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INVALSI: Invalsi: Dal Miur no al muro contro muro

Rassegna stampa
Anche per il corrente anno scolastico si realizzerà o meglio da parte del MIUR, si cercherà di realizzare la prova dell’Invalsi.
Come ricordano in Cobas Scuola,sono ormai diversi anni che le scuole italiane vengono sottoposte ai test INVALSI, un sistema di valutazione sostenuto da governi di ogni colore e raccomandato da numerose direttive europee.
I risultati statistici delle prove OCSE-PISA, presentati con grande risalto giornalistico, vengono portati a conferma della necessità di introdurre un sistema di valutazione oggettivo della qualità degli apprendimenti (che è poi come dire della qualità degli insegnamenti, cioè dei docenti). I giornali non danno invece nessun risalto a quegli studi che mettono in discussione la scientificità delle prove OCSE-PiSA e dunque la loro validità statistica (vedi bibliografia).
http://www.reset-italia.net/2011/03/23/invalsi-dal-miur-no-al-muro-contro-muro-2/

Intanto di anno in anno le prove si sono fatte sempre più invasive: dall’obbligatorietà del quiz in terza media introdotta dal Ministro Fioroni all’allargamento della rilevazione a tutte le classi di tutte le scuole italiane, fino alla somministrazione di un “questionario per lo studente” al limite della schedatura di massa. Tale pervasività ogni docente può misurarla nei libri di testo che offrono in misura sempre maggiore strumenti di allenamento ai quiz.
Il tutto nella completa disinformazione dei genitori e nello scetticismo dei docenti che non è mai riuscito però a diventare una chiara e aperta contestazione agli INVALSI e a ciò che essi rappresentano.
Perché gli INVALSI sono pericolosissimi: essi rappresentano uno strumento strutturale e decisivo nella direzione della privatizzazione della scuola italiana e stravolgono quella che storicamente è stata la funzione della nostra scuola pubblica.
Dal Miur garantiscono di non voler fare “muro contro muro”, e che ovviamente  “la situazione andrà chiarita, magari con una circolare che faccia capire meglio il contesto normativo in cui si inseriscono i test”.
Già magari pagando i docenti che dovranno svolgere mansione che esula, come spiegherò meglio a breve, dal contratto di lavoro o da ogni obbligo funzionale all’attività docente stessa.
Un buon modo per cercare di addormentare il conflitto.
Mansione che se oggi svolta, è svolta a titolo gratuito!
Sul punto però voglio ribadire ancora una volta quanto seguirà, ciò perchè se passerà il sistema INVALSI, passerà in via definitiva un modello di scuola di stampo aziendalistico, di mera concorrenza, di meritocraiza. Passerà un modello di scuola dove la libertà d’insegnamento sarà destinata a rimaner impressa solo nella nostra Carta costituzionale.
Non obbligatorietà della collaborazione del personale docente scuola
Occorre fare breve premessa.
L’Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) del DLGS 165°/2001 come introdotto dal DLGS n° 150 del 27 ottobre 2009 ( la c.d Riforma Brunetta) dispone che
Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.( codici che di norma dovrebbero essere consegnati al lavoratore al momento dell’assunzione, ma si reputa idonea anche la mera pubblicazione nel sito internet del Ministero della Istruzione, dell’Usp o USR di appartenenza)
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e’ senza preavviso.
Per quanto concerne il licenziamento connesso al caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa è importante sottolineare che l’articolo 74 del dlgs 150 del 2009 prevede che la costituzione dell’ organismo indipendente di valutazione della performance resta comunque esclusa nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Quindi, ad oggi tale fattispecie di licenziamento risulterebbe difficilmente applicabile….nel sistema scolastico anche perchè contrasterebbe gravemente con l’articolo 33 della Costituzione in tema di libertà di insegnamento…
Ciò è necessario ricordarlo, perchè il vero scopo dell’INVALSI è proprio quello di arrivare a definire una valutazione del personale docente, sulla base di una non ben compresa meritocrazia, e disporre quindi sia la correlazione del salario alla produttività ( vedi ad esempio la sperimentazione che prevede l’assegnazione ai migliori docenti di un premio pari ad una mensilità di lavoro e agli istituti migliori un premio fino ad un massimo di 70 mila euro), che in caso di scarsa rendita il licenziamento del personale docente.
Occorre ricordare che in molti settori come la Sanità è già in corso percorso di valutazione con schede di valutazione.
Tanto detto, e letto, ora girovagando per il sito dell’Invalsi si legge, nel piano della performance per il 2011/2013 nella premessa quanto segue:
Infine, è da evidenziare l’estrema scarsità delle risorse umane dell’Invalsi, sia dal punto di vista quantitativo sia sotto il profilo delle competenze necessarie per la gestione amministrativa, per cui la predisposizione del presente piano viene giocoforza effettuata direttamente dalla dirigenza dell’Istituto, già gravata dello svolgimento diretto di compiti amministrativi e organizzativi in mancanza di livelli intermedi e di competenze esperte, con la conseguenza di qualche sacrificio in ordine alla cura dell’editing ma comunque con grande attenzione all’efficacia sostanziale e quindi a focalizzare l’essenza delle performance che l’INVALSI si propone di realizzare per la piena ed efficace esplicazione delle proprie funzioni e il perseguimento dell’interesse pubblico ad esse connesso.
Quindi, l’Invalsi lamenta l’estrema scarsità delle risorse umane, sia dal punto di vista quantitativo sia sotto il profilo delle competenze necessarie per la gestione amministrativa.
Istituto che è in perenne carenza di organico, che ha pochi fondi ( per fortuna aggiungo) per svolgere il mandato conferito dal MIUR.
A chi voglion scaricare le relative incombenze per lo svolgimento dei compiti di ricerca di carattere statistico?
Ma ovvio al personale della scuola, ai docenti.
E come? Tramite una nota ministeriale del 30 dicembre 2010 che non ha alcun valore vincolante e non è fonte di diritto a livello normativo.
E ovviamente il tutto gratis, imponendo sotto la veste dello spirito della collaborazione, mansioni che esulano dall’attivià docente, dalla funzione docente.
La non obbligatorietà della collaborazione
La Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813 nel passaggio che ora interessa il presente scritto, recita testualmente : “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall’INVALSI ( omissis)”
Quindi, in sostanza la detta nota ministeriale introduce una nuova funzione per i docenti che esula dall’attività docente come riconosciuta sia a livello contrattuale che nel Testo Unico del Pubblico Impiego che nel Testo Unico del Personale Scuola.
Nello Stato di diritto “(..) le varie forme del potere statale non sono lasciate libere a se stesse, ma sono regolate da norme precostituite, che determinano gli organi competenti ad esercitarle e prescrivono le modalità e i criteri da osservarsi di volta in volta. Lo Stato di diritto è pertanto quello in cui la presenza di organi, aventi il compito di sindacare la conformità degli atti degli organi pubblici alle norme generali, importa una garanzia che le norme siano rispettate e di conseguenza la difesa dei diritti pubblici soggettivi” (N. Bobbio-F. Pierandrei -“Introduzione alla Costituzione”).Di norma l’autorità amministrativa mai può modificare i testi normativi che costituiscono fonte primaria del diritto (artt.3 e 4 delle Disposizioni sulla legge in generale); inoltre, all’interno della struttura amministrativa, il provvedimento del Ministro, autorità massima responsabile, mai può essere modificato da un atto di un qualsiasi dirigente che, nella struttura gerarchica ministeriale, sarà sempre subordinato all’autorità del Ministro. “L’inferiorità della normazione secondaria rispetto a quella primaria comporta poi che la validità e l’operatività degli atti posti in essere nell’esercizio di essa sono, fermo lo spazio normativo riconosciuto agli atti stessi, subordinate all’osservanza della normazione primaria, con la conseguenza in caso di inosservanza, di poter essere annullati e disapplicati secondo le regole proprie agli atti posti in essere dalle autorità amministrative nell’esercizio della funzione amministrativa, e cioè gli atti aventi valore di atto amministrativo” (A.M. Sandulli – “Manuale di diritto amministrativo”). E ancora “(..) non avendo il regolamento l’efficacia formale della legge ma quella minore dell’atto amministrativo, la cui forma appunto assume, esso non può contrastare con il disposto di una legge formale preesistente. A causa di questo principio, che è conosciuto sotto il nome significativo di “preferenza della legge”, non solo non si può con un regolamento modificare o abrogare una legge formale preesistente, ma anche si deve, nel disciplinare una determinata materia, ispirarsi alle direttive segnate dalle precedenti leggi formali. Questo principio pertanto costituisce non solo un limite negativo – ciò che non possono fare – ma anche un limite positivo – ciò che debbono fare-” ( F. Benvenuti -“Appunti di diritto amministrativo”).
Se di norma, in base a giurisprudenza affermata le circolari non sono fonti vincolanti di diritto a fortiori tale discorso deve esser esteso alla semplici note le quali: interpretano la legge e possono prevedere modalità applicative, ma non sono vincolanti, né tantomeno possono far sorgere diritti o obblighi Su questo punto c’è un’ampia casistica giurisprudenziale ma sono, in particolare, decisive due recenti sentenze della Corte di cassazione:la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010 prevede che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell’amministrazione finanziaria, che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”. Altra sentenza storica ed importante sul punto è quella della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione: natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull’argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: la circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.
E’ anche vero che l’atto amministrativo a contenuto normativo o generale non assume attitudine lesiva di interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio sostanzialmente espresso dalla norma astratta ed insieme al quale soltanto può e deve essere impugnato; a meno che il provvedimento (regolamento, ordinanza, circolare) non disciplini concretamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo (Cons. Stato Sez. V, 08/02/2005, n. 342), ma è altresì nel caso di specie che tale nota ministeriale esplica per la prima volta nel campo normativo disciplinante la funzione dell’Invalsi la necessità della collabarozione del personale docente per svolgere, tramite future ed immediate ulteriori indicazioni, mansioni, attività non normate dalla struttura contrattuale vigente.
Per fare esempio banale ma utile per capire la situazione vigente l’Invalsi, per le classi non di esame, può e deve esser paragonato ad un mero Istituto di ricerca esterno che tramite la somministrazione di questionari e test, verifica la preparazione di determinati studenti, ma tale Istituto sì previsto a livello normativo, è esterno all’attività della scuola, e vuole utilizzare personale assunto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per svolgere ed effettuar proprie ricerche commissionate dal MIUR, quando in verità dovrebbe utilizzare, tale Istituto, il proprio personale.
Certo, si parla di collaborazione, la collaborazione si basa sul concetto della libera disponibilità, ma chi ben conosce il mondo della scuola è ben consapevole del fatto che in verità tale collaborazione si tramuta in obbligatorietà dell’esercizio di prestazioni lavorative non dovute. Il fatto che tale collaborazione sia prevista addirittura da una mera nota ministeriale non avente carattere vincolante ciò deve esser necessariamente valutato dal Giudie adito. Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata. Ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto applicativo di essa (Conferma della sentenza del Tar Puglia, Lecce, 7 marzo 2007, n. 2739). Cons. Stato Sez. IV, 21/06/2010, n. 3877
La nota del 30 dicembre, in sostanza ha affermato che con la direttiva del Ministro n.67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l’INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2010-2011.Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola secondaria superiore. Si precisa che, in questo primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore, tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per adulti. Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo. La direttiva del 30 luglio afferma che : provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Le prove dovranno essere effettuate con soluzioni che ne garantiscano la corretta somministrazione e forniscano adeguate garanzie sull’attendibilità dei dati, e i risultati della valutazione saranno messi a disposizione oltre che dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero, delle relative istituzioni scolastiche in modo che queste possano rapportarsi con le altre scuole del territorio oltre ad avviare un percorso interno di miglioramento della didattica. In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione considererà l’italiano e la matematica e riguarderà: gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di I grado. Per la terza classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo; gli studenti della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado. Per la quinta classe è particolarmente importante che l’Istituto avvii un processo per la produzione di prove da utilizzare negli esami di Stato predisponendo a tal fine uno specifico progetto di fattibilità analizzando anche la possibilità di predisporre prove centrate sulle competenze di base da proporre, su base volontaria, agli studenti diplomati in vista della erogazione da parte di alcune Regioni interessate di borse di studio basate sul merito Tale Direttiva rimanda alla Direttiva del 15 settembre del 2008 la quale sottolinea che: Tutte queste direttive fanno riferimento al Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 dove si sottolinea all’articolo 2 che
L’Istituto e’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l’Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche e’ riservata all’Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell’istruzione;
b) con apposite linee guida definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Tale d.lgs segue la LEGGE 28 marzo 2003, n.53.
Nessuna di queste norme, fonte effettive di legge, parlano di collaborazione del personale docente, o del fatto che il docente debba provvedere alla correzione,alla somministrazione di prove che non rientrano nell’attività docente medesima.
Collaborare non vuol dire essere obbligati a farlo. Sul punto è necessario evidenziare l’importanza assunta in tal caso anche dal Collegio dei Docenti. L’ adesione da parte delle/degli insegnanti e del Collegio dei Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga indicata dall’INVALSI quale “scuola campione” . Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/19 (Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti . Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001).
Sul punto è importante ricordare alcune disposizioni previste nel Contratto Collettivo applicato del Comparto Scuola in particolare l’articolo 26, 28, 29 e 30 che riguardano la funzione docente egli obblighi del docente che devono essere letti in correlazione con l’articolo 33 della Costituzione e l’articolo 395 del Testo Unico Scuola.
L’art. 395 , entrando nel dettaglio , prevede che i docenti di ogni ordine e grado:
svolgano il normale orario di insegnamento;
espletino le altre attività connesse con la funzione docente;
partecipino al governo della comunità scolastica.
In particolare essi :
1. curano il proprio aggiornamento, culturale e professionale ( anche nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti) ;
2. partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte ;
3. partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola , deliberate dagli organi competenti;
4. curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi ;
5. partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti;
Ricordiamo infine che l’art. 52 del DLgs 165/2001 prevede per il pubblico impiego, in deroga all’art. 13 L. 300/1970 e all’art. 2103 Codice Civile, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”, ma “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”
Quindi detto in breve gli obblighi di lavoro del personale docente si suddividono di norma in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. L’aspetto che più ci riguarda da vicino è quello relativo all’ attività funzionale all’insegnamento che è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente e comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborarti; ai rapporti individuali con le famiglie.(articolo 29 ccnl comparto scuola). Tale articolo deve essere letto in correlazione con l’articolo 28 comma 4 dove emerge che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-.
Cosa si deduce da tutto ciò?
In primis che la valutazione rientrante tra le attività funzionali del docente è unicamente quella correlata all’attività didattica e non alla valutazione statistica correlata all’Invalsi che nulla ha a che vedere con il concetto di valutazione ordinaria dell’attività didattica in essere.
In secundis che, come ricordato ut supra, la eventuale definizione delle prova Invalsi nel proprio Istituto deve essere necessariamente prevista nel piano annuale dell’attività del proprio Istituto e ciò deve risultare da atto scritto.
Quindi da ciò deduciamo che non emerge nessun obbligo di collaborazione correlato all’attività della funzione docente e tanto meno obbligo nel senso stretto del docente di dover adempiere alla somministrazione della prova Invalsi o correggere le relative prove. Se ciò si dovesse verificare è solo ed unicamente per libera scelta .
 
Sulla violazione della Privacy
 
Sul sito dell’Invalsi si legge che alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia ecc.
 
Le prove per il corrente anno scolastico saranno così strutturate:
 
* 10 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola secondaria di secondo grado;
 
* 11 Maggio 2011: prova di preliminare di lettura (decodifica strumentale) della durata di due minuti per la II primaria e prova di Italiano per la II e V primaria;
 
* 12 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe I della scuola secondaria di primo grado;
 
* 13 maggio 2011: prova di Matematica per la II e V primaria e Questionario studente per la V primaria.
 
Il Questionario invasivo, come è giusto definirlo, nella precedente rilevazione che era rivolto a tutte e tutti gli studenti e le studentesse delle classi 5° primaria 1° secondaria di I grado delle scuole partecipanti all’indagine INVALSI nell’anno scolastico 2009/2010, prevedeva delle domande sensibili che riguardavano l’ambiente familiare.
 
Sempre sul sito dell’Invalsi sul punto si leggeva che con la composizione del nucleo familiare si vogliono indagare le tipologie di famiglia in cui i bambini vivono. Il numero degli eventuali fratelli o sorelle può essere considerato come un indicatore di vincoli economici familiari. Inoltre la domanda relativa al possesso di una camera individuale – in presenza di fratelli – può dare indicazioni sullo status economico della famiglia. Tra le risorse disponibili in casa, comunemente indagate nelle ricerche internazionali come indicatore di status economico, si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle direttamente connesse allo studio. Pertanto l’indagine delle risorse educative disponibili a casa viene considerata soprattutto come un indicatore delle condizioni familiari di supporto allo studio.
 
Si precisava anche che come ulteriore indicatore di opportunità di sostegno familiare nei compiti, e di rinforzo domestico della lingua usata a scuola, è stata inserita una domanda sulla lingua parlata a casa. L’interesse è rivolto – nel caso italiano – non solo all’uso in famiglia di una lingua straniera, ma anche all’utilizzo prevalente di un dialetto.
 
Il Questionario studente per esempio per la 5^ primaria era composto da 17 domande organizzate in un determinato schema ove emergeva in particolar modo la necessità di rispondere a: Risorse disponibili a casa – numerosità di libri Disponibilità di un aiuto nei compiti per casa; Lingua parlata a casa.
 
Tali domande pongono in chiara difficoltà il ragazzo o la ragazza, e permettono di delineare un profilo dello status sociale dell’individuo che comporta una invasione da parte dell’Amministrazione nella sfera della vita privata della persona.
 
La Convenzione sui diritti dell’infanzia ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 che è dotata di valenza obbligatoria e vincolante, obbligando gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori., prevede all’articolo 16 che Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
 
La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in attuazione della direttiva n. 95/46/CE, ha fissato una serie di norme volte a garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche” (art. 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
 
Il Garante per la Tutela della Privacy ha recentemente pubblicato una guida sulla privacy nella scuola http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730 dove emerge che
 
Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite
 
questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa.
 
L’articolo 8 della CEDU (Rispetto della vita privata e della vita familiare) prevede che
 
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» La Corte Costituzionale con le sentenze nn.348 e 349 del 2007 riconosce per la prima volta rango sovra-legislativo, ai sensi dell’articolo 117, primo comma Cost., alle disposizioni della CEDU, purché queste ultime non siano in contrasto con i princìpi ed i diritti fondamentali stabiliti nella prima parte del testo della Costituzione.
 
Quindi le azioni positive statali nei confronti dell’individuo, sia le omissioni, possono integrare gli estremi di una interferenza, suscettibile quindi di ledere diritti protetti dalla CEDU, che necessita quindi di giustificazione ai sensi dell’art. 8, comma 2.
 
Quindi tanto detto, occorre verificare in via preliminare se le famiglie delle classi interessate per quanto concerne i minori sono state preventivamente informate in tema di privacy ed hanno prestato il loro consenso perchè il proprio/a figlio/a possa svolgere la prova ivi considerata. In caso contrario le famiglie non devono far partecipare i propri figli alla detta somministrazione. Famiglie che in ogni caso possono manifestare la loro legittima contrarietà anche per i motivi sopra esposti.
 
Tale raccolta di dati, si reputa in contrasto con quanto previsto dal codice sulla privacy in tema di dati sensibili. Si suggerisce al genitore interessato di avvalersi quanto meno delle tutele previste dall’articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice in tema di Privacy che si riporta integralmente:
 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 
a) dell’origine dei dati personali;
 
b) delle finalità e modalità del trattamento;
 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
 
comma 2;
 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
 
incaricati.
 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
 
compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
 
raccolti o successivamente trattati;
 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
 
diritto tutelato.
 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
 
raccolta;
 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
E’ importante quindi coinvolgere anche i genitori in tale battaglia ,per evitare che i propri figli possano essere soggetti a prove totalmente invasive.
E’ una battaglia imporante.
Decisiva.
Non si può essere obbligati a collaborare alla distruzione della scuola pubblica.


redazione@aetnanet.org





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Postato il Mercoledì, 23 marzo 2011 ore 19:05:00 CET di Pasquale Almirante
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