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Leggi: Tagli alla scuola, il Tar Lazio li ritiene illegittimi e manda tutto alla Corte Costituzionale

Giurisprudenza
Il Tar Lazio, sezione terza bis, con ordinanza depositata il 14 marzo, ha accolto le censure di costituzionalità dell’art. 64 del DL 112/2008, conv. in l. 133/2008, in esecuzione del quale era stato emanato il DPR 119/2009 (piano programmatico degli interventi di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze).
La rideterminazione dell’organico del personale ATA aveva comportato la soppressione di 44.500 posti dall’anno scolastico 2010/2011, dei quali, 10.452 posti di Assistente amministrativo, 3.965 posti di assistente tecnico, 29.076 posti di collaboratore scolastico e 307 posti relativi ad altri profili del personale ATA.                           
Secondo i ricorrenti il legislatore avrebbe conferito una “delega in bianco” all’Amministrazione, per l’esercizio del potere regolamentare senza i necessari parametri e condizioni per il suo esercizio; avrebbe perseguito finalità diverse da quelle di effettiva organizzazione del servizio di istruzione, avendo invece mere finalità di risparmio di spesa; avrebbe violato l’art. 97 della Cost. secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in forza di legge; avrebbe in definitiva posto una disciplina eccedente il limite della competenza statale a dettare norme generali sull’istruzione, ex art. 117 della Cost.
Di seguito, le tre questioni di costituzionalità sollevate dal Tar Lazio (stralcio):
1. Eccesso di potere legislativo (violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione).
“I ricorrenti hanno censurato la norma, laddove si propone espressamente di voler coniugare i tagli degli organici del personale ATA con l’obiettivo della qualificazione e della valorizzazione del personale scolastico, ma non reca alcuna specifica disciplina che sia effettivamente riconducibile a tale ultimo obiettivo. In effetti … mancando ogni espresso ed esplicito riferimento a parametri normativi atti a tradursi in specifici precetti rivolti a limitare ed orientare in senso attuativo l’esercizio del potere amministrativo, la disposizione si risolve e si riduce in un mero omaggio alle esigenze di cassa, ossia alle finalità di contenimento della spesa che costituiscono, essenzialmente, il vero scopo della norma.
Invero, l’art. 64 in esame contiene solo una regolamentazione del procedimento da utilizzarsi per l’attuazione concreta dei tagli, ma non contiene alcuna prescrizione che colleghi funzionalmente la effettuazione dei tagli all’organico con il fine dichiarato, ossia che consenta, ad esempio, di ritenere disciplinato il metodo per individuare gli eventuali sprechi, le dotazioni superflue, i necessari processi di razionalizzazione, l’analisi della qualità dei servizi e le possibili soluzioni per il mantenimento della qualità con minori organici e così via.
… dunque, da un lato si dichiara di voler migliorare gli standards dei servizi, dall’altro si detta una regolamentazione talmente insufficiente che si rivela idonea inevitabilmente a presiedere solamente aspetti formali del procedimento”.
2. Violazione della riserva di legge di cui all’art. 97 della Costituzione.
“L’art. 97 della Costituzione riserva alla legge l’organizzazione dei pubblici uffici. La riserva, seppure relativa, obbliga il legislatore a determinare preventivamente (almeno) sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte Cost. n. 350/07) che possono comunque essere desunti anche da previdenti disposizioni di settore (Corte Cost. nr. 383/1998).
Già dall’esposizione che precede appare evidente che la disciplina di cui all’art. 64 cit. è del tutto priva di ogni criterio direttivo che serva a regolare l’esercizio del potere amministrativo, cui in sostanza viene delegato l’intero apprezzamento circa la qualificazione del servizio e la determinazione del quomodo dei tagli, fermi restando solamente il risultato finale (abbattimento in percentuale dell’organico) ed i tempi da osservarsi.
Come puntualmente e condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, alla discrezionalità amministrativa è attribuita una vera e propria delega in bianco potendo l’Amministrazione determinare a proprio esclusivo piacimento le nuove dotazioni ATA a livello regionale, i rapporti tra alunni e singole qualifiche del personale ATA, nonché su quali qualifiche debbano incidere le riduzioni, ed in quale misura (tanto che la disciplina concretamente osservata – e peraltro asseritamente violata, secondo i ricorrenti, come espongono nell’ultima censura di ricorso – è contenuta solo nel regolamento approvato con il DPR 119/2009).
Né risultano ricavabili da altre norme di legge ulteriori o integrativi parametri cui conformare l’azione amministrativa: peraltro, la peculiarità della questione che la norma in esame introduce, è tale che in fatto non sono emersi in giudizio i parametri concretamente osservati per dimensionare i tagli, avendo sostanzialmente l’Amministrazione operato un generico riferimento ad indicatori o altre risultanze istruttorie basate su elementi solamente “annunciati”, ma non prodotti agli atti di causa, né altrimenti illustrati dalle difese erariali. Ciò che è avvenuto in fatto…è la riprova evidente, sia pure ex post, della mancanza di criteri direttivi nella norma legislativa della cui legittimità si discute, con la conseguenza che il precetto Costituzionale secondo il quale gli uffici della PA sono disciplinati secondo la legge, è risultato sicuramente violato”.
3. Violazione del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni – violazione dell’art. 117 Cost.
“L’art. 64 DL 112/2008, ha inteso perseguire semplicemente degli obiettivi finanziari e dunque non è, sotto tale profilo, in alcun modo riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia, che è limitata alle norme generali sull’istruzione (comma 2, lett. “n” dell’art. 117 Cost.); né può farsi rientrare nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni in ordine alla materia della “istruzione”, nel cui ambito spetta allo Stato di fissare solamente i principi fondamentali.
Invero, la scelta di operare tagli agli organici di personale ausiliario in dotazione all’istituzione scolastica nel suo complesso non incide neppure mediatamente sull’istruzione, attenendo esclusivamente agli aspetti ausiliari e di servizio che, sia pure funzionalmente collegati all’attività dell’insegnamento in senso proprio, ne restano tuttavia logicamente, concettualmente ed operativamente distinti, risolvendosi le due sfere, quella dell’insegnamento e quella delle prestazioni ad esso ausiliarie, in altrettante categorie organizzative concorrenti e coordinate, ma ontologicamente diverse, tanto che il relativo personale è strutturato in carriere e graduatorie diverse, con accessi diversi e senza alcuna correlazione di carriera.
Va dunque condivisa la prospettazione di parte ricorrente che, richiamati i precedenti arresti della Corte Costituzionale (sentenza nr. 13/2004 che attribuisce la programmazione della rete scolastica alla competenza concorrente tra Stato e Regioni; sentenza nr. 200/2009 in tema di norme generali sull’istruzione, che sono identificate in quelle che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione), denuncia per violazione dell’art. 117 Cost. la norma in esame con argomento che non è manifestamente infondato” (Evasio Speranza, Presidente; Paolo Restaino, Consigliere; Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore).   (da http://www.leggioggi.it)

redazione@aetnanet.org








Postato il Venerdì, 18 marzo 2011 ore 11:52:50 CET di Pasquale Almirante
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