Non si possono
tagliare i posti di lavoro dei bidelli nelle scuole con il mero scopo
di battere cassa. E comunque le Regioni non possono essere escluse
dalla scelta dei criteri di riorganizzazione del personale Ata. Il Tar
del Lazio, accogliendo la richiesta del sindacato Snals-Confsal, ha
sollevato la questione della legittimità costituzionale dell’articolo
64 del decreto legislativo con cui è stata disposta una riduzione
complessiva del 17 per cento del personale amministrativo tecnico e
ausiliario. I giudici amministrativi hanno in sostanza sottolineato
«come questa norma, pur proponendosi di perseguire l’obiettivo della
qualificazione e della valorizzazione del personale scolastico» , di
fatto poi «risulti ispirata a mere esigenze di cassa» .
La norma ha anche «attribuito all’amministrazione una vera e
propria delega in bianco in quanto, senza dettare alcun criterio
direttivo, ha autorizzato il ministero a determinare a proprio ed
esclusivo piacimento ogni modalità su come attuare la riduzione del
personale» . Anche per questo motivo quell’articolo di legge non
risulta rispettoso «della ripartizione di competenze tra Stato e
Regioni in materia scolastica» , a svantaggio delle Regioni che non
hanno più poteri in merito. Esulta il sindacato mentre dal ministero
non arrivano commenti alla sentenza. «Il giudice amministrativo — ha
detto il segretario generale dello Snals Marco Paolo Nigi — ha
richiamato il governo sulla necessità di affrontare il problema della
spesa pubblica nella scuola non in termini squisitamente
economico-aziendali. Quello scolastico è un servizio che, in tutte le
sue componenti, riguarda un diritto fondamentale garantito dalla Carta
costituzionale, il diritto all’istruzione, e pertanto non può scendere
al di sotto di standard qualitativi minimi» (da Corriere
della sera)
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