Il
Ministero chiarisce il quadro normativo di riferimento e i doveri in
capo a docenti e istituzioni scolastiche.
La finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è quella di
fornire alle scuole uno strumento standardizzato che rappresenta
indispensabile modalità per potersi rapportare sia ai livelli nazionali
di riferimento, ma anche per poter oggettivamente verificare il proprio
lavoro all’interno della stessa scuola e poter progettare, sulla base
di una autovalutazione interna ad ogni singola istituzione scolastica,
un processo di miglioramento dell’efficacia della propria azione
educativa”. Il concetto è contenuto nella nota prot. n. 2792 R.U./U./
del 20 aprile 2011, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, con
la quale il Miur fornisce precisazioni sulla tanto contestata
rilevazione degli apprendimenti che impegnerà molte scuole nel mese di
maggio.
Dopo il parere dell’Avvocato di Stato Paolucci, dopo le campagne dei
Cobas e le delibere dei collegi docenti contro l’obbligatorietà delle
prove Invalsi, il Ministero interviene finalmente con una propria nota,
per cercare di chiarire il quadro normativo di riferimento e i doveri
in capo a docenti e istituzioni scolastiche.
Dal quadro normativo vigente per il Miur emergerebbe con assoluta
chiarezza che “l’ordinamento scolastico richiede alle scuole la
partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni
periodiche e di sistema”. Sulla base di questo, il piano annuale delle
attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal
collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente
C.C.N.L., non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei
docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di
somministrazione e correzione delle prove INVALSI. Ne consegue che il
riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in
sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6
e 88 del vigente C.C.N.L.
Quindi le prove sono obbligatorie per i docenti, perché comprese nel
piano annuale delle attività.
Dopo aver sottolineato i notevoli vantaggi per le scuole derivanti
proprio dalla somministrazione delle prove, in quanto “gli esiti della
rilevazione esterna mettono, inoltre, il collegio dei docenti di
ciascuna scuola nella condizione di disporre di ulteriori dati per
svolgere a pieno la funzione prevista dall’art. 7, comma 2, lett d) del
d.lvo 297/94 (valutazione periodica dell’andamento complessivo
dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e proposta delle
misure per il miglioramento dell’attività scolastica)”, il Ministero si
rivolge a quelle scuole che hanno deliberato la mancata adesione alle
rilevazioni e non solo definisce “improprie” tali delibere collegiali,
perché esorbitanti dalle competenze deliberative proprie del collegio
dei docenti, ma le ritiene in contrasto con la doverosità delle
rilevazioni. Perché “anche le funzioni deliberative del collegio dei
docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso
istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole
nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione.
(da Tecnica della Scuola di Lara La Gatta )
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