Non appare posto in
essere alcun abuso da parte dell'Amministrazione, qualora un supplente
abbia svolto esclusivamente attività temporanea nel corso del periodo
di svolgimento dell'attività didattica, quindi tipicamente correlata ad
esigenza temporanea di sostituzione di altro insegnante incardinato, e
non già correlata a copertura di posto vacante all'inizio delle lezioni.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_lanusei_-_sentenza_n_18-2010.html
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