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INVALSI: Invalsi: la nota Palumbo non è un atto vincolante e non non concorre a creare obblighi. Precisazione da Parma

Opinioni
La nota del 20 aprile 2011 firmata dal direttore generale del Ministero dell’Istruzione, dott.ssa Concetta Palumbo, con oggetto: “Servizio nazionale di valutazione – rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2010/2011 – precisazioni”, essendo una semplice “nota” e non un’ordinanza  o un atto avente forza di legge, ovviamente non concorre a creare obblighi di fare non fare. Essa pur esplicando un quadro normativo che delinea quale debba essere la funzione di quell’istituzione nota con l’acronimo “Invalsi”, contiene, specie nella parte iniziale, delle rispettabilissime personali opinioni della dott.ssa Palumbo, che seppur importanti per la chiarissima fama dell’autrice, sono la traduzione tecnica di una precisa volontà politica ed in tali termini vanno acquisite ed analizzate.
La stessa nota ricorda che la legge 25 ottobre 2007, n° 176 all’art.1 comma 5 statuisce che: “(…)  il Ministro della Pubblica Istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna(…)”, trattandosi di un servizio affidato esplicitamente ad un ente esterno, dovrà essere quell’ente a provvedere ad adempiere al preciso mandato che la legge gli conferisce.
Nessuna norma successiva, né di legge, né pattizia, prevede che le funzioni vengano delegate al personale amministrativo e docente delle singole scuole (adempimenti burocratici e correzione). L’Invalsi in base alla propria capacità economica e di gestione delle proprie risorse, dovrà accollarsi i relativi oneri economici, ivi compresa la remunerazione del personale da esso reclutato. Non a caso la dottoressa Palumbo, richiama la direttiva firmata dal Ministro Gelmini n° 67 del 30 luglio 2010, la quale ha individuato gli specifici obiettivi dell’Invalsi per l’a.s. 2010/2011, essa dà precisi compiti all’Invalsi, individuando anche in quali capitoli di bilancio sono allocate le risorse finanziarie utili allo svolgimento del mandato istituzionale di detta istituzione. Una gestione delle risorse economiche che essendo di rilevante entità, meriterebbe approfondimenti doverosi anche di altri uffici preposti alla vigilanza. Tuttora si limita ad inviare il proprio personale solo in “classi campione”. Il concorso istituzionale delle singole istituzioni scolastiche è doveroso e non appare negato: infatti non risulta che ai preposti dell’Invalsi, ove presentatisi, non sia mai stato negato l’accesso alle classi individuate per svolgere le loro mansioni.  In rifermento all’asserzione in cui tali impegni debbano essere inseriti nel  “piano annuale delle attività” di cui all’art. 28 comma 4 del vigente CCLN, presentato dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, è da rilevare che esso viene sì deliberato dal collegio che si esprime con votazione libera dei suoi componenti, che possono votare, volendo, anche contro e quindi bocciarlo. In riferimento al riconoscimento economico demandato alla contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli art.6 e 88 del vigente CCNL, è da precisare che non sono mai state corrisposti stanziamenti per procedere ad un’adeguata contrattazione relativa all’Invalsi, che sono in alcune scuole è stata possibile. In particolare le attività aggiuntive sono qualificate volgarmente come “lavoro straordinario”, ed è pacifico che svolgerle o meno afferisce alla libera scelta del dipendente. L’Invalsi pur avendo una sua personalità giuridica, non ha ancora recepito nel suo galateo l’avvio di relazioni sindacali (almeno a livello decentrato) corrette, attraverso le quali richiedere “prestazioni aggiuntive” al personale delle scuole. Inoltre è da precisare che chiunque volesse usare note e circolari ministeriali al fine di imporre obblighi non direttamente previsti dalle norme contrattuali e dalla legge, potrebbe concorrere al delinearsi di profili previsti e puniti dal Codice penale, che all’articolo 610 statuisce: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. L’arresto è facoltativo, la pena massima è di 4 anni. Tuttavia è da notare che almeno in Emilia all’interno degli organi territoriali delle OO.SS., firmatarie del vigente CCNL, non è stato per nulla affrontata la questione, né sembra che sia stato dato l’assenso diretto al lavoro gratuito, nè sono giunte informative da parte dell’Invalsi circa il reclutamento e l’inquadramento del personale da esso reclutato.

Salvatore Pizzo

Componente consiglio generale Cisl Scuola Parma





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Postato il Lunedì, 25 aprile 2011 ore 22:00:00 CEST di Pasquale Almirante
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