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Dirigenti Scolastici: Iniziativa legislativa dell’on. Siragusa per nuovo concorso riservato per i presidi incaricati con almeno un anno di incarico entro il 2010-11

Sindacati

Il provvedimento interviene anche per sanare la questione dei presidi del Trentino che stanno vivendo una situazione analoga a quella che hanno vissuto i presidi siciliani interessati dalla sentenza del CGA risolta ora con il provvedimento legislativo promosso appunto dall’on Siragusa.
Ecco il testo del ddl 3941:

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3941

Fase Iter: Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS, CAPITANIO SANTOLINI
Norme per assicurare la funzionalità del sistema scolastico e per la ridefinizione di procedure concorsuali per dirigenti scolastici
Presentata il 2 dicembre 2010

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre norme per dare soluzione al contenzioso tuttora in atto relativamente ai concorsi per dirigente scolastico indetti con i decreti direttoriali 17 dicembre 2002 e 22 novembre 2004 e con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, n. 94 del 26 novembre 2004 e n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, e allo scopo di garantire stabilità e certezza al sistema scolastico.
      In particolare, in undici regioni italiane, i tribunali amministrativi regionali non hanno deciso i ricorsi presentati dai ricorrenti che hanno ritenuto ingiustificata la propria esclusione dal corso di formazione e quindi dalla successiva immissione in graduatoria.
      In riferimento ai primi due concorsi si rende necessario eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati per effetto di quanto disposto dal comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale disposizione, infatti, ha consentito l'inserimento in graduatoria solo ai candidati che avevano ottenuto in loro favore un provvedimento cautelare.
      Occorre pertanto consentire anche ai candidati che non hanno ottenuto la sospensiva, in quanto le successive prove di esame si erano già svolte al momento della trattazione della richiesta, e che hanno un ricorso giurisdizionale ancora pendente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie regionali, seppure alle condizioni qui prescritte.
      Ai candidati che hanno superato le prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici indette dalla provincia autonoma di Trento, con la citata deliberazione n. 2454 del 16 ottobre 2009, invece, non vengono riconosciute le stesse opportunità per l'accesso alla dirigenza scolastica previste con l'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pur riconosciute ai colleghi risultati idonei con l'espletamento dei precedenti concorsi banditi dalla stessa provincia (deliberazioni n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007), nonché agli iscritti nelle graduatorie dei concorsi nazionali indetti con i citati decreti 22 novembre 2004 e 3 ottobre 2006.
      Se, infatti, da un lato l'articolo 24-quinquies del decreto-legge n. 248 del 2007 ha trasformato le graduatorie dei concorsi indetti con i decreti 22 novembre 2004 e 3 ottobre 2006 in graduatorie ad esaurimento, consentendo la mobilità interregionale dei candidati utilmente inclusi nelle stesse, e se dall'altro lato si è voluta favorire la conclusione dell’iter formativo degli idonei delle procedure concorsuali trentine 2005 e 2007 con l'avvio di un apposito periodo di formazione a loro dedicato, appare assolutamente legittimo un intervento che sani una sperequazione così evidente concedendo tale opportunità anche ai candidati coinvolti nell'ultima procedura concorsuale trentina, indetta con deliberazione della suddetta provincia autonoma n. 2454 del 16 ottobre 2009, e risultanti dalle graduatorie.
      In ultimo con l'articolo 8 si autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire un corso-concorso riservato a coloro che abbiano maturato almeno un anno di incarico di presidenza entro l'anno scolastico 2010/2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. Allo scopo di definire il contenzioso in atto, relativamente ai concorsi per dirigente scolastico indetti con i decreti direttoriali 17 dicembre 2002 e 22 novembre 2004 e con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, n. 94 del 26 novembre 2004 e n. 76 del 6 ottobre 2006, e di dare stabilità e certezza al sistema scolastico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che determina le modalità per la ridefinizione delle procedure concorsuali secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
      2. Per fini di cui al comma 1, la provincia autonoma di Trento può adottare le disposizioni necessarie per la ridefinizione delle procedure concorsuali relative al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, secondo i princìpi della presente legge.
Art. 2.
      1. Sono ammessi alla ridefinizione della procedura concorsuale tutti i candidati dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno prodotto un ricorso giurisdizionale o amministrativo, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, per non aver superato la fase di selezione, nonché coloro che, pur avendo ottenuto una pronuncia giurisdizionale cautelare, non siano stati ammessi alle successive fasi della procedura, purché abbiano completato le prove scritte con la consegna del relativo elaborato.
      2. La ridefinizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati a suo tempo presentati dai candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
      3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 3.
Art. 3.
      1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 3, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale di pertinenza con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
      2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
      3. Le procedure di ridefinizione dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere completate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
      1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Art. 5.
      1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6.
      1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
      1. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.
      2. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove dei concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.
      3. La nomina dei candidati di cui al comma 2 è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.
Art. 8.
      1. Fermi restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un decreto per l'indizione di un corso-concorso riservato a coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2010/2011, almeno un anno di incarico per lo svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico.
      2. Coloro che risultano inidonei al corso-concorso di cui al comma 1 non possono assumere incarichi di dirigente a tempo determinato e sono ricollocati nel ruolo docente.
Art. 9.
      1. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 10.
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.









Postato il Domenica, 06 febbraio 2011 ore 17:35:35 CET di Salvatore Indelicato
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