I giudici confermano
il precedente orientamento formatosi alla luce del c. 4-quater, art. 1,
L. 167/09, intervenuto, secondo Anief, proprio per modificare l’esito
del contenzioso seriale promosso presso il tribunale amministrativo.
Pronti i ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Allo studio
anche un ricorso per revocazione.
Nel richiamare la sentenza n. 7426 del 12 ottobre 2010, il collegio -
che già in quell’occasione aveva mutato radicalmente indirizzo rispetto
al rigetto dell’appello di sospensione cautelare richiesto dal Miur
(ordinanza cautelare n. 1524/09 quando ancora non riteneva mutata la
natura giuridica delle graduatorie) - ne conferma i contenuti con la
sentenza n. 2119/2011 e dichiara non manifestamente fondata la
questione di legittimità costituzionale (art. 3, 97) di una norma (c.
4-quater, art. 1, L. 167/09) che
sarebbe stata introdotta dal legislatore recentemente per rendere
esplicito il principio della trasformazione giuridica delle graduatorie
da permanenti ad esaurimento con la conseguente cristallizzazione delle
posizioni.
Di fronte ai rilievi della sentenza n. 41/2011 della Consulta, i giudici di Palazzo Spada riconoscono il
diritto al trasferimento da una provincia all’altra ma non il diritto
al trasferimento del punteggio, essendo volontà e facoltà del
legislatore quella di non “sovvertire le graduatorie di merito,
all’evidente scopo di non pregiudicare la riforma con uno
sconvolgimento eccessivo di posizioni” e di cristallizzare “le scelte
di collocazione professionale dei docenti prendendone atto al fine
della individuazione del posto spettante nella graduatoria ad
esaurimento”.
Proprio questi giudizi potrebbero dare
adito a un ricorso per revocazione in quanto la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa (art. 395, c. 4, C.P.C., art. 106, C.P.A.), ovvero sul fatto
che le graduatorie permanenti siano divenute delle graduatorie di
merito nella loro trasformazione ad esaurimento, visto che lo stesso
legislatore ne ha previsto l’aggiornamento biennale dei punteggi
attraverso il relativo decreto ministeriale e quindi lo stesso
sconvolgimento delle posizioni che si vorrebbero cristallizzate.
Mentre è ovvio che la portata della decisione pregiudica i
diritti o gli interessi legittimi dei docenti che hanno visto
riconosciuto lo spostamento del punteggio dal 2007 ad oggi (art. 108,
C.P.A.).
Pertanto è allo studio del nostro
ufficio legale la possibilità di proporre un ricorso gratuito per
revocazione con tutte le spese processuali a carico del sindacato, di
cui saranno puntualmente avvertiti i ricorrenti e gli interessati.
Nelle more della decisione, infine, poiché nel merito della questione
dello spostamento del punteggio è evidente che il giudice di secondo
grado si è adeguato alla normativa introdotta dal legislatore non
ritenendola incostituzionale (così come illo tempore aveva fatto sulla
questione del pettine sospendendo alcune ordinanze commissariali, salvo
ora ricredersi dopo che i giudici di primo grado avevano sollevato la
questione alla Consulta ottenendone l’apprezzamento), Anief - nel ricorso n. 5047/09
depositato al Tar Lazio da ripresentare al Giudice del Lavoro - chiederà nuovamente di sollevare questione
di legittimità costituzionale, mentre per tutti i docenti che hanno
ricorso privatamente o con il sindacato per ottenere lo spostamento del
punteggio (24 punti e servizio) dal 2007 al 2011, nostri iscritti,
provvederà gratuitamente a ricorrere alla CorteEuropea dei Diritti
dell’Uomo per richiedere il risarcimento danni a seguito della denuncia
della violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che
sancisce il principio del diritto a un giusto processo dinanzi a un
tribunale indipendente e imparziale, e che, secondo l’interpretazione
della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, impone al
legislatore di uno Stato contraente di non interferire
nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla
singola causa o su un determinata categoria di controversie, attraverso
norme interpretative che assegnino alla disposizione interpretata un
significato vantaggioso per lo Stato parte del procedimento, salvo il
caso di “ragioni imperative di interesse generale”. A nostro avviso,
infatti, la norma è stata introdotta soltanto per annullare il
commissariamento in corso ottenuto dall’Anief anche sulla vicenda dello
spostamento del punteggio da una graduatoria all’altra.
I docenti interessati devono inviare entro il 17 aprile 2011 una mail
rispettivamente a ricorso.24punti@anief.net o
ricorso.servizio@anief.net indicando nel testo cognome e nome, codice
fiscale, recapiti telefonici, n. di ruolo (ad es.: 5047/2009) del
ricorso presentato al Tar Lazio (o privatamente presso altro Tar
Regionale o Giudice del Lavoro, da specificare) o semplicemente
indicare se ricorrente al Presidente della Repubblica, con oggetto:
Richiesta istruzioni per ricorrere alla Corte Europea.
(da Anief)
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