I contratti a termine
del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per
quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sono disciplinati
non già dal D.Lgs n. 368/01, bensì dalle norme speciali dettate in
materia, ossia il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, modificato dalla legge
n. 124/99, oltre che da tutte le fonti integrative, rappresentate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti ministeriali
per le supplenze.
Il divieto di conversione del contratto a tempo determinato, sancito in
via generale per il pubblico impiego dall'art. 36, comma 2, non è stato
abrogato dal D.lgs n. 368/01 (in quanto costituisce la diretta
conseguenza del principio costituzionale di cui all'art. 97), ed opera
anche nel settore specifico della scuola.
Difatti nell'ambito del pubblico impiego il divieto di conversione del
contratto a termine trova giustificazione nella previsione dell'art 97,
terzo comma Cost, secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge".
Tale divieto, poiché è diretto a garantire l'osservanza di un principio
di rango costituzionale, non può essere ritenuto incompatibile con la
disciplina in tema di assunzioni a tempo determinato, dettata in via
generale dal D.Lgs n. 368/01.
D'altra parte, la scelta di disciplinare in modo differente le
conseguenze della nullità o invalidità della clausola di apposizione
del termine di durata al rapporto di lavoro, secondo che il datore sia
privato o pubblico, non determina neppure una violazione della
disciplina comunitaria, contenuta nella direttiva del Consiglio
dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione
dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18
marzo 1999, dal momento che la conversione del rapporto non è prevista
come l'unica sanzione possibile dell'illegittima successione di
contratti a termine.
In ordine alle richieste risarcitorie, per un verso, ragioni di
contenimento della spesa pubblica suggeriscono di evitare il
sovradimensionamento degli organici, così da evitare esuberi di
personale e costi inutili nei momenti di calo demografico o di
diminuzione, per qualsiasi motivo, delle iscrizioni; per altro verso,
la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio
scolastico, finalizzato al soddisfacimento di un interesse
costituzionalmente garantito, rende giustificato e ragionevole il
ricorso alle assunzioni a termine.
Inoltre, quanto alle singole modalità di conferimento delle supplenze:
Le supplenze annuali cosiddette su "organico di fatto", con scadenza al
30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica, sono relative a
posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto
disponibili.
Le supplenze temporanee sono conferite per ogni altra necessità, come
la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi
disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e
sono destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui
sono state disposte; per tali supplenze nessun abuso può essere
ipotizzato, giacché le esigenze che esse soddisfano sono effettivamente
contingenti e imprevedibili, e tali da far escludere, di per sé, una
condotta abusiva.
Infine, anche le supplenze su organico di diritto non comportano la
sussistenza di abusi, tenuto conto che anzitutto ciascun incarico è
svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione né
proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi
diverse.
In secondo luogo, l'amministrazione scolastica - a differenza del
datore privato, che può scegliere liberamente il lavoratore con cui
stipulare il contratto - ha l'obbligo di attenersi alle graduatorie
permanenti provinciali, per gl'incarichi su organico di diritto, o, per
le supplenze su organico di fatto o temporanee, alle graduatorie
interne d'istituto o di circolo.
Ciò comporta che il "precario", vedendosi attribuire punteggio per ogni
periodo di servizio prestato, acquisisce sempre maggiori titoli per il
conferimento di successivi incarichi, di modo che le assunzioni nella
scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono
assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale
e progressivo sistema di "reclutamento", destinato a concludersi
fisiologicamente con l'assunzione "in ruolo" e la ricostruitone della
carriera.
(da http://www.dirittoscolastico.it/)
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