Per fugare dubbi e
perplessità che potevano derivare dalle nuove scadenze pubblicate sui
cedolini, il MIUR (attraverso la nota 657 del 27.1.2011) attesta che le
deroghe al pensionamento forzoso - concesse lo scorso anno a chi, pur
avendo 40 anni di contributi, prevedeva di scattare alla successiva
fascia stipendiale entro l'a.s. 2011/12 - si devono intendere comunque
confermate.
La nota 657 chiarisce anche che "ugualmente, per coloro che raggiungono
il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero
maturato nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento
stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un
anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa
degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall'art. 4
del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di
spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno
essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini
delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e
2012". (da CislScuola)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento
per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER
657
Oggetto : Art. . . 133/2008.-
in conseguenza dell’intervenuta normativa che ha previsto per il
personale della scuola il blocco degli incrementi economici fino al
2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa
l’applicabilità del differimento della cessazione del servizio già
concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale
conseguibile entro il 31 agosto 2012.
In proposito si ritiene anzitutto che
i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano
intendersi confermati.
Ugualmente, per coloro che raggiungono
il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero
maturano nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento
stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un
anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa
degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4
del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di
spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno
essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini
delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e
2012.
f.to Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta
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