La risposta è negativa per entrambi i quesiti.
Primo
quesito. Quando nella scuola le lezioni sono sospese (vacanze
estive,
natalizie, pasquali, giorni di sospensione previsti dal calendario
regionale,
eventuale sospensione in ragione dell´ adattamento del calendario
scolastico
con compensazione delle attività didattiche in altri giorni) i docenti
non sono
tenuti ad alcuna attività di insegnamento: ciò ai sensi del CCNL
29/11/2007,
art. 28 comma 5.
Pertanto in tali giorni essi non sono tenuti a presentarsi a scuola e
non
possono essere obbligati neanche per attestare, tramite apposizione di
firma,
la loro presenza in servizio.
Secondo quesito. Lo sciopero è
un diritto dei lavoratori riconosciuto dalla
Costituzione italiana, ed ha lo scopo di rivendicare dei diritti, per
motivi
salariali, per protesta o per solidarietà e comporta la detrazione
dello
stipendio proporzionalmente alla sospensione lavorativa.
Le assenze per sciopero non interrompono la progressione della
carriera, ma non
sono utili ai fini del superamento del periodo di prova.
Le assenze per sciopero sono, altresì, utili ai fini del trattamento di
quiescenza.(da Gilda)