Dovranno
essere inviate dal 13 aprile al 12 maggio prossimo le domande di
mobilità per i docenti di religione cattolica. Mentre sono fissati al
30 giugno il termine per la presentazione dell’eventuale richiesta di
revoca e al 15 luglio 2011 il termine per la pubblicazione di tutti i
movimenti.
Lo ha reso noto il Miur con la nota prot.n. 3080 dell’8 aprile 2011,
con la quale ha trasmesso l’O.M. n. 29 dell'8 aprile 2011 prot. n.
AOODGPER/3078, ancora in corso di registrazione, concernente i
trasferimenti degli Irc per il prossimo anno scolastico.
Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda
per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli
insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2010/2011
abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in
ruolo.
Mentre, per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente
assegnazione al contingente di altra diocesi, possono partecipare alle
operazioni di mobilità gli insegnanti di religione cattolica che con
l’anno scolastico 2010/2011 abbiano almeno tre anni di anzianità
giuridica di servizio in ruolo.
Per quanto riguarda la mobilità professionale, limitata al passaggio
dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della
religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore
formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione
cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o
viceversa, possono parteciparvi gli insegnanti che, avendo superato il
periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per
il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica
rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario
diocesano competente.
Agli Irc è riconosciuto il punteggio per la continuità nella sede di
servizio di cui all’allegato D al CCNI sottoscritto il 22/2/2011 in
analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione
organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il primo
anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai
docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.
Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale
della regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione
scolastica presso la quale prestano servizio.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli
insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della
sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di
passaggio all’Ufficio scolastico regionale della regione in cui si
trova l’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e
presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione
scolastica.
Per i docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, che vogliano
ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente
territorio nazionale, le domande devono essere inviate all’Ufficio
scolastico regionale per il Piemonte.
All’ordinanza sono anche allegati i relativi modelli di domanda
– scuole dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e
Allegato PR1 (passaggi)
– scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e
Allegato PR2 (passaggi)
nonché l’elenco ufficiale delle diocesi italiane e il modello di
dichiarazione dell’anzianità di servizio.
(da LaTecnicaDellaScuola)
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