Può
essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro l’accertata e
permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dello Stato.
Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 che ha
esaminato, su proposta del Ministro Brunetta, uno schema di regolamento
con il quale si disciplina la procedura per la verifica dell'idoneità
al servizio del dipendente, compresi il potere di sospensione cautelar
e dal servizio del dipendente stesso e la possibilità per
l’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, non solo nel caso
di accertata permanente inidoneità psicofisica del dipendente, ma anche
per reiterato rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla visita
medica.
Il provvedimento disciplina, inoltre, il contenuto e gli effetti
giuridici ed economici dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione dell'accertamento
medico di idoneità psicofisica, nonché la disciplina del trattamento
giuridico ed economico del provvedimento di sospensione cautelare dal
servizio.
I destinatari sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale,
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie. Al personale
in regime di diritto pubblico si applica, invece, la disciplina
prevista dai rispettivi ordinamenti.
Il Regolamento, che verrà trasmesso al Consiglio di Stato per il
previsto parere, prevede che l’avvio della procedura per l’accertamento
dell’inidoneità spetti all’amministrazione di appartenenza del
dipendente o allo stesso dipendente interessato. In caso di dipendente
che presti servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di
appartenenza, quest’ultima dovrà attivarsi su segnalazione
dell’amministrazione presso la quale il lavoratore è stato assegnato.
Condizione essenziale per l’avvio del procedimento è il superamento del
periodo di prova.
Le ipotesi per le quali l’amministrazione può avviare la procedura sono
le seguenti:
1. assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di
conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di
riferimento;
2. disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno
fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente
assoluta o relativa al servizio;
3. condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica
permanente al servizio.
Nel primo caso, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore
periodo di assenza per malattia, provvede all’accertamento delle
condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva
comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se
esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta
o relativa.
Nelle restanti due ipotesi, l’amministrazione può chiedere che il
dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale
inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al
dipendente.
Se viene accertata la inidoneità permanente assoluta al servizio,
l’amministrazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento del verbale medico
per comunicarlo al dipendente, decorsi i quali risolve il rapporto di
lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
Relativamente al trattamento giuridico ed economico, nel caso di
inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del
profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione
deve realizzare ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture
organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro
profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento,
valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito
dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando
eventualmente un percorso di riqualificazione.
In caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di
inquadramento, il lavoratore può anche essere adibito a mansioni
inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito degli accertamenti
medici e con i titoli posseduti, con conservazione del trattamento
economico fisso corrispondente alla fascia economica di provenienza,
mediante la corresponsione di assegno ad personam.
A tal fine, riportiamo le definizioni di inidoneità psicofisica
permanente assoluta e inidoneità permanente relativa contenute nel
decreto in commento. La prima è lo stato di colui che “a causa di
infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
mentre la seconda è lo stato di colui che “a causa di infermità o di
difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo
svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o
qualifica di inquadramento”.
Infine, sempre nell’ottica di una maggiore economicità e
semplificazione dei procedimenti, le comunicazioni tra uffici previste
dal regolamento dovranno essere effettuate ordinariamente per via
telematica. E anche il dipendente può chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che la modalità i trasmissione degli atti avvenga via
web, ovviamente dando preventiva comunicazione dei dati necessari. (da
Tecnica della Scuola di Lara La Gatta)
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