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Lavoro: Inidoneità psicofisica e risoluzione del rapporto di lavoro

Normativa Utile
Può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro l’accertata e permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato.
Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 che ha esaminato, su proposta del Ministro Brunetta, uno schema di regolamento con il quale si disciplina la procedura per la verifica dell'idoneità al servizio del dipendente, compresi il potere di sospensione cautelar e dal servizio del dipendente stesso e la possibilità per l’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, non solo nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica del dipendente, ma anche per reiterato rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla visita medica.                          
 Il provvedimento disciplina, inoltre, il contenuto e gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione dell'accertamento medico di idoneità psicofisica, nonché la disciplina del trattamento giuridico ed economico del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.
I destinatari sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie. Al personale in regime di diritto pubblico si applica, invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Il Regolamento, che verrà trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere, prevede che l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità spetti all’amministrazione di appartenenza del dipendente o allo stesso dipendente interessato. In caso di dipendente che presti servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, quest’ultima dovrà attivarsi su segnalazione dell’amministrazione presso la quale il lavoratore è stato assegnato.
Condizione essenziale per l’avvio del procedimento è il superamento del periodo di prova.
Le ipotesi per le quali l’amministrazione può avviare la procedura sono le seguenti:
1. assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
2. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
3. condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.
Nel primo caso, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, provvede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Nelle restanti due ipotesi, l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente.
Se viene accertata la inidoneità permanente assoluta al servizio, l’amministrazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento del verbale medico per comunicarlo al dipendente, decorsi i quali risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
Relativamente al trattamento giuridico ed economico, nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione deve realizzare ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
In caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento, il lavoratore può anche essere adibito a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito degli accertamenti medici e con i titoli posseduti, con conservazione del trattamento economico fisso corrispondente alla fascia economica di provenienza, mediante la corresponsione di assegno ad personam.
A tal fine, riportiamo le definizioni di inidoneità psicofisica permanente assoluta e inidoneità permanente relativa contenute nel decreto in commento. La prima è lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; mentre la seconda è lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.
Infine, sempre nell’ottica di una maggiore economicità e semplificazione dei procedimenti, le comunicazioni tra uffici previste dal regolamento dovranno essere effettuate ordinariamente per via telematica. E anche il dipendente può chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la modalità i trasmissione degli atti avvenga via web, ovviamente dando preventiva comunicazione dei dati necessari. (da Tecnica della Scuola di Lara La Gatta)

 redazione@aetnanet.org








Postato il Giovedì, 14 aprile 2011 ore 07:32:43 CEST di Pasquale Almirante
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