Cidi, Cgd e
126° circolo didattico di Roma avevano impugnato il Piano
programmatico. Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso. Adesso il CdS
sostiene che associazioni e singole scuole non hanno titolo a ricorrere.
La battaglia sui tagli agli organici previsti dal Piano Programmatico
prosegue nelle aule giudiziarie, fra udienze, ricorsi e controricorsi.
E’ di queste ore la notizia che il Consiglio di Stato si è pronunciato
sulla richiesta di revisione di una sentenza del Tar Lazio di alcuni
mesi fa.
La vicenda era iniziata con un ricorso di Cidi, Cgd e 126° circolo
didattico di Roma che avevano deciso fin dal 2009 di impugnare i
Regolamenti per la definizione degli organici e per i nuovi ordinamenti
della scuola del primo ciclo.
Tra l’altro i ricorrenti sostenevano che i provvedimenti in
questione sarebbero anche incostituzionali in quanto non rispettosi
della autonomia delle Regioni e delle scuole stesse.
Nel dicembre del 2009 il Tar aveva respinto il ricorso e a quel punto
Cidi, Cgd e 126° Circolo didattico di Roma decidevano di andare avanti
nella loro battaglia rivolgendosi al Consiglio di Stato che si è
pronunciato definitivamente il 10 marzo.
La sentenza del supremo organo di giustizia amministrativa non mancherà
di far discutere perché stabilisce un principio importante: i
ricorrenti (una associazione professionale, una associazione di
genitori e una istituzione scolastica) non hanno alcun titolo per
ricorrere contro provvedimenti di legge di tale natura.
(da Tecnica
della Scuola)
redazione@aetnanet.org