Colpo di spugna
della Corte costituzionale sulle code delle graduatorie a esaurimento
per il reclutamento dei docenti della scuola statale. La norma che
prevede la possibilità dell'inserimento in coda alle graduatorie di III
fascia, in altre 3 province rispetto a quella di originaria
appartenenza, è incostituzionale.
E dunque, la Consulta ha preso la gomma è l'ha cancellata
dall'ordinamento (sentenza. n.41 depositata il 9 febbraio scorso). La
questione era nata a causa di una disposizione contenuta nell'art.1, c.
4° ter, del decreto legge 25/09/2009, n. 134, aggiunto dalla legge
24/11/2009, n. 167: una norma di interpretazione autentica che, nelle
intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto impedire ai precari di
trasferirsi da una provincia all'altra con inserimento a
pettine.
La norma che veniva fuori dalla situazione giuridica così
delineata suonava più o meno come segue: è vietato trasferirsi da una
graduatoria di una provincia alla graduatoria corrispondente di
un'altra provincia, ma chi lo desidera può chiedere di essere collocato
in coda alla graduatoria di III fascia di altre 3 province, in aggiunta
a quella della provincia di appartenenza. Questa disposizione,
peraltro, era stata introdotta per tentare di arginare gli effetti di
diverse pronunce del Tar del Lazio, con le quali era stato annullato il
decreto ministeriale che istituiva le code. Annullamento che era stato
reso possibile proprio dal fatto che non esisteva una disposizione di
legge che le prevedeva. E quindi si era pensato che mettendo nero su
bianco le code, direttamente in una disposizione di legge, il Tar non
avrebbe potuto fare più niente. Ma così non è stato.
Il Tar del Lazio, infatti, ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale davanti alla Consulta. Che però ha dato torto a tutti.
Ha dato torto al legislatore e all'amministrazione scolastica, dicendo
loro che le code sono costituzionalmente illegittime e dunque vanno
cancellate. E ha dato torto anche ai ricorrenti, che speravano
nell'inserimento a pettine nelle code e invece saranno cancellati anche
dalle graduatorie delle province aggiuntive. Perché risultano formate
sulla base di una norma incostituzionale che è stata espunta
dall'ordinamento. La sentenza emessa dalla Corte costituzionale,
infatti, è una sentenza di accoglimento semplice. E l'effetto di questo
tipo di sentenze è quello determinare la totale cessazione
dell'efficacia della norma dichiarata incostituzionale (cosiddetta
espunzione). Ciò non dovrebbe mettere in pericolo la stabilità dei
rapporti a tempo determinatoo indeterminato costituiti per effetto
della individuazione degli aventi titolo tramite lo scorrimento delle
graduatorie di code. In questi casi, infatti, è consuetudine che, in
virtù del principio del legittimo affidamento, i rapporti di diritto
già in essere vengano trasformati in rapporti di fatto. Per lo meno
fino a quando l'amministrazione non provvederà a reiterare le procedure
di assunzione. In altre parole, i supplenti assunti dalle code
dovrebbero rimanere in cattedra fino a quando l'amministrazione
scolastica non prenderà una decisione circa la possibilità di ripetere
le assunzioni. Le immissioni in ruolo effettuate dalle code dovranno
essere azzerate, in punta di diritto. Ma anche questa pare una strada
nei fatti difficilmente percorribile. Quanto al giudizio principale
davanti al Tar del Lazio, è di questi giorni la notizia di una
ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario proprio sulla questione delle code,
sebbene in altro procedimento (3032/2011). Se il Tar applicherà tale
orientamento ai giudizi in corso, i procedimenti potranno continuare
solo se riassunti davanti ai giudici ordinari. (da
ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)
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