Il Miur, con
la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una
corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. Normativa
di riferimento
Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14
comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) e, per la
secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione). Entrambe le norme prevedono che ai fini
della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta
"la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato".
Modalità di calcolo del monte ore annuale
I contenuti della circolare
* il monte ore annuale di riferimento è quello
complessivo e non quello delle singole discipline;
* l'orario di riferimento è quello previsto dagli
ordinamenti della secondaria di I grado e della secondaria di II grado
* devono essere considerate, a tutti gli effetti,
come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo
tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da
parte del consiglio di classe
* e' improprio e fonte di equivoci il riferimento ai
giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle
singole regioni
Il nostro commento
Positivi i seguenti chiarimenti
* il monte ore di riferimento è quello previsto
dagli ordinamenti (per la Secondaria di I grado DPR 89/09 art. 5; per
la Secondaria di II grado: DPR 87/10 per gli istituti professionali,
DPR 88/10 per gli istituti tecnici, DPR 89/10 per i licei)+ eventuali
altre attività, deliberati dalle istituzioni scolastiche in
applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sulla autonomia
scolastica (DPR 275/99), che rientrano tra quelle oggetto di formale
valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
* la validità dell'anno scolastico si calcola
sulla presenza/frequenza dei ¾ dell'orariodi tutte le attività oggetto
di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di
classe;
* non si deve fare riferimento ai giorni di assenza
tenuto conto della diversa "lunghezza" dei calendari scolastici
regionali.
Deroghe
I contenuti della circolare
A titolo esemplificativo la circolare indica alcune tra le possibili
situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre
quarti del monte ore annuale:
* gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
* terapie e/o cure programmate;
* donazioni di sangue;
* partecipazione ad attività sportive e agonistiche
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
* adesione a confessioni religiose per le quali
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di
riposo.
Il nostro commento
L'elenco della casistica di deroghe ha valore meramente indicativo in
quanto la loro individuazione rientra nell'autonomia e nella
responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. A tal proposito
l'intervento della circolare appare sopra le righe ed invasiva delle
competenze delle scuole.
Competenza sulle deroghe
I contenuti della circolare
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.
Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal
collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:
* il singolo allievo abbia superato il limite
massimo consentito di assenze
* tali assenze, pur rientrando nelle deroghe
previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere
alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del
rapporto educativo.
Il nostro commento
Su questa materia la circolare cerca di mettere ordine a norme primarie
prive di organicità e contraddittorie.
Infatti
* nella secondaria di I grado, le motivate
deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti.
In questo caso il consiglio di classe ha un ruolo meramente esecutivo
di accertamento delle condizioni per procedere alla valutazione (DPR
122/09 art. 2 comma 10)
* nella secondaria di II grado le istituzioni
scolastiche (!?) possono stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe. In questo caso il
consiglio di classe assume un ruolo preminente in quanto decide
se le assenze non pregiudicano la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
A parere della FLC senza la modifica e l'armonizzazione delle norme del
DPR 122/09 quanto previsto dalla CM 20/10 è privo di effetti.
Comunicazioni agli studenti e ai genitori
I contenuti della circolare
L'istituzione scolastica
* comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni
studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato
e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per
la validità dell’anno;
* pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale
limite previste dal collegio dei docenti;
* fornisce, periodicamente e comunque prima degli
scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate della quantità
oraria di assenze accumulate.
Il nostro commento
Come di consueto il MIUR emana le circolari ad anno abbondantemente
iniziato e non dà alcuna indicazione su come le scuole devono
comportarsi per l'anno scolastico in corso. Cosa devono fare le
istituzioni scolastiche per il 2010/11 in merito all'individuazione del
monte ore obbligatorio per studente per la validità dell'anno
scolastico, all'individuazione e relativa delibera delle deroghe, alla
comunicazione alle famiglie, è un mistero.
Scrutinio finale
I contenuti della circolare
Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione
agli esami o alla classe successiva il Consiglio di Classe dovrà
redigere uno specifico verbale.
Il nostro commento
Anche in questo caso le norme primarie sono contraddittorie in quanto
prevedono l'obbligo della verbalizzazione per la secondaria di I grado
(DPR 122/10 art. 2 comma 10 ultimo periodo), mentre nulla di tutto
questo dicono sulla secondaria di II grado ("Il mancato conseguimento
del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." DPR
122/09 art. 14 comma 7 ultimo periodo).
Pratica sportiva agonistica
I contenuti della circolare
Per quanto riguarda la pratica sportiva agonistica, la circolare,
rimanda alla nota 2056/11 nella quale è chiarito (per la
verità in modo molto poco comprensibile) che tra le deroghe
consentite alle singole istituzioni scolastiche vanno considerate anche
quelle degli studenti che svolgono sport a livello agonistico sempre
che sussistano i presupposti per poter valutare gli apprendimenti
conseguiti in tutte le discipline di studio.
Il nostro commento
Questa parte della circolare, nel tentativo di prevedere a tavolino
tutti i possibili casi per la concessione delle deroghe alla frequenza,
crea ancor più confusione. Infatti la nota 2056/11 fa un riferimento
generale alla valenza educativa della pratica sportiva agonistica,
mentre la circolare fa riferimento esclusivamente alle attività
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. (da Flc-Cgil)
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