza della Corte, non resta al Collegio che
prendere atto del contrasto con la medesimo della tesi del Ministero
appellante, di cui deve essere quindi rilevata l’infondatezza.
4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.
In considerazione della complessità della controversia, la cui
soluzione ha comportato la sopravvenuta affermazione di principi da
parte della Corte costituzionale, le spese del secondo grado devono
essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull'appello n. 1837/09, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa. (da Anief)
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