Pubblicità Regressa Adida: I precari non abilitati ma abilitati
Che l’Italia fosse il Paese delle contraddizioni e paradossi è
probabilmente risaputo, ma c’è una categoria di lavoratori che
probabilmente detiene il record assoluto di incongruenze e stranezze.
Stiamo parlando dei cosiddetti “docenti precari non abilitati di III
fascia”, etichetta che ha portato il Governo Italiano ad una serie
impressionante di abusi ed ingiustizie perpetrate per anni
sistematicamente nei loro confronti.
Ma come vuole la migliore tradizione italiana, le incongruenze
incominciano già dall’inizio, ossia dal nome, perché questi docenti non
solo sono da ritenersi idonei e formati, ma addirittura ABILITATI A
TUTTI GLI EFFETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE!
Sono infatti abilitati all’insegnamento tutti i Diplomati di Istituto e
Scuola Magistrale entro il 2002. Ciò è ribadito chiaramente dal Decreto
interministeriale 10 Marzo 1997, dal il Decreto Legge 297/1994, dal DPR
323/1998 e un’infinità di altri decreti, leggi, circolari e note
ministeriali.
Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è abilitato alla professione
chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno
tre anni di esperienza lavorativa alle spalle. Premesso che
il Decreto Ministeriale 56/09 che ha istituito l’ultima
riapertura delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, nelle quali
questi docenti sono inseriti, ribadisce chiaramente la validità
all’insegnamento dei titoli in possesso di questi soggetti. Se ne
deduce quindi pacificamente l’applicabilità di tale principio a tutti
quegli insegnanti in possesso dei titoli di cui al DM 56/09 purché essi
abbiano nel loro bagaglio professionale almeno tre anni di insegnamento.
Sono però altresì da considerarsi abilitati all’insegnamento anche
tutti quei soggetti che seppur non in possesso ne di un diploma di
Istituto Magistrale e nemmeno di un esperienza triennale di
insegnamento, possano comunque vantare il possesso di titoli conformi
all’art. 2 del Decreto Ministeriale 56/09 che come citato pocanzi ha
determinato il periodico riaggiornarsi delle Graduatorie d’Istituto.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 27/2007 che ha fissato i criteri di
accesso alle graduatorie ad Esaurimento, ossia degli abilitati,
costituisce infatti TITOLO ABILITANTE di accesso alla graduatoria
“il superamento di un esame […] anche ai soli fini [...] di idoneità”.
Detto in altre parole, chiunque sia in possesso di un qualsiasi titolo
di studio considerato valido all’insegnamento è da considerarsi
abilitato all’accesso alle graduatorie degli abilitati!
Per chi ancora avesse qualche dubbio in proposito, si fa sapere che in
molti dei contratti sottoscritti dai “precari non abilitati” (giova a
questo punto ricordare che non abilitati è il nome, perché di fatto
come dimostrato pocanzi essi sono tutti abilitati e idonei) e
l’amministrazione scolastica che li ha assunti è riportato chiaramente
che essi sono stati assunti in quanto soggetti idonei e che
l’inidoneità allo svolgimento della professione è causa di risoluzione
del contratto.
Non bastasse, si fa sapere che sono centinaia i certificati di idoneità
rilasciati dai presidi ai “precari non abilitati” che ne hanno fatto
richiesta ai fini della partecipazione del ricorso promosso da Adida
avverso il Decreto sulla Formazione dei Docenti. In tali documenti i
dirigenti, portavoce e rappresentanti del Ministro hanno certificato
che il soggetto a cui è stato rilasciato tale certificato “E’ ritenuto
idoneo allo svolgimento della professione docente […] in quanto in
possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite
esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione.”
Detto in altre parole sono da considerarsi non solo idonei, ma
pienamente abilitati all’insegnamento non solo i vincitori di concorso
e i precari abilitatisi attraverso corsi ordinari e riservati, ma
qualsiasi soggetto in possesso di una formale idoneità alla
professione. A partire dal 2007, inoltre tutti questi docenti “non
abilitati” (solo di nome però) ma idonei e quindi abilitati avrebbero
dovuto poter beneficiare, insieme ai diplomati di Scuola e Istituto
Magistrale dell’accesso alle Graduatorie ad Esaurimento degli abilitati
e quindi agli incarichi di ruolo.
Ma così non è stato e a distanza di quattro anni, ancora si parla di
precari non abilitati, categoria di docenti che di fatto non esiste,
perché SONO TUTTI ABILITATI, si riserva a 40.000 precari con
pluriennale esperienza un trattamento loro non consono e cosa ancora
peggiore, con l’emanazione del Decreto sulla Formazione Iniziale dei
Docenti, si obbligano tali soggetti a seguire un vero percorso a
ostacoli al fine di conseguire un’abilitazione che di fatto già
dovrebbero avere ma che implicitamente viene disconosciuta!
Questo decreto però non si limita a questo, ma va oltre. All’art. 15
comma 3 viene infatti ribadito che SOLO I TITOLI di cui al comma 1
manterranno la validità per l’inserimento nella III fascia delle
graduatorie d’Istituto, quelle dei non abilitati per intenderci,
invalidando quindi buona parte delle lauree e diplomi di tutti quei
soggetti non inclusi in tale definizione.
Nessuno però può considerarsi del tutto al riparo dai devastanti
effetti di questo decreto. Lo stesso articolo, intitolato “Misure
transitorie e finali” lascia intendere che le disposizioni contenute
nello stesso saranno temporanee. Questo vuol dire che in qualsiasi
momento il Ministero potrebbe sancire la fine del periodo transitorio e
di fatto fare tabula rasa di oltre 40.000 lavoratori e 300.000
possessori di lauree e diplomi che verrebbero definitivamente
invalidate!
Avviso ai ricorrenti Adida TFA: Si fa sapere che Adida, tenuto conto di
quanto sopra riportato, ha chiesto nel ricorso avverso lo Schema di
Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti formale riconoscimento
dell'abilitazione per TUTTI i ricorrenti, fossero essi in possesso di
tre anni di servizio o semplici neolaureati. Ci scusiamo di aver tenuto
nascosta tale informazione per alcuni mesi, ma cio' è stato necessario
in quanto, probabilmente, se il Ministero fosse stato al corrente delle
nostre intuizioni, avrebbe emanato una circolare per impedire ai
Dirigenti scolastici, rappresentanti e portavoce a tutti gli effetti
del Ministro, di ribadire l’idoneità all’insegnamento dei docenti di
III fascia, anche sottoscrivendo le attestazioni di idoneità
appositamente preparate da Adida. Riteniamo che di fronte a simili
attestazioni, per altro conformi alle stesse dichiarazioni già
contenute nei contratti sottoscritti dai precari di III fascia, molto
difficilmente il Ministero riuscirà a sostenere e dimostrare tesi
contrarie alla nostra.
di Francesca
Bertolini - www.associazioneadida.it