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Dirigenti Scolastici: Concorso a preside in Sicilia: Il Consiglio di Stato e il CGA Sicilia intervengono in competizione istituzionale: di chi sarà la competenza definitiva

Sindacati

Questo è il caso del concorso a preside cassato in Sicilia dalla pervicacia e dalla ostinazione sospetta del presidente del CGA Sicilia, Riccardo Virgilio, che sin’ora ha potuto indisturbato statuire anche contro una legge del Parlamento, la n. 202/2011 e contro un Decreto Ministeriale applicativo di quella legge, promulgando un decreto di sospensione allucinante, individuando un “fumus” e un “periculum” inesistenti che ha inspiegabilmente confermato con l’ordinanza del 2.2.2011, pur nella consapevolezza di dover riconoscere che prima andavano coinvolti i contro interessati e andavano sentiti tutti i contro interessati.
Come abbia potuto disporre solo ora “ l’integrazione del contraddittorio “, cioè riconoscere che tutti i soggetti coinvolti nei suoi provvedimenti hanno il diritto di essere sentiti e coinvolti nelle fasi del procedimento che li riguardano garantendo solo oggi a 1500 destinatari della legge 202/2011  il diritto alla difesa che ha negato e continua a negare ai vincitori del concorso è una cosa che prima o poi dovrà spiegare in giudizio; senza considerare i costi enormi per esempio delle notifiche a cui ora costringe gli attori e i convenuti. Costi sopportati anche dalla Pubblica Amministrazione, in un momento di grave carenza di risorse umane e finanziarie.
Come possa  procedere imperterrito nel suo cammino dichiaratamente a favore di due ricorrenti alle quali deve garantire il bene della vita senza curarsi minimamente del bene della vita di 416 dirigenti dello Stato, costretti a subire gli effetti travolgenti del suo giudicato per mancata integrazione del contraddittorio, e a cui nega dal novembre 2009 il diritto alla difesa che soltanto l’opposizione di terzi potrebbe garantire loro, ignorando persino l’ istanza di prelievo urgente presentata dagli stessi, che giace immobile tra le carte di un giudice troppo impegnato a velocizzare richieste della controparte evidentemente più pregnanti.
Come abbia potuto spingersi ancora contro il Parlamento che aveva legiferato per la rinnovazione del concorso secondo regole logiche e di buon senso previste dalla L. n. 202, è una temerarietà che forse è appannaggio del potere giudiziario che si sente al di sopra del parlamento.
Come abbia potuto bloccare un decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che dava esecuzione alla  legge 202 è ancora la cifra della debolezza e dell’inconsistenza  della politica che si fa cassare dalla magistratura.
Come abbia potuto bloccare un decreto dell’USR Sicilia, che aveva nominato la commissione del nuovo concorso e stabilito modalità e date per il rinnovo delle prove previste dal decreto , inviando centinaia di telegrammi e costringendo i concorrenti a prenotare alberghi e aerei, per rendere tutto questo vacuo e inutile, è il segno dell’impotenza , dell’insipienza e dell’incapacità della burocrazia amministrativa a gestire qualsiasi evento o incombenza, senza essere travolta a ogni piè sospinto dai capricci e dalle volubilità del gioco al massacro.

A questo punto interviene un “decreto” misterioso del Consiglio di Stato pubblicato il 4.2.2011 e cioè dopo due giorni dalla fatidica ordinanza di stop del CGA Sicilia.
Che cosa dice questo decreto e che cosa significa nel gioco dell’oca questa mossa del Consiglio di Stato rispetto alla mossa dell’Ordinanza del CGA Sicilia?
E’ complicato e difficile spiegarlo per chi non è addentro ai tecnicismi e ai cavilli dei codici ma ci proveremo.
Il CGA con il suo ultimo decreto presidenziale ha sospeso anche il decreto ministeriale attuativo della legge 202/2011, competenza che, a parere dei legali dei vincitori del concorso è materia inderogabile del Tar Lazio, trattandosi nella fattispecie di una legge dello Stato. Per contestare, pertanto, l’incompetenza del CGA i legali dei presidi perseguitati hanno presentato " Regolamento di competenza " avanti al Consiglio di Stato affinchè tale organo stabilisca a chi è che spetta la competenza di sospendere gli effetti di un decreto ministeriale attuativo di una legge dello Stato che il CGA reputa quale sua competenza inderogabile!
Il Regolamento di competenza è stato assegnato dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa all’adunanza plenaria come si può evincere dal decreto n. 526/2011 depositato il 4 febbraio e in cui viene dichiarata inammissibile esclusivamente l’istanza cautelare e non il Regolamento di competenza, come impropriamente diffuso da qualche giornalista che fatica a comprendere quanto trascritto nei documenti giuridici.
Inoltre è stata anche avanzata istanza di ricusazione del giudice e non possiamo certo biasimare i vincitori del concorso che   non fidandosi più dell’imparzialità del giudice ne hanno chiesto l’astensione!
La giustizia non può e non deve essere di esclusiva prerogativa di un solo giudice e quando su ciascuno di noi pendono a vario titolo sospetti (pare addirittura che sia stato presentato un esposto alla Presidenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa) abbiamo un solo modo per dimostrare la nostra buona fede e cioè affidare ad altri il prosieguo del cammino.
Di cosa si preoccupa l’illustre Presidente Virgilio? Che altri presidenti non siano all’altezza del compito?
Vogliamo continuare ad avere fiducia nella giustizia e quindi aspetteremo che sia l’adunanza plenaria a stabilire a chi spetta la competenza di rimettere alla Corte Costituzionale la legittimità di una legge e magari riesca anche a svelare l’arcano mistero dell’opposizione di terzi mai fissata!
Ma a chi giova avviare la rinnovazione di una procedura concorsuale coinvolgendo 416 persone, con i costi a carico delle tasche degli italiani, già duramente provate,  con il rischio reale di sapere successivamente che i terzi non dovevano essere coinvolti?
Ma non sarebbe più logico rinnovare dopo aver conosciuto gli esiti delle opposizioni di terzo?
Il decreto 526 nono solo non rappresenta un pregiudizio per i 416, come erroneamente interpretato da qualche commentatore, ma rappresenta, anzi, la conferma della bontà della nuova linea di attacco dei legali dei 416, che vedono spalancarsi a questo punto la possibilità concreta che il Consiglio di Stato tolga finalmente dalle mani di Virgilio tutta la materia e restituisca alla Giustizia Amministrativa quello che era ed  è sempre stato un consolidato giurisprudenziale, e cioè che dare ragione a un ricorrente non significa estendere erga omnes tutto il giudicato.
Siamo sicuri a questo punto che il Consiglio di Stato riporterà a normalità nella prossima seduta nella quale si esprimerà sul merito dell’istanza di “ regolamento di competenza”, tutta la materia , consentendo finalmente che la Legge n. 202 possa fare il suo corso, e in particolare che i 416 presidi ingiustamente perseguitati senza loro colpa, possano trovare in breve tempo la stabilizzazione della loro posizione.
Così come potrà avvenire, del resto, con la ricorrezione dei temi dei bocciati che hanno tutto l’interesse a che la nuova procedura prevista dalla Legge n. 202 venga esitata, perché ne potrebbero trarre solo vantaggio.
L’ostinazione di voler contrastare la 202 è senza logica ed è anche autolesionista e masochista e veramente non si capisce perché vengano messe in campo tutte queste energie sprecate  per bloccarne gli effetti.
Ma ormai la strada per sbloccare la vicenda e trovare la soluzione è spianata.









Postato il Sabato, 05 febbraio 2011 ore 17:18:38 CET di Salvatore Indelicato
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