Rimane valida l’ordinanza
n. 41/11 della Corte costituzionale così come tutte le procedure di
commissariamento disposte dai giudici del Tar Lazio anche dopo la
sentenza 3032/11 delle Sezioni Unite della Cassazione sulla
giurisdizione (ricorso 3737/09). Inutile il contro-ricorso patrocinato
dalla Gilda. Ora anche gli altri 300.000 precari possono ricorrere al
giudice del lavoro con l’Anief.
Ancora una volta si assiste a dichiarazioni tanto faziose quanto
fuorvianti da parte di sindacalisti che tralasciano lo studio del
diritto. Già abbiamo affrontato la questione della giurisdizione dei
ricorsi riguardanti le graduatorie del personale docente, sottolineando
i diversi orientamenti tra le sezioni unite della cassazione, il
consiglio di stato e la corte
costituzionale.
Ancora recentemente, la Corte costituzionale nell’ordinanza n. 41/11
che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134
del 2009 perché viola l’articola 3 della Costituzione, di fronte alla
prima eccezione dell’Avvocatura dello Stato che attiene al difetto di
rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla
controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a
quello ordinario, ha ritenuto l’eccezione non fondata. “La difesa dello
Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del
2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere delle controversie relative all’impugnativa delle
graduatorie permanenti del personale docente. A fronte di tale
orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della
legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di
formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto
sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice
amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione
delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva
finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente
applicabilità dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4
dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8). Tale
contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità
della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione,
avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere
rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu
oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)”.
Primo risultato dei ricorsi Anief al Tar Lazio: rimane valido il
diritto al trasferimento a pettine e non in coda nelle graduatorie del
personale docente e viene cancellata la norma che inseriva in coda e
non a pettine nelle province aggiuntive per il biennio 2010-2011.
L’ultima sentenza 3032/11 delle Sezioni Unite della Cassazione su un
ricorso (3737/09) patrocinato dall’Anief sulla questione coda-pettine,
nel richiamare le precedenti sentenze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399
del 2008 e n. 22850 del 2010, rimette semplicemente alla sfera di
cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di merito salvando tutti
gli effetti finora conseguiti senza produrre alcuna conseguenza
negativa per i ricorrenti ANIEF, grazie alla recente legge sulla
translatio iudicii. Il legislatore, infatti, con l’art. 59 della L.
69/2009, ha previsto che gli effetti sostanziali e processuali,
prodotti dalla domanda proposta innanzi giudice dichiarato privo di
giurisdizione dalle Sezioni Unite della Cassazione, si conservano nel
processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Più
precisamente, “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal
passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione resa dalle
sezioni unite della Corte di Cassazione, la domanda è riproposta al
giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è
stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin
dall’instaurazione del primo giudizio”.
Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art. 59 della
L. 69/2009 si consente, dunque, al processo iniziato davanti ad un
giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al
giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una
pronuncia di merito che conclude la controversia realizzando in modo
più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente
rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (3737/09) sul cui iter ha
influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione, dunque,
riceveranno come per quelli del ricorso 5047/09, nei prossimi giorni
precise istruzioni per proseguire il processo innanzi al giudice del
lavoro, con l’assoluta garanzia della piena tutela dei propri diritti
rivendicati inizialmente innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia
delle Sezioni Unite non avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti
ANIEF, che potranno agevolmente e gratuitamente proseguire il processo
innanzi al Giudice del lavoro senza perdere del tempo prezioso.
Secondo risultato dei ricorsi Anief al Tar Lazio: rimangono valide le
procedure di commissariamento a cui il Miur deve adempiere
nell’inserire a pettine i ricorrenti, nello stipulare i contratti a
tempo determinato e indeterminato e nel liquidare i relativi indennizzi.
Di contro, la nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione cade
come una spada di Damocle sul Miur nel contenzioso seriale relativo
alle graduatorie, perché l’impugnazione innanzi al giudice ordinario
soggiace, infatti, al termine di prescrizione quinquennale e non a
quello decadenziale di 60 giorni previsto invece in via ordinaria per
la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo, con
l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a distanza di anni,
provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una notevole incidenza
nell’organizzazione della pubblica amministrazione che ha proceduto
alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze, punteggi in
graduatoria, immissioni in ruolo).
Alla luce di questo orientamento, l’Anief invita tutti i docenti che
non hanno proposto ricorso al TAR Lazio con l’Anief per ottenere
l’inserimento a pettine e che, in virtù di tale inserimento, avrebbero
potuto ottenere - nel biennio scolastico 2009-2011 - in una delle
province aggiuntive di coda l’immissione in ruolo o un contratto T.D.
ad inviare una mail con oggetto “ricorso pettine” e contenente
esclusivamente cognome, nome, codice fiscale e indirizzo e-mail
all’indirizzo nuovo.pettine@anief.net, al fine di ricorrere al giudice
del lavoro.
Risultato del contro-ricorso Gilda insegnanti: apertura dei termini per
300.000 docenti iscritti nelle graduatorie per ricorrere per
l’inserimento a pettine con l’Anief che si è dimostrata l’unica
organizzazione sindacale in grado di interpretare correttamente la
normativa.
Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso al Tar, in
Consiglio di Stato, in Corte costituzionale, salvaguarda le graduatorie
e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la normativa vigente,
qualche altro sindacato fa spendere soldi inutili per fare
controricorsi collettivi che non hanno alcuna utilità. (da
Anief)
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